Trasparenza retributiva e gender pay gap: obblighi e scadenze del D.Lgs. 96/2026

Che cosa prevede il D.Lgs. 96/2026 sulla trasparenza retributiva, che cosa cambia per le aziende di ogni dimensione e come un sistema HR aiuta a gestire fasce, divario retributivo di genere e richieste dei lavoratori.

Relatori: EcosAgile, business development sales account · Paola Nicolini, commercialista del lavoro, 4Job · Livio Pomi, founder, EcosAgile

Webinar registrato
16 luglio 2026
Durata
59 minuti
Formato
Presentazione normativa e demo
Ultima revisione della pagina
28/10/2026

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Cosa imparerai

Il webinar, registrato il 16 luglio 2026, spiega il decreto legislativo 96 del 7 maggio 2026, in vigore dal 7 giugno, che recepisce la direttiva europea 2023/970: a chi si applica, gli obblighi nella fase di selezione, il diritto di informazione dei lavoratori, il reporting sul divario retributivo e la roadmap per dimensione aziendale. A parlare è la commercialista del lavoro Paola Nicolini, dello studio 4Job.

Nella seconda parte Livio Pomi, founder di EcosAgile, mostra in una demo come il sistema gestisce le fasce retributive, la qualità dei dati, il posizionamento di ogni persona e il divario di genere, le richieste dei lavoratori con le scadenze, il recruiting e gli organigrammi. Chiudono le indicazioni sugli aspetti consulenziali e sulla parità di genere nei processi HR.

Nota della redazione: il webinar è del 16 luglio 2026 e cita decreti attuativi ancora attesi. Per il quadro aggiornato e le fonti normative consulta la guida alla trasparenza retributiva.

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Trasparenza retributiva e gender pay gap: webinar EcosAgile e 4Job

16 luglio 2026 · 59 minuti · parte normativa e demo del sistema.

Il video completo è disponibile su richiesta: lascia un indirizzo e-mail aziendale e ti mandiamo il link.

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Webinar EcosAgile e 4Job registrato il 16 luglio 2026, durata 59 minuti. Qui sotto trovi capitoli, risposte e trascrizione completa, aperti a tutti.

Punti chiave

  • Il D.Lgs. 96/2026 si applica a tutti i datori di lavoro con dipendenti subordinati, di qualsiasi dimensione. La dimensione cambia la reportistica, non l'applicazione del decreto.
  • Negli annunci va indicata la retribuzione iniziale o la fascia, e non si può chiedere lo storico retributivo al candidato, nemmeno tramite società di selezione.
  • Il contratto collettivo è un punto di partenza: i trattamenti individuali, come i superminimi, vanno spiegati con criteri oggettivi e neutri.
  • I lavoratori, direttamente o tramite la RSU, possono chiedere una volta all'anno i livelli retributivi medi; l'azienda risponde entro due mesi. Le clausole che vietano di rendere nota la propria retribuzione sono nulle.
  • Per le aziende con più di 100 dipendenti conta la soglia del 5% di divario: se non è giustificato da motivi oggettivi va corretto, altrimenti si arriva alla valutazione congiunta.
  • Primo reporting: giugno 2027 da 150 dipendenti (annuale oltre i 250, triennale da 150 a 249) e giugno 2031 da 100 a 149 dipendenti.
  • Per la parte pratica serve configurare le fasce retributive per criterio di comparazione: da lì il sistema elabora analisi di posizionamento, divario di genere e gestione delle richieste.

Capitoli del video

Le risposte dell'esperta

Risposte date nel webinar dalla dottoressa Paola Nicolini (4Job), riportate in sintesi.

Il decreto vale anche per le aziende piccole?

Sì: riguarda tutte le aziende con dipendenti subordinati, pubbliche e private, di qualsiasi dimensione. Restano esclusi i lavoratori non subordinati, il lavoro domestico, i contratti a chiamata e i tirocini e stagisti. Le soglie dimensionali cambiano la reportistica, non l'applicazione del decreto.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 03:00

Che differenza c'è tra «stesso lavoro» e «lavoro di pari valore»?

Lo stesso lavoro è la prestazione con mansioni identiche, di solito allo stesso livello del contratto collettivo, come due impiegati contabili. Il lavoro di pari valore si basa su fattori oggettivi e neutri: competenze richieste, responsabilità, sforzo e complessità della mansione. Un esempio è quello di un responsabile HR e di un responsabile IT con impegno strategico e budget comparabili.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 04:06

Che cosa va indicato negli annunci di lavoro?

Va indicata la retribuzione iniziale, oppure il livello o la fascia economica, in tutte le inserzioni, gli avvisi e i bandi. Per il livello ci si può basare sul contratto collettivo, per la fascia servono criteri oggettivi. Conviene usare anche un titolo professionale neutro rispetto al genere.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 05:54

Si può chiedere al candidato quanto guadagnava prima?

No: è vietato chiedere lo storico retributivo, per esempio il cedolino precedente o le retribuzioni percepite in passato. Il divieto vale anche se la richiesta passa da società di selezione o altri intermediari esterni, per questo è opportuno prevederlo nei contratti con loro.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 07:13

Applicare il contratto collettivo basta per essere in regola?

No. Il contratto collettivo firmato dalle parti sociali più rappresentative è un punto di partenza, non di arrivo. I trattamenti individuali, come i superminimi, vanno valorizzati e formalizzati con criteri oggettivi e neutri, per esempio competenze, responsabilità o anzianità.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 08:11

Come funziona il diritto di informazione dei lavoratori?

L'azienda informa ogni anno i lavoratori del loro diritto. Una volta all'anno i lavoratori, direttamente o tramite un delegato come la RSU, possono chiedere i livelli retributivi medi, divisi per sesso e per categoria di lavoratori. L'azienda risponde entro due mesi, e se servono chiarimenti deve dare una risposta motivata.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 10:24

Che cosa succede se il divario supera il 5%?

Il divario va analizzato. Se è giustificato da motivi oggettivi e neutri, non ci sono problemi. Se non c'è una giustificazione, l'azienda deve correggerlo entro il termine previsto; in caso contrario scatta la valutazione congiunta con le parti sociali e la RSU, e può essere coinvolto l'ispettorato del lavoro.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 16:23

Quali sono le scadenze per dimensione aziendale?

Da 150 dipendenti il primo reporting è a giugno 2027, annuale sopra i 250 e triennale tra 150 e 249. Per le aziende da 100 a 149 dipendenti parte a giugno 2031, con cadenza triennale. Tra 50 e 99 dipendenti non c'è reportistica, ma restano gli obblighi di trasparenza retributiva e sui criteri.

Risponde: Paola Nicolini · Nel video: 17:55

Trascrizione completa

Trascrizione rielaborata dalla redazione per renderla leggibile: sono eliminati esitazioni e ripetizioni, il significato resta quello del webinar e fa fede il video. I minuti indicano il punto del video. Le indicazioni normative sono quelle del 16 luglio 2026: le note della redazione segnalano che cosa va verificato.

Apertura e presentazione dei relatori 00:00

EcosAgile relatore 00:00

Buongiorno a tutti, grazie per aver accolto l'invito al webinar dedicato al decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026, in vigore dal 7 giugno, che recepisce la direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza retributiva e sulla parità salariale tra uomini e donne per un lavoro di pari valore. Sono business development sales account di EcosAgile.

Oggi analizziamo, insieme al nostro partner 4Job, specializzato nella consulenza del lavoro, il decreto che punta a eliminare il gender pay gap, cioè il divario retributivo di genere. Vedremo i soggetti coinvolti, il diritto di informazione, il reporting e la roadmap degli obblighi per dimensione aziendale. Ci soffermeremo anche sulle soluzioni digitali che aiutano le aziende, di ogni dimensione e settore, a gestire l'adempimento.

Con noi ci sono la dottoressa Paola Nicolini, commercialista del lavoro dello studio 4Job, e l'ingegnere Livio Pomi, founder di EcosAgile.

Paola Nicolini 4Job 01:21

Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.

Livio Pomi EcosAgile 01:26

Buongiorno, grazie.

EcosAgile relatore 01:31

Lascio la parola a Paola.

Il decreto e a chi si applica 01:37

Paola Nicolini 4Job 01:37

Il decreto legislativo 96 del 2026 riguarda la trasparenza e la parità retributiva. Nelle slide ho indicato la data di oggi, 16 luglio 2026, perché stiamo aspettando i decreti attuativi, che saranno emanati a settembre di quest'anno e daranno la svolta pratica alla regolamentazione.

Il decreto recepisce la direttiva del 2023. In questo contesto la retribuzione diventa l'intersezione di tre fattori: la dignità della persona, la libertà economica e l'uguaglianza sostanziale. Resta la discrezionalità organizzativa del datore di lavoro, ma le differenze retributive devono essere spiegabili e fondate su parametri oggettivi e non discriminatori.

Il decreto si rivolge a tutte le aziende, di ogni dimensione: dalle PMI sotto i 50 dipendenti ai datori di lavoro con più di 250. Gli obblighi di reportistica seguono le soglie dimensionali, che vedremo più avanti, ma riguardano chiunque abbia dipendenti subordinati. Sono inclusi i datori di lavoro pubblici e privati, i contratti a tempo indeterminato e determinato, i part-time e i dirigenti. Ci sono anche adempimenti nella fase che precede l'assunzione. Restano esclusi i lavoratori non subordinati, il lavoro domestico, i contratti a chiamata e i tirocini e stagisti.

Stesso lavoro e lavoro di pari valore 04:06

Paola Nicolini 4Job 04:06

Il punto centrale del decreto è il concetto di «medesima qualifica», che può essere letto come stesso lavoro o come lavoro di pari valore.

Lo stesso lavoro è semplice: è una prestazione svolta con mansioni identiche, di solito allo stesso livello retributivo o di inquadramento previsto dal contratto collettivo. Un esempio classico sono due impiegati contabili dello stesso livello.

Il lavoro di pari valore è più articolato: si basa su fattori di comparazione oggettivi e neutri, come le competenze richieste, le responsabilità attribuite, lo sforzo o la complessità della mansione. Un esempio è quello di un responsabile HR e di un responsabile IT con impegno strategico e budget comparabili. Anche qui la classificazione del contratto collettivo è uno strumento utile, ma, come vedremo, è un punto di partenza.

Obblighi nella fase di selezione 05:48

Paola Nicolini 4Job 05:48

Il decreto stabilisce gli obblighi del datore di lavoro sia durante il rapporto sia, soprattutto, nella fase precedente all'assunzione. In questa fase è obbligatorio indicare la retribuzione iniziale: in tutte le inserzioni, gli avvisi e i bandi di lavoro va indicato il livello retributivo o la fascia economica. Come riferimento per il livello si può usare il contratto collettivo. Per la fascia è opportuno individuare criteri oggettivi, di cui vedremo alcuni esempi.

Negli annunci conviene anche usare un titolo professionale neutro: scrivere semplicemente «cercasi segretaria» può essere discriminatorio.

Un'indicazione molto importante è che ora è vietato chiedere lo storico retributivo, per esempio il cedolino precedente o le retribuzioni percepite in passato. Il divieto vale anche se la richiesta passa da un intermediario: le società di selezione esterne non possono chiedere questi livelli retributivi. È opportuno prevederlo nei contratti con questi soggetti.

Contratto collettivo, informazioni al lavoratore e superminimi 08:11

Paola Nicolini 4Job 08:11

Nelle lettere di assunzione e nelle comunicazioni con i dipendenti devono comparire gli elementi già previsti dalla normativa sulle informazioni al lavoratore: il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il contratto collettivo applicato e i criteri di determinazione di ulteriori retribuzioni.

Il contratto collettivo, se sottoscritto dalle parti sindacali maggiormente rappresentative, è un punto di partenza. Restano però esclusi dalla copertura del contratto i trattamenti individuali, come i superminimi, che vanno valorizzati e formalizzati con criteri oggettivi e non discriminatori, per esempio competenze, responsabilità o anzianità. Sono questi criteri a poter giustificare le disparità che emergono nella reportistica richiesta dal decreto.

Queste informative sono rivolte a tutte le aziende. Quelle con meno di 50 dipendenti sono esonerate dal rendere disponibili i criteri di progressione economica, ma devono dare le informazioni sulla trasparenza della retribuzione e dell'inquadramento.

Il diritto di informazione dei lavoratori (art. 7) 10:24

Paola Nicolini 4Job 10:24

L'articolo 7 riguarda il diritto di informazione. Il datore di lavoro deve informare ogni anno i lavoratori del loro diritto a ricevere le informazioni e delle modalità per esercitarlo. I lavoratori, direttamente o tramite un delegato, di solito la RSU, possono chiedere una volta all'anno i livelli retributivi medi.

Il datore di lavoro deve rispondere entro due mesi. I dati comprendono i livelli retributivi medi, cioè le componenti fisse previste dal contratto collettivo e le retribuzioni continuative come i superminimi, ripartiti per sesso e per categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La risposta può essere scritta e motivata al lavoratore o alla RSU, oppure può passare dalla pubblicazione sull'intranet aziendale o dall'estrazione dei dati già disponibili nella reportistica prevista dal decreto. Se i dati non sono chiari o il lavoratore chiede chiarimenti, il datore di lavoro deve fornire una risposta motivata.

L'articolo 7 rende inoltre nulle le clausole contrattuali, anche di secondo livello, che vietano ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione. È una novità molto importante. Come consiglio operativo: poiché ogni anno si deve informare i lavoratori, conviene avere ben chiare le modalità con cui possono esercitare il diritto.

Nelle piccole imprese, sotto i 50 dipendenti, la scarsa numerosità delle categorie comparabili può rendere facilmente risalibile lo stipendio del singolo. Sono attesi i decreti attuativi del Ministero del Lavoro, insieme al Garante della Privacy, che chiariranno quali informazioni comparative si possono dare. Nel frattempo si possono indicare dati aggregati di più ampia aggregazione.

Nota della redazione. Lo stato dei decreti attuativi citati nel webinar (luglio 2026) non è stato verificato dalla redazione: per il quadro aggiornato consulta la guida alla trasparenza retributiva.

Il reporting sul divario e la soglia del 5% (art. 9) 15:00

Paola Nicolini 4Job 15:00

L'articolo 9 definisce le informazioni da fornire, che sono statistiche: il divario retributivo di genere, cioè la differenza percentuale tra i livelli retributivi medi di uomini e donne, il divario nelle componenti variabili della retribuzione, il divario mediano, la percentuale di beneficiari delle componenti variabili e altri dati tecnici molto specifici, che possono essere difficili da capire. Per produrli serve un sistema di analisi efficiente e ben alimentato, che garantisca la reportistica e promuova la trasparenza retributiva.

Per le aziende con più di 100 dipendenti vanno analizzati i dati del report. Se il divario tra i livelli retributivi è inferiore al 5% non c'è alcun problema. Se è superiore al 5% va analizzato: se è giustificato da motivi oggettivi e neutri, come superminimi dettati da criteri oggettivi, non ci sono difficoltà. Se invece il datore di lavoro non ha un motivo che spieghi la differenza, deve intervenire con misure correttive entro il termine previsto. Se non lo fa, scatta la valutazione congiunta: ci si incontra con le parti sociali e con la RSU per individuare, correggere e prevenire le differenze non giustificate. Se non si riesce, può essere coinvolto l'ispettorato del lavoro.

Nota della redazione. Nel video il termine per le misure correttive non è chiaro nella registrazione. La soglia è detta come divario «superiore al 5%». La guida alla trasparenza retributiva di EcosAgile, controllata dalla redazione il 28/10/2026 sul decreto, usa invece la formula «almeno il 5%»: indica che la valutazione congiunta si apre quando il divario arriva al 5% in una categoria di lavoratori, l'azienda non lo ha motivato con criteri oggettivi e neutri e non lo ha corretto entro sei mesi dalla comunicazione dei dati (art. 10). Il testo del video è riportato come detto; per il valore preciso della soglia fa fede il decreto.

Gli adempimenti per dimensione aziendale 17:55

Paola Nicolini 4Job 17:55

In questa slide ho rappresentato gli adempimenti divisi per livello dimensionale. Tutte le aziende sono coinvolte nell'applicazione del decreto.

Le aziende con meno di 50 dipendenti devono rispettare la trasparenza nella fase che precede l'assunzione, con gli obblighi visti prima, e definire i criteri di determinazione della retribuzione, per esempio per le voci continuative come un superminimo. Sono esentate dai criteri di progressione economica. Per il diritto di informazione individuale si attendono i decreti attuativi, previsti dalla concertazione del Ministero del Lavoro. Sono esentate anche dalla reportistica sul divario.

Tra i 50 e i 99 dipendenti non c'è reportistica ministeriale da presentare, ma ci sono gli obblighi di trasparenza retributiva e di indicare i criteri di determinazione.

Dai 100 dipendenti in su ci sono tutti gli adempimenti previsti dal decreto e la reportistica, con cadenza triennale, che per le aziende da 100 a 149 dipendenti parte da giugno 2031. Per le aziende da 150 dipendenti in su la reportistica diventa obbligatoria da giugno 2027: sarà triennale sotto i 250 dipendenti e annuale sopra i 250.

Cosa cambia e cosa si rischia 20:29

Paola Nicolini 4Job 20:29

Cosa cambia con questo decreto? Come detto, aderire a un contratto collettivo stipulato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative è importante, ma è un punto di partenza, non di arrivo. La neutralità e la conformità al decreto sono garantite dai trattamenti individuali, che devono rispondere a criteri oggettivi e neutri.

Il rischio è questo: se il lavoratore o la RSU presenta elementi che possono fondare una presunzione di discriminazione, è il datore di lavoro a dover provare che la discriminazione non c'è. Se non si riesce a dare un criterio oggettivo ai diversi livelli di retribuzione, saranno coinvolti anche l'ispettorato del lavoro e le sue verifiche.

La roadmap dei prossimi anni 21:56

Paola Nicolini 4Job 21:56

Riassumo la roadmap. Il decreto è entrato in vigore il 7 giugno 2026: da quella data sono in vigore gli obblighi nella fase che precede l'assunzione, il divieto di indagare lo storico retributivo e il diritto di informazione dei dipendenti.

Entro la fine del 2026 sono attese le linee guida del Garante della Privacy, rivolte soprattutto alle aziende sotto i 50 dipendenti, e sarà istituito un portale telematico di un organismo di monitoraggio. Il 7 giugno 2027 è la scadenza del primo reporting per le aziende con più di 250 dipendenti, mentre quello per le aziende da 150 a 249 sarà poi triennale. Dal 7 giugno 2031 è dovuto il primo reporting per le aziende che superano i 100 dipendenti.

Il decreto è già attivo e siamo ancora in attesa di alcuni decreti attuativi sulla privacy. Per adeguare i sistemi è però importante avere già un quadro dei sistemi di inquadramento e dei sistemi di neutralità previsti, e quindi un'ottica di analisi retributiva aziendale sviluppata. Con 4Job sono disponibile a individuare con voi le politiche necessarie per aderire al decreto.

Le soluzioni digitali EcosAgile 24:13

EcosAgile relatore 24:13

Passiamo alle soluzioni digitali a supporto dell'azienda. EcosAgile è una piattaforma software cloud e mobile per la gestione di tutti i processi HR, con un approccio centrato sulle persone. I processi sono integrati su un'unica base dati e sono modulari. Quelli più coinvolti in questo adempimento sono quattro.

Il modulo centrale è People Compensation: gestisce l'anagrafica del lavoratore con il fascicolo del dipendente e permette di definire i lavori di pari valore, con evidenza del pay range e del posizionamento retributivo. Il modulo Recruiting riguarda la selezione del personale e il job posting: permette di pubblicare annunci che riportano già la fascia salariale prevista e la tipologia contrattuale proposta, e serve fin da subito per la fase che precede l'assunzione. Il modulo Talent serve dove ci sono scostamenti: permette di valutare le competenze e le performance dei dipendenti per definire i criteri neutri e oggettivi che spiegano una variazione e quindi un pay range diverso. C'è poi la creazione e la pubblicazione di organigrammi online, utili per avere una fotografia chiara dell'organizzazione, con le posizioni delle persone: per ogni persona si vede il profilo con la job function e la fascia salariale.

Le funzionalità a supporto dell'adempimento sono: il job posting, la definizione del lavoro di pari valore con cluster omogenei e categorie comparabili, la mappatura dei ruoli, delle job function e del broad banding per individuare ed analizzare eventuali divari esistenti, la gestione delle richieste dei lavoratori con le scadenze (l'azienda ha l'obbligo di rispondere entro 60 giorni), la definizione di criteri retributivi oggettivi e neutri per premi e progressioni.

Il sistema dà supporto alla direzione HR e all'audit interno con una reportistica strutturata: dashboard di analisi sulla retribuzione fissa, variabile e totale, livelli retributivi medi e mediani per categorie comparabili, calcolo del gender pay gap (il divario retributivo di genere tra uomini e donne, l'elemento più importante), evidenza degli scostamenti oltre le soglie di attenzione, in particolare il 5%. Dove lo scostamento supera il 5% serve tracciare le motivazioni oggettive: da qui l'assessment delle competenze, la visibilità sugli incarichi di ogni lavoratore, la valutazione delle performance e la definizione di piani di azioni correttive.

Lascio la parola a Livio Pomi, che presenta le funzionalità HR relative al decreto.

Demo: l'anagrafica e il trattamento retributivo 29:18

Livio Pomi EcosAgile 29:18

Cercherò di mostrare come si può gestire la normativa nel sistema. Non è semplicissimo portarla in un contesto pratico, perché le indicazioni e i tecnicismi del decreto sono tanti: abbiamo cercato di renderla il più semplice e operativa possibile. Vedremo la gestione delle fasce, il controllo della qualità e della coerenza dei dati, le analisi, la gestione delle richieste, e darò un'occhiata anche a recruiting e organigrammi per avere un quadro completo.

Si parte dall'anagrafica della persona. Nella sezione retribuzione ci sono le informazioni sul contratto e sul trattamento: sono configurabili, quindi non necessariamente come le vedete nel mio ambiente demo, e permettono di declinare parte fissa, variabile e altre componenti accessorie, con le informazioni storicizzate. Su ogni persona ci sono anche le informazioni sul ruolo, che definiscono la famiglia professionale e il broad banding, cioè il livello di responsabilità nell'organizzazione. Anagrafica, trattamento e contesto sono il punto di partenza per le analisi.

Demo: la definizione delle fasce retributive 31:50

Livio Pomi EcosAgile 31:50

La prima cosa che mostro è la definizione delle fasce retributive. Il criterio di comparazione identifica una categoria di lavoratori per la quale si definisce il relativo trattamento. Per ogni fascia ci sono un valore minimo e un valore massimo, e un valore di riferimento opzionale: internamente il sistema considera la media, ma in alcune aziende può essere utile indicare un riferimento diverso, per esempio una fascia da 30 a 40 con l'obiettivo di posizionarsi sui 32.

I criteri di classificazione sono quelli indicati nella normativa: responsabilità, competenza, classificazione per stesso lavoro o per lavoro di pari valore. Nel sistema il broad banding è un attributo del ruolo e indica il livello di responsabilità; l'esempio che vedete è arbitrario, perché esistono varie metodologie. La job function è invece un'aggregazione di ruoli per criteri comparabili: se in azienda ci sono 50 ruoli, di solito non si vogliono definire le fasce per ognuno, ma per un aggregato considerato comparabile. L'area geografica è un parametro opzionale.

Si può anche precisare la fascia a livello di ruolo, con valori minimi e massimi diversi. Il sistema controlla per ogni persona la fascia di riferimento. Se il ruolo è indicato, applica il concetto di stesso lavoro, cioè il confronto tra persone che svolgono lo stesso ruolo. Se non c'è un ruolo corrispondente, o non si vuole confrontare per ruolo, cerca una fascia senza ruolo: è il criterio di comparazione per lavori di pari valore.

Un messaggio positivo: questa configurazione è l'unica necessaria nell'applicazione, non ci sono altri setup. Conviene ragionarci bene, magari con un supporto consulenziale, ma una volta impostata il resto sono elaborazioni e risultati che il sistema propone.

Demo: qualità del dato e analisi del trattamento 38:22

Livio Pomi EcosAgile 38:22

La funzionalità successiva è l'analisi del trattamento, divisa in quattro sezioni. Si comincia dalla qualità del dato: prima di produrre la reportistica ci sono cruscotti di supporto che segnalano se i dati sono adeguati, altrimenti la reportistica risulta inficiata. Nel mio ambiente demo, non produttivo, compare per esempio «ruoli senza job function»: cliccando si vede che il ruolo amministrativo non è stato assegnato a un raggruppamento, e va indicato. Lo stesso vale per dati mancanti e persone da correggere, perché hanno una classificazione incompleta o manca la retribuzione o il ruolo.

Poi c'è l'analisi del posizionamento retributivo, il controllo fondamentale. Per ogni persona il sistema riprende i dati retributivi, il criterio di comparazione che corrisponde, la fascia che ne deriva e indica se la persona è sotto il minimo o sopra il massimo, lo scostamento mediano e il suo posizionamento nella fascia. Una persona al 51% è esattamente a metà della fascia, quindi corrisponde perfettamente. Un'altra persona, sotto soglia, si scosta del 19% in negativo perché è sotto il minimo di 3.000 euro: è il caso in cui non si rispettano i valori, il famoso 5%. Gli scostamenti si possono poi controllare e giustificare, e mostrerò come.

La seconda scheda è il divario retributivo per genere, un altro aspetto specifico della normativa, che chiede un'analisi comparativa tra uomini e donne: per ogni criterio di comparazione ci sono il numero di uomini, donne e totali, le retribuzioni di uomini e donne e lo scostamento, su retribuzione fissa, variabile o totale. Questo permette di rispondere al secondo controllo, quello sulle eventuali disparità nei trattamenti di genere.

La terza sezione è un reporting generale riassuntivo, con filtri per società, sede e altro. Tutti i report hanno il dettaglio in drill down: cliccando si vede esattamente di chi si tratta e si può navigare per controllare le situazioni da verificare.

Demo: la gestione delle richieste dei lavoratori 43:33

Livio Pomi EcosAgile 43:33

Un'altra funzione riguarda le richieste. La normativa prevede che le persone possano fare richiesta direttamente o tramite un delegato e che l'azienda abbia l'obbligo di rispondere. Nel sistema c'è la gestione del workflow della richiesta, con scadenziario e risposte. L'elenco mostra le richieste ricevute, il tempo che resta per rispondere, la persona e lo stato.

Nel dettaglio di una richiesta, già scaduta in questo esempio, il sistema avvisa con tre reminder a cadenza sempre più ravvicinata, per non lasciar scadere i termini. Sotto si vede il criterio di comparazione che si applica alla persona e la sua fascia di posizionamento. Nella sezione della risposta si indicano chi la prende in carico, la risposta e la motivazione. A seconda della scelta il sistema chiede altre informazioni: se la richiesta è respinta, il motivo. Se la persona chiede ulteriori chiarimenti, il sistema permette di tracciare anche quelli.

Le altre sezioni della scheda servono a rispondere e a giustificare un eventuale scostamento: le competenze della persona, le qualifiche professionali, le valutazioni. Le valutazioni sono molto importanti, perché le differenze retributive si possono spiegare anche con la prestazione lavorativa, se i criteri sono oggettivi, formalizzati e applicati. Si può arrivare fino al dettaglio della valutazione, per vedere che cosa ha ricevuto e perché. Il sistema gestisce anche promemoria e calendari e permette di allegare la documentazione relativa alla pratica.

Aggiorneremo queste funzioni in base ai decreti attuativi. Ad esempio, per l'aspetto dimensionale il sistema indica il numero di uomini e donne nella fascia identificata, cioè nella categoria di riferimento, oltre alle retribuzioni medie. Se il numero è troppo basso ci saranno limiti e la risposta dovrà essere meno dettagliata, per evitare problemi di privacy e di individuazione troppo facile delle retribuzioni dei colleghi. Seguiremo questi aspetti e forniremo la soluzione più completa possibile rispetto alla normativa.

Demo: recruiting e organigrammi 48:11

Livio Pomi EcosAgile 48:11

Due passaggi veloci. Il primo riguarda il recruiting: se è gestito nella piattaforma, è già portato in coerenza con gli adempimenti. Nel dettaglio di una ricerca, sul sito delle carriere, c'è una sezione aggiuntiva dove si indicano il contratto di riferimento e la fascia retributiva. Non si indica una retribuzione precisa, ma una fascia, oltre alle altre informazioni che l'azienda vuole gestire.

Il secondo riguarda gli organigrammi. Il sistema li offre in varie viste, selezionabili o creabili in totale indipendenza dall'azienda. Abbiamo creato anche viste apposta per supportare le verifiche sulla parità di genere: per esempio, nelle strutture gerarchiche mostrano le percentuali, il numero di uomini e donne e gli indicatori da gestire in relazione alla normativa.

Ci diamo appuntamento a settembre, dopo la pausa estiva, con un prossimo webinar su che cosa succede con i decreti attuativi, che arriveranno 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto, uscita il 7 maggio. Daremo aggiornamenti normativi e sulle funzionalità del sistema.

Domande e approfondimenti finali 50:29

EcosAgile relatore 50:29

Quando si ripubblica un avviso va indicata la retribuzione iniziale o la fascia economica, quindi il candidato ha già in mente la cornice di riferimento. Si può chiedere al candidato un'aspettativa, purché sia coerente con la fascia che abbiamo indicato.

Livio Pomi EcosAgile 51:02

Il sistema supporta la gestione di stesso lavoro e lavoro di pari valore nella definizione delle fasce, poi mostra quanto le persone si discostano, in modo da poter regolare e rivedere i parametri e andare verso una strutturazione. Prende anche le anagrafiche da cui l'azienda parte, e sul sistema si può approfondire. È sostanzialmente un lavoro che si può svolgere con il sistema.

C'è poi un aspetto consulenziale: o l'azienda, o con il supporto del consulente, deve fare questa classificazione, ed è uno dei punti centrali. Una volta fatta, il sistema dà gli elementi per operare. La difficoltà è individuare i parametri per identificare il lavoro di pari valore: l'azienda, con il consulente, dovrà individuarli.

Su due elementi: la persona ha diritto di fare una richiesta ogni 12 mesi, e il sistema controlla se ne ha già fatte, la scadenza e tutti gli elementi necessari per rispondere, quindi questa parte è ampiamente coperta. L'altro riguarda il diritto di avere informazioni su come funzionano le richieste: si possono anche pubblicare i trattamenti medi e i criteri, per dare trasparenza in anticipo e ridurre magari il numero di domande. Si può fare nella sezione documentale del sistema.

Le funzionalità sulla parità di genere sono integrate nel sistema, perché sono la base di partenza anche per la definizione dei lavori di pari valore. Una particolarità di questo tema è che è trasversale: non riguarda solo la retribuzione, ma tutti i processi aziendali. Nel recruiting, per esempio, si può controllare se nelle diverse fasi della selezione la percentuale di uomini e donne si ribalta. Lo stesso vale per la formazione, gli interventi retributivi, le promozioni, il tipo di part-time o full-time: tutti i processi di gestione devono essere non discriminatori. Quindi non è solo una questione retributiva, ma di trasparenza sulle fasi di selezione, i passaggi, le promozioni, la formazione, gli avanzamenti. Tutta questa parte è disponibile per le verifiche, con la reportistica richiesta, nella sezione del sistema sulla parità di genere.

Se ci sono specificità o richieste, siamo disponibili a fare demo dedicate, fissando incontri one-to-one per verificare le esigenze specifiche di ciascun cliente.

Paola Nicolini 4Job 55:55

Con le aziende sotto i 50 dipendenti: sono esonerate dai criteri di progressione economica, ma devono rispettare la trasparenza retributiva e tutti gli adempimenti previsti per la fase che precede l'assunzione. Il contratto collettivo è sicuramente un punto di partenza, ma non di arrivo: ci sono elementi individuali e continuativi, come un superminimo, che vanno individuati con criteri oggettivi e neutri. Va bene utilizzare il contratto collettivo sottoscritto dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, ma non è sufficiente.

Livio Pomi EcosAgile 56:42

Il sistema estrae i dati sia per l'intera popolazione, per fare verifiche preventive, importanti soprattutto adesso, prima che le persone comincino a chiedere e per intervenire subito sulle situazioni da correggere, sia per i singoli casi da gestire: mette a disposizione tutti i dati che servono per le risposte e per le analisi.

EcosAgile relatore 57:17

Ci diamo appuntamento ai prossimi webinar: nella slide c'è la scaletta da settembre a fine anno. Ci incontreremo anche per un ulteriore webinar sulla trasparenza retributiva, a seguito dei decreti attuativi. Spero che questo webinar sia stato di interesse e che abbia portato sia gli aspetti normativi, con la roadmap e le scadenze, sia quelli pratici, con strumenti operativi per ottemperare a un obbligo che riguarda tutte le aziende. Ringrazio gli speaker, Paola Nicolini dello studio 4Job e Livio Pomi di EcosAgile. Grazie a tutti, arrivederci.

Fonti normative

  • Webinar «Trasparenza retributiva e gender pay gap», EcosAgile e 4Job, 16 luglio 2026. (Fonte della pagina; video disponibile su richiesta)
  • Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, sulla trasparenza retributiva e la parità di retribuzione tra uomini e donne. (Norma citata nel webinar)
  • Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva. (Norma citata nel webinar)

Riferimenti normativi indicati nel webinar; la nota sul termine delle misure correttive è stata controllata dalla redazione il 28/10/2026 sulla guida EcosAgile alla trasparenza retributiva. Le informazioni non sostituiscono la consulenza di un professionista sul caso concreto.

Approfondimenti EcosAgile

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I relatori

  • EcosAgileBusiness development sales account, EcosAgileHa aperto e condotto il webinar, presentato i moduli EcosAgile coinvolti dal decreto e chiuso l'incontro.
  • Paola NicoliniCommercialista del lavoro, studio 4JobHa illustrato il D.Lgs. 96/2026: destinatari, obblighi nella fase di selezione, diritto di informazione, reporting sul divario retributivo, adempimenti per dimensione aziendale e roadmap.
  • Livio PomiFounder di EcosAgileHa mostrato nella demo come il sistema gestisce fasce retributive, analisi del divario, richieste dei lavoratori, recruiting e organigrammi.

Aggiornamenti

28/10/2026Pubblicazione della pagina: abstract, punti chiave, risposte dell'esperta, trascrizione editoriale e note della redazione.
28/10/2026Correzioni dopo il controllo sul video: esclusioni dal decreto (tirocini e stagisti), soglia «più di 100 dipendenti», differenza di formulazione sul 5% tra video e guida, relatore dell'ultimo intervento non identificabile. Data del webinar (16 luglio 2026) detta nel video.
16 luglio 2026Registrazione del webinar. Le indicazioni normative della trascrizione sono quelle di quella data.