Parità di genere sul lavoro
Nel nostro Paese per arrivare alla parità di genere nel mondo del lavoro è previsto un lungo percorso. Basti pensare al tasso di partecipazione femminile minore rispetto al tasso maschile, alla differenza retributiva e la maggiore difficoltà di carriera.
Tutto ciò si registra pur a fronte del D.lgs. 198/2006 che va a definire in modo chiaro qualsiasi discriminazione rilevabile dalle norme.
COMUNICAZIONE BIENNALE E CERTIFICAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE
I datori di lavori pubblici e privati con più di 50 dipendenti sono obbligati a redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile secondo la previsione contenuta all'interno del "Codice delle Pari Opportunità", emandato dalla legge n.162/2021 e da alcuni commi dell'art.1 della legge n.234/2021.
Nonostante ciò, anche le imprese e gli uffici pubblici con meno dipendenti possono, volontariamente, redigere il rapporto. Ma perchè lo dovrebbero fare?
Presentando il rapporto biennale si può accedere alla Certificazione sulla Parità di Genere, documento che offre vantaggi tra cui la partecipazione a bandi pubblici.
Il rapporto va redatto in via telematica attraverso il Portale Servizi Lavoro, operativo dal 23 giugno 2022. Il termine di trasmissione è al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del biennio. In assenza di errori, il Ministero del Lavoro rilascia una ricevuta che attesta la corretta redazione.
I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE
Grazie alla Certificazione della Parità di Genere si attesta che le politiche messe in campo sono idonee a ridurre il divario di genere. Si può pensare agli incentivi aziendali in favore delle madri come i periodi di fruizione della paternità ben oltre i 10 giorni, l'ampliamento dei permessi legati alla cura dei figli e lo smart working in presenza di figli minori.
Alla certificazione viene correlato uno sgravio contributivo dell'1% della contribuzione a carico del datore di lavoro. L'INPS, il Dipartimento Pari Opportunità, il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuano gli accertamenti e gli organi di vigilanza provvedono a sanzioni in caso i benefici vengano indebitamente fruiti.
APPARATO SANZIONATORIO
Come previsto dal comma 4 dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, in caso di mancata trasmissione sono previste sanzioni fino a 512 euro.
- L'inadempienza oltre un anno comporta la sospensione per 12 mesi dei benefici contributivi del datore di lavoro.
- La trasmissione dei dati incompleta o la loro falsità è punita con sanzioni amministrative tra 1000 e 5000 euro.
COME COMPILARE IL RAPPORTO BIENNALE
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Per approfondimenti:
- Gestione delle Risorse Umane e Pari Opportunità
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