In breve
- La gestione documentale digitale governa l'intero ciclo di vita del documento: creazione o acquisizione, classificazione, accesso, workflow, firma, audit, archiviazione e conservazione. Non coincide con un archivio in cloud: collega persone, documenti, regole ed evidenze in un processo verificabile (che cos'è la gestione documentale).
- Dematerializzazione, archiviazione, conservazione digitale e backup sono cose diverse: l'archiviazione non è la conservazione e il backup non la sostituisce. Le Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con obbligo di adozione dal 01/01/2022, chiedono di associare i metadati ai documenti immodificabili; al 03/11/2026 non risulta una nuova versione e un gruppo di lavoro AgID sta lavorando all'aggiornamento (le differenze).
- Firma elettronica, firma digitale e identificazione non sono sinonimi. Nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD) il livello della firma dipende dal tipo: semplice, avanzata o qualificata (FES, FEA, FEQ). Secondo l'art. 20, c. 1-bis, CAD, con firma digitale, altra firma qualificata o firma avanzata il documento informatico soddisfa la forma scritta; negli altri casi il valore è liberamente valutabile in giudizio (cosa cambia).
- Il livello di firma (FES, FEA o FEQ) dipende dal documento, dal processo e dal rischio, e va valutato con il legale. Per gli atti elencati nell'art. 1350 del codice civile (nn. 1-12) la legge richiede la firma qualificata o digitale, altrimenti l'atto è nullo (art. 21, c. 2-bis, CAD). Per gli altri atti che la legge indica (n. 13) bastano anche la firma avanzata o le modalità dell'art. 20, c. 1-bis (quale firma scegliere).
- SPID (identità digitale) e CIE (carta d'identità elettronica) identificano. Secondo l'interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026 (30/09/2026, non vincolante) l'identificazione non equivale, di per sé, a una firma elettronica: per le dichiarazioni del lavoratore (di conoscenza o di volontà, per esempio l'accettazione di un contratto) servono firma digitale, qualificata o avanzata, oppure un documento formato ai sensi dell'art. 20, c. 1-bis, CAD. La consegna di documenti solo informativi può avvenire in un'area riservata, con accesso e data tracciati (contratti di lavoro e onboarding).
- Al 03/11/2026 eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183, in vigore dal 20/05/2024) prevede il portafoglio europeo di identità digitale (art. 5a): gli Stati devono offrirne almeno uno entro 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti (la data del 24/12/2026 è un calcolo da verificare). Nessuna fonte consultata equipara l'archiviazione elettronica qualificata (art. 45j) alla conservazione a norma italiana: la questione va valutata con il legale (eIDAS 2, conservazione).
1. Che cos'è la gestione documentale digitale e a cosa serve
La gestione documentale digitale è l'insieme di regole, processi e strumenti con cui un'azienda governa i propri documenti in formato digitale. Un sistema di gestione documentale (DMS, document management system) tiene insieme i file, i dati che li descrivono (metadati), i permessi di accesso, le versioni, i flussi di approvazione o firma e il registro delle operazioni. Il suo scopo non è solo archiviare: è sapere quale documento è valido, chi può vederlo, chi deve approvarlo o firmarlo, quando scade e come viene conservato.
DMS e condivisione di file: la differenza
Un servizio di cloud storage salva e condivide file. Un DMS aggiunge governo: ogni documento ha un tipo, un proprietario, un livello di accesso e una storia. Nell'HR la differenza emerge quando bisogna dimostrare a chi è stato consegnato un cedolino, quale versione di una policy era in vigore o chi ha firmato una lettera.
| Aspetto | Cartella condivisa | DMS | |
|---|---|---|---|
| Versione valida | Dipende dall'ultimo allegato | Copie con nomi diversi | Versione corrente con storico |
| Permessi | Chi riceve il messaggio | Per cartella, spesso troppo ampi | Per tipo di documento e ruolo |
| Approvazione e firma | Fuori dal sistema | Fuori dal sistema | Flusso guidato |
| Prova di chi ha fatto che cosa | Difficile da ricostruire | Limitata | Registro delle operazioni |
Benefici e rischi da evitare
- Un solo posto per ogni documento, con un proprietario indicato.
- Permessi per ruolo e per tipo di documento, limitati al necessario.
- Regole di conservazione e cancellazione decise prima, non dopo.
- Rischio: digitalizzare il disordine, cioè spostare online le stesse cartelle senza regole.
- Rischio: credere che il DMS sostituisca la conservazione a norma, che è un'altra cosa (vedi le differenze).
In EcosAgile: EcosAgile Document & Signature prevede una cartella elettronica documentale con tipologie di documento e regole di visibilità, collegata alla firma elettronica.
Per il quadro generale della trasformazione digitale delle funzioni HR, vedi la guida alla digitalizzazione dei processi HR. Le fasi di un documento sono nella sezione sul ciclo di vita.
2. Documento informatico, dematerializzazione, archiviazione e conservazione: differenze
Dematerializzare, archiviare e conservare sono attività diverse. Dematerializzare significa creare un documento in formato digitale al posto di quello cartaceo, oppure acquisirlo in digitale; digitalizzare, in senso più ampio, indica l'uso di strumenti digitali per svolgere un processo (vedi la guida alla digitalizzazione dei processi HR). Archiviare significa ordinarlo in modo che si ritrovi. Conservare a norma significa gestirlo con regole, metadati e un processo pensati per mantenerne nel tempo autenticità, integrità e leggibilità. Il backup, che serve a ripristinare i dati dopo un guasto, non è nessuna delle tre cose.
Documento informatico e documento digitalizzato
Per il CAD (art. 1, D.Lgs. 82/2005) il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Nasce digitale, per esempio un PDF generato da un modello. Un foglio scansionato è invece una copia per immagine di un documento analogico: secondo l'art. 22 CAD ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è disconosciuta. Le condizioni della copia vanno verificate sul testo vigente.
| Attività | Che cosa fa | Esempio HR | Che cosa non garantisce |
|---|---|---|---|
| Digitalizzazione | Crea o acquisisce il documento in digitale | Scansione di un attestato | Ordine, accessi, tenuta nel tempo |
| Archiviazione | Ordina e rende reperibile | Cartella digitale del dipendente | Regole di conservazione a norma |
| Conservazione a norma | Mantiene integrità e leggibilità con un processo definito | Documenti firmati da conservare | Non serve a ripristinare dopo un guasto |
| Backup | Copia i dati per ripristinarli | Copia notturna del sistema | Valore probatorio e integrità nel tempo |
Perché la conservazione non coincide con il backup
Un PDF salvato in cloud è archiviato, non per questo conservato a norma. Dove la legge impone di conservare un documento, l'art. 44, c. 1-ter, CAD chiede un sistema di conservazione che assicuri autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità secondo le Linee guida AgID. Queste prevedono pacchetti di versamento, di archiviazione e di distribuzione. In passato si parlava di «conservazione sostitutiva». Quali documenti conservare, e per quanto, dipende dalla norma che li riguarda.
Attenzione: le Linee guida AgID sono la Determinazione 407/2020 modificata dalla 371/2021, con obbligo di adozione dal 01/01/2022. Al 03/11/2026 AgID ha un gruppo di lavoro per aggiornarle (DD n. 11/2026) e non risulta una nuova versione.
Il caso dei giustificativi di spesa è trattato nella guida alle note spese e trasferte. Il processo di conservazione è nella sezione conservazione digitale a norma.
3. Il ciclo di vita del documento digitale
Il documento digitale va governato lungo un ciclo di vita: viene creato o acquisito, classificato, reso accessibile a chi ne ha titolo, approvato e firmato quando serve, archiviato, conservato per il tempo previsto e infine esibito oppure eliminato secondo le regole applicabili. Ogni fase dovrebbe lasciare una traccia verificabile di chi ha fatto che cosa e quando. Non tutti i documenti attraversano tutte le fasi: dipende dal tipo di documento e dalle norme che lo riguardano.
Le otto fasi e chi ne risponde
- Creazione o acquisizione: HR o amministrazione generano il documento da un modello, oppure lo ricevono.
- Classificazione e metadati: si indicano tipo, persona, data e proprietario.
- Accesso e permessi: HR e IT decidono chi vede che cosa.
- Workflow e approvazione: i responsabili validano il contenuto.
- Firma: firma il soggetto indicato, con il livello scelto insieme al legale (vedi le firme).
- Archiviazione: il documento entra nel fascicolo di riferimento.
- Conservazione: per i documenti che la richiedono, il responsabile della conservazione con il fornitore.
- Esibizione o scarto: i termini dipendono dalla norma che disciplina il documento; per i dati personali vale la regola del «non oltre il necessario» (art. 5(1)(e) GDPR).
Ruoli indicativi. Modello di lavoro EcosAgile, non uno standard.
Esempio, la lettera di assunzione: HR la genera da un modello (1) e la classifica (2); il responsabile la approva (4); la persona la firma (5); la copia firmata entra nel fascicolo (6) e, se l'azienda lo prevede, passa alla conservazione (7).
In EcosAgile: il documento firmato può essere salvato nella cartella della persona, se il modello di procedura lo prevede. La conservazione a norma è un servizio integrato da attivare.
Approfondimento con l'esperto: nel webinar eIDAS 2 e firma digitale (giugno 2026, 49 minuti) Alberto Sturniolo, Regulatory Specialist di Tinexta InfoCert, descrive versamento, conservazione ed esibizione nel servizio integrato (dal minuto 37:39).
Fascicolo e metadati sono approfonditi nelle sezioni fascicolo del dipendente e ricerca e metadati.
4. Fascicolo digitale del dipendente e documenti HR
Il fascicolo digitale del dipendente è l'insieme dei documenti HR collegati a una persona e tenuti in un unico ambiente, con regole su chi può vedere che cosa. Sostituisce il raccoglitore cartaceo e le cartelle condivise: ogni documento ha una categoria, un responsabile e una visibilità definita. Per governarlo si decidono tre cose: quali documenti entrano, chi può accedervi e per quanto tempo restano. L'ultima non ha una risposta unica.
Quali documenti contiene
| Categoria | Esempi | Accesso di norma |
|---|---|---|
| Rapporto di lavoro | Contratto, lettera di assunzione, accordo di smart working | Dipendente e HR |
| Retribuzione | Cedolini, lettere di variazione | Dipendente, HR e payroll |
| Policy e informative | Presa visione di una policy | Dipendente e HR |
| Formazione | Attestati | Dipendente, HR e responsabile |
| Provvedimenti | Lettera di richiamo | Dipendente e HR, accesso ristretto |
Modello di lavoro EcosAgile, non uno standard: la matrice reale si definisce con HR, privacy e legale.
La documentazione sanitaria segue regole proprie: la tratta il medico competente (vedi privacy e dati sanitari). Offerta e documenti d'ingresso sono nel processo di onboarding.
Regole di visibilità e self service
Il GDPR chiede dati pertinenti e limitati a quanto necessario (art. 5, par. 1, lett. c): la visibilità segue quindi il ruolo, e un responsabile di norma non ha bisogno dei cedolini del suo team. Con il self service il dipendente consulta i propri documenti da un'area riservata (vedi People-Centric HR). Per i documenti dell'instaurazione del rapporto l'interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro, parere non vincolante, richiede accesso identificato e sicuro e data di messa a disposizione tracciata: vedi contratti di lavoro e onboarding digitale.
Retention: nessuna durata unica
Per i documenti HR non esiste un termine di conservazione unico. Il GDPR chiede di non tenere i dati identificabili oltre il necessario (art. 5, par. 1, lett. e) e di saperlo dimostrare (art. 5, par. 2). Serve una tabella di retention (i tempi di tenuta di ogni categoria di documenti, da non confondere con la conservazione digitale a norma) per tipologia, approvata da HR, privacy e legale, con la data di riesame registrata tra i metadati. Archiviare non significa conservare a norma.
In EcosAgile: la pagina di EcosAgile Document & Signature descrive una cartella elettronica documentale con tipologie di documento e regole di visibilità. Il documento firmato è consultabile dal dipendente in Employee Self Service, alla voce I miei documenti; la copia nella cartella dipende dal template di firma.
5. Firma elettronica, firma digitale e identificazione: cosa cambia
«Firma elettronica» è il termine più ampio: comprende la firma semplice, quella avanzata e quella qualificata, definite dall'art. 3 del regolamento eIDAS (UE 910/2014, punti 10, 11 e 12). La «firma digitale» italiana è un caso particolare: una firma qualificata basata su chiavi crittografiche (art. 1, lett. s, CAD). Le due espressioni quindi non sono sinonimi. Identificare una persona, per esempio con SPID o CIE, è un'altra operazione rispetto al firmare. Quadro normativo al 03/11/2026.
Firma elettronica e firma digitale a confronto
| Tipo | Garanzie | Identificazione del firmatario | Valore probatorio | Uso (esempi, non obblighi) |
|---|---|---|---|---|
| FES, firma elettronica semplice | Nessun requisito specifico, secondo il relatore | Non presupposta | Liberamente valutabile in giudizio | Documenti interni, senza rapporti con terzi |
| FEA, firma elettronica avanzata | Connessa solo al firmatario, creata con dati sotto il suo controllo esclusivo, modifiche rilevabili (art. 26 eIDAS) | Sì, deve poterlo identificare | Forma scritta ed efficacia dell'art. 2702 c.c. | Documenti con prova verso terzi |
| FEQ, firma elettronica qualificata | Come la FEA, con certificato qualificato e dispositivo qualificato di firma | Sì | Effetto equivalente a quello della firma autografa (art. 25, par. 2, eIDAS); uso del dispositivo presunto del titolare, salvo prova contraria (art. 20, c. 1-ter, CAD) | Atti per cui la legge richiede la qualificata |
| Firma digitale | FEQ con chiave privata e pubblica correlate e certificato qualificato | Sì, dal certificato si rileva l'identità | Come la FEQ | Come la FEQ |
Identificazione, PEC e sottoscrizione
Identificare significa accertare chi è la persona; sottoscrivere significa apporre una firma al documento. L'interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro (30/09/2026, parere non vincolante) afferma che l'identificazione non è, di per sé, equivalente a una firma elettronica. Tra i percorsi che l'interpello ammette c'è l'identificazione anche con SPID o CIE seguita da una FEA, per esempio con codice monouso su un dispositivo nella disponibilità esclusiva del firmatario; sono ammesse anche la FEQ e la firma digitale. La PEC attesta invio e consegna (art. 48 CAD), non la sottoscrizione. Il caso del contratto è in contratti di lavoro, SPID e CIE.
Valore probatorio e forma scritta
Con firma digitale, altra FEQ o FEA il documento informatico soddisfa la forma scritta e ha l'efficacia dell'art. 2702 c.c. (art. 20, c. 1-bis, CAD). Negli altri casi, come la FES, idoneità e valore sono liberamente valutabili in giudizio, secondo sicurezza, integrità e immodificabilità. L'effetto non si nega però solo perché la firma è elettronica (art. 25, par. 1, eIDAS). Per alcuni atti la legge indica il livello minimo: vedi quale firma scegliere. Testi: eIDAS consolidato e interpello n. 2/2026.
6. FES, FEA e FEQ: quale firma scegliere
FES, FEA e FEQ non sono intercambiabili: la scelta dipende dal documento, dalla prova che serve e dal rischio del processo. Non esiste una regola valida per tutti i contratti HR. Secondo il relatore del webinar di Tinexta InfoCert, nessuna norma impone un livello di firma alle tipologie di documenti HR; i vincoli di legge riguardano gli atti per cui è indicato un livello minimo (art. 21, c. 2-bis, CAD). La tabella sotto è un punto di partenza da discutere con il legale, non una regola. Riferimenti aggiornati al 03/11/2026.
Tre domande prima di scegliere
- La legge indica una forma? Per le scritture private dell'art. 1350 c.c., primo comma, numeri da 1 a 12, fatte con documento informatico servono FEQ o firma digitale a pena di nullità, salvo sottoscrizione autenticata; per gli atti del numero 13 basta anche la FEA (art. 21, c. 2-bis, CAD).
- Quanta prova serve? Con la FEQ l'uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, che per disconoscere la firma deve provare il contrario (art. 20, c. 1-ter, CAD). Secondo il relatore, con la FEA questa presunzione non c'è: le prove le fornisce il prestatore del servizio di firma.
- Quanto pesa il documento verso terzi, in un contenzioso o in un'ispezione?
| Documento HR | Livello da valutare | Che cosa verificare |
|---|---|---|
| Cedolino o policy consegnati senza dichiarazione del lavoratore | Consegna in area riservata con data tracciata | Per i documenti dell'instaurazione del rapporto l'interpello 2/2026 (non vincolante) distingue la messa a disposizione dalla sottoscrizione; per cedolini e policy il principio va applicato con cautela, d'accordo con il legale |
| Informativa privacy, verbale di consegna della strumentazione | FES (esempio del relatore) | Documenti interni, senza rapporti con terzi |
| Contratto, lettera di assunzione (accordo di smart working: da valutare con il legale) | FEA o FEQ | Dichiarazioni di volontà: l'interpello indica firma digitale, FEQ o FEA; il relatore suggerisce FEA o FEQ |
| Patto di non concorrenza, clausola di esclusività, rinnovo | FEA o FEQ | Esempi associati alla firma avanzata nel webinar EcosAgile del 2024 (dato del 2024); il legale verifica se la legge chiede una forma specifica |
| Atti dell'art. 1350 c.c. | FEQ o firma digitale; per il n. 13 anche FEA | Art. 21, c. 2-bis, CAD |
Approfondimento con l'esperto: nel webinar eIDAS 2 e firma digitale (giugno 2026, 49 minuti) Alberto Sturniolo, Regulatory Specialist di Tinexta InfoCert, afferma al minuto 08:04 che la scelta spetta al cliente in base al livello di fiducia voluto; per contratti e lettere di assunzione suggerisce FEA o FEQ (minuto 43:19). È la posizione del relatore, non una norma.
Quando serve il legale
- L'atto rientra tra quelli dell'art. 1350 c.c.
- Una norma interna dell'azienda impone un livello.
- Il documento potrebbe essere esibito in giudizio o a un'ispezione.
In EcosAgile: in EcosAgile Document & Signature il livello di firma (semplice, avanzata o qualificata) si imposta nel template della procedura e si firma da smartphone dal link ricevuto per e-mail. Per la FEQ la firma qualificata va attivata sull'account del cliente.
7. eIDAS 2 e identità digitale europea
eIDAS 2 è il Regolamento (UE) 2024/1183, che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) su identità digitale e servizi fiduciari. Per le aziende non crea una «nuova firma»: aggiorna le regole comuni su identificazione, certificati e firme e aggiunge nuovi servizi fiduciari, come l'archiviazione elettronica qualificata. È in vigore dal 20/05/2024, ma molte regole operative dipendono da atti di esecuzione con date proprie. Quadro aggiornato al 03/11/2026.
Il wallet europeo di identità digitale
L'art. 5a (nel testo italiano «art. 5 bis») prevede che ogni Stato membro renda disponibile almeno un European Digital Identity Wallet entro 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti. La data del 24/12/2026 è un calcolo (24 mesi dal 24/12/2024, entrata in vigore del Reg. di esecuzione 2024/2977), non è indicata dal regolamento e va verificata. Per l'HR è un tema da monitorare; l'effetto delle regole nazionali di attuazione va verificato con il legale.
Firme qualificate e definizioni
Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta come qualificata negli altri (art. 24a, par. 1). La firma qualificata ha effetto equivalente alla firma autografa (art. 25, par. 2). Le definizioni di firma elettronica, avanzata e qualificata stanno nell'art. 3 eIDAS, non più nel CAD.
Regolamento 2025/1566 e archiviazione qualificata
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1566 detta le norme per verificare l'identità di chi riceve un certificato qualificato e si applica dal 19/08/2027. Riguarda l'identificazione per il rilascio dei certificati, non la firma in generale né la conservazione. L'archiviazione elettronica qualificata (art. 45j) è invece il servizio di ricezione, conservazione, recupero e cancellazione di dati elettronici: nessuna fonte consultata la equipara alla conservazione a norma italiana, che resta regolata da CAD e Linee guida AgID. AgID ha istituito un gruppo di lavoro per aggiornarle (Determinazione del Direttore Generale n. 11/2026), in corso al 03/11/2026.
| Atto | Data | Stato |
|---|---|---|
| Reg. (UE) 2024/1183 | In vigore dal 20/05/2024 | Verificato nei metadati EUR-Lex |
| Wallet (art. 5a), termine per gli Stati | 24/12/2026 | Calcolato, da verificare |
| Reg. di esecuzione 2025/1566 | Applicabile dal 19/08/2027 | Verificato |
| Reg. di esecuzione 2025/2532 (archiviazione) | In vigore dal 06/01/2026 | Data di applicazione non verificata |
Approfondimento con l'esperto: nel webinar eIDAS 2 e firma digitale (giugno 2026, 49 minuti), al minuto 01:07, Alberto Sturniolo, Regulatory Specialist di Tinexta InfoCert, spiega che eIDAS 2 aggiorna i servizi fiduciari e rende la conservazione a norma (e-archiving) un servizio fiduciario. È la posizione del relatore, non il testo di legge. Testi ufficiali: Reg. 2024/1183, Reg. 2025/1566.
8. Contratti di lavoro, SPID/CIE e onboarding digitale
Nell'assunzione digitale vanno distinti due momenti: mettere un documento a disposizione del lavoratore e farglielo sottoscrivere. SPID e CIE identificano chi accede; l'Interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026 (30/09/2026) precisa che l'identificazione non equivale, di per sé, all'apposizione di una firma elettronica. Per le dichiarazioni del lavoratore servono firma digitale, firma qualificata o avanzata, oppure un documento formato secondo l'art. 20, c. 1-bis, CAD. L'interpello è un parere, non una norma vincolante.
Identificazione e sottoscrizione a confronto
| Strumento | Che cosa dimostra | Basta per sottoscrivere? |
|---|---|---|
| Accesso con SPID o CIE | Chi si è collegato alla piattaforma | No, identifica e non sottoscrive |
| SPID o CIE più codice monouso su dispositivo del firmatario | Identificazione seguita da firma elettronica avanzata | Ammessa dall'interpello se la firma rispetta l'art. 26 eIDAS e gli artt. 55-61 del DPCM 22/02/2013 |
| Firma digitale o firma qualificata | Sottoscrizione con certificato qualificato | Ammessa dall'art. 20, c. 1-bis, CAD |
| CNS (Carta nazionale dei servizi) | Identificazione | Per l'interpello non è una modalità equivalente |
Consegnare non è far sottoscrivere
Un documento senza attività compilativa o dichiarativa del lavoratore può essere messo in un'area riservata accessibile solo a lui. Servono identificazione e sicurezza dell'accesso, integrità, tracciabilità della data di messa a disposizione e, se richiesta, della presa visione.
Esempio: una policy con sola presa visione si mette in area riservata, tracciando data e presa visione. Il contratto individuale esprime una volontà e passa da una firma.
Quale firma per il contratto
La scelta dipende dal documento e va valutata con il legale: l'art. 1 del D.Lgs. 152/1997 richiede informazioni per iscritto e la prova della trasmissione o ricezione al lavoratore.
Approfondimento con l'esperto: nel webinar eIDAS 2 e firma digitale, al minuto 43:19, Alberto Sturniolo (Tinexta InfoCert) osserva che per contratti e lettere di assunzione non c'è una prescrizione normativa. Suggerisce la firma avanzata o qualificata, perché presuppongono l'identificazione: un suggerimento del relatore, non un obbligo.
Evidenze da conservare nell'onboarding
Secondo l'interpello n. 2/2026 (parere non vincolante), in ispezione il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare l'adempimento, e l'indisponibilità temporanea della piattaforma non esonera dal rispetto dei termini.
- Data di messa a disposizione e, se richiesta, presa visione.
- Identificazione di chi accede e di chi firma.
- Documento firmato con le evidenze della firma.
- Una modalità alternativa di consegna.
Selezione, offerta e assunzione sono nella guida Recruiting, offerta e onboarding; il flusso di firma nella sezione Workflow di firma.
In EcosAgile: la firma elettronica avanzata, da smartphone, prevede il caricamento del documento d'identità, il riconoscimento facciale e un codice monouso via SMS. In una procedura in sequenza può firmare prima il candidato, poi il responsabile recruiting.
9. Workflow di firma elettronica
Un workflow di firma stabilisce chi firma, in quale ordine, con quale livello di firma, entro quale scadenza e con quali evidenze. Può essere singolo, sequenziale, parallelo, di gruppo, multiplo o massivo, e può coinvolgere firmatari interni ed esterni, con scadenze, solleciti e audit. La scelta dipende dal documento, dal livello di firma e dal processo, non da una regola unica.
Firma singola
Un documento e un firmatario.
Firma sequenziale
I firmatari firmano uno dopo l'altro, nell'ordine stabilito.
Invio contemporaneo
Tutti i firmatari ricevono il link nello stesso momento (firma in parallelo).
Firma di gruppo
Un documento per molte persone: una procedura per ciascuna.
Firma multipla
Molti documenti, una persona (per esempio i documenti di un neoassunto).
Firma massiva del responsabile
Molti documenti di persone diverse, un'unica operazione di firma.
Le modalità e i termini
| Modalità | Come funziona | Esempio HR |
|---|---|---|
| Singola | Un documento, un firmatario | Lettera di assunzione |
| Sequenziale | Ciascuno firma dopo il precedente | Dipendente, poi HR |
| Parallela | Invio contemporaneo a più firmatari | Accordo con più parti |
| Di gruppo | Un documento a molte persone, una procedura per ciascuna | Policy per tutto il personale |
| Multipla | Molti documenti, una persona | Pacchetto del neoassunto |
| Massiva del responsabile | Molti documenti di persone diverse, firmati in un'unica operazione | Lettere di un team, firmate dal manager |
Firmatari esterni
Candidati, collaboratori e consulenti non sono nell'anagrafica del personale. Il flusso deve chiarire come si raccolgono i loro contatti, come vengono identificati, in base al livello di firma, e dove finisce il documento firmato.
Scadenze, solleciti e audit
Una data di scadenza evita che la procedura resti ferma, e un sollecito automatico ricorda a chi non ha firmato di farlo. L'audit registra chi ha firmato, quando, con quale esito e le anomalie: può servire come evidenza in una contestazione o in ispezione, da tenere insieme al documento firmato. Vedi anche sicurezza, privacy e audit trail.
Approfondimento con l'esperto: nel webinar eIDAS 2 e firma digitale (giugno 2026) il relatore EcosAgile mostra le procedure di firma (26:41), la firma di gruppo (31:12) e la firma massiva (35:00). Indica anche che, se il documento ha una scadenza, il sistema invia solleciti automatici.
In EcosAgile: in EcosAgile Document & Signature il livello di firma (semplice, avanzata o qualificata), l'invio in sequenza o contemporaneo e la copia del firmato nella cartella della persona (se previsto) si impostano nel template di procedura. I firmatari possono essere interni o esterni, la procedura ha una data di scadenza e una scheda «Audit procedura» con il log degli eventi. La firma di gruppo crea una procedura per ciascun appartenente al gruppo. Per vederlo in funzione si può richiedere una demo.
10. Template, lettere e generazione automatica dei documenti
La generazione automatica parte da un template: un testo approvato in cui i campi variabili, detti placeholder, vengono sostituiti con i dati già presenti nel sistema. Il documento prodotto si controlla in anteprima, può essere mandato in firma e finisce nel fascicolo della persona. Si riducono così copia e incolla, errori di trascrizione e versioni non controllate della stessa lettera.
Un esempio di lettera da template
Una lettera di variazione retributiva ha un testo fisso e alcuni campi: nome, qualifica, data di decorrenza, nuovo importo. Il sistema legge i campi dall'anagrafica, l'HR controlla il risultato e invia la lettera in firma, senza riscrivere il testo per ogni persona.
Cosa controllare prima di inviare
- Un solo template approvato per tipo di lettera, con responsabile e data dell'ultima revisione, per evitare copie locali.
- L'anteprima del documento compilato, per intercettare dati mancanti o errati.
- La posizione della firma nel documento, con un segnaposto per ogni firmatario.
- La destinazione del firmato: la cartella della persona, non una cartella condivisa.
La regola sul template unico è un modello di lavoro EcosAgile, non uno standard.
In EcosAgile: le lettere si producono da modelli preconfigurati, in Word o PDF, con i dati presenti nella piattaforma. Ogni lettera prodotta resta in un archivio delle lettere, ricercabile per nome o per persona. Per la firma si inserisce nel PDF un segnaposto per ciascun firmatario. Il firmato può essere copiato nella cartella della persona, se la procedura di firma lo prevede. La demo delle lettere da template è in un webinar registrato nel 2024: per le funzioni attuali si chiede a EcosAgile.
Per le lettere di offerta e di assunzione si veda offerta, firma elettronica e onboarding; per le lettere di consegna dei beni, Beni aziendali e Benefits. Il livello di firma si sceglie come spiegato nella sezione FES, FEA e FEQ.
11. Conservazione digitale a norma ed e-archiving
La conservazione digitale a norma è un processo distinto dall'archiviazione operativa. Serve a mantenere nel tempo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, secondo l'art. 44 del CAD e le Linee guida AgID. L'archivio serve a lavorare ogni giorno. La conservazione serve a dimostrare, anche dopo anni, che il documento è quello originale e si legge ancora. Il backup ripristina i dati dopo un guasto e non è conservazione.
| Aspetto | Archivio operativo | Conservazione a norma |
|---|---|---|
| Scopo | Lavorare sui documenti, ritrovarli, condividerli | Preservarne nel tempo integrità, leggibilità e prova |
| Regole | Scelte dall'azienda: cartelle, permessi, nomi | Linee guida AgID e, per i fornitori, regolamento AgID sui criteri di conservazione |
| Metadati | Quelli utili alla ricerca interna | Quelli obbligatori dell'Allegato 5 |
| Responsabile | Chi gestisce l'archivio (HR, IT) | Responsabile della conservazione |
Pacchetti, metadati e responsabile
Le Linee guida AgID (Determinazione 407/2020, modificata dalla Determinazione 371/2021, con obbligo di adozione dal 01/01/2022) prevedono tre pacchetti informativi: di versamento, di archiviazione e di distribuzione. Ogni documento informatico immodificabile riceve metadati alla formazione, definiti nell'Allegato 5: tra i campi obbligatori ci sono l'identificativo univoco e persistente (un codice calcolato dal contenuto del file, detto impronta hash), la tipologia documentale, l'autore e l'oggetto.
Il sistema di conservazione ha un responsabile della conservazione, che può affidare il servizio a un fornitore (art. 44, c. 1-quater, CAD). Se il servizio è affidato a un fornitore, conviene fissare per iscritto quali compiti restano in azienda.
Attenzione: eIDAS 2 introduce il servizio fiduciario di archiviazione elettronica, con requisiti per il servizio qualificato all'art. 45j del Reg. (UE) 910/2014: ricezione, conservazione, recupero e cancellazione di dati. Non va letto come equivalente alla conservazione a norma italiana: la questione va valutata con il legale. Al 03/11/2026 non risulta una nuova versione delle Linee guida; un gruppo di lavoro AgID (Determinazione del Direttore Generale n. 11/2026) lavora al loro aggiornamento.
Approfondimento con l'esperto: nel webinar eIDAS 2 e firma digitale (giugno 2026, 49 minuti, dal minuto 37:39) Alberto Sturniolo, Regulatory Specialist di Tinexta InfoCert, sostiene che con eIDAS 2 la conservazione a norma diventi un servizio fiduciario con regole comuni europee, e che il quadro cambia rispetto alle sole Linee guida AgID. È la posizione del relatore, non una norma. Il rapporto fra questo servizio fiduciario e la conservazione italiana non è chiarito dalle fonti ufficiali consultate; al 03/11/2026 le Linee guida AgID restano il riferimento italiano.
In EcosAgile: il servizio di conservazione a norma integrato (dettagli nella sezione sul prodotto) va attivato come servizio separato: non è incluso automaticamente nella firma. Secondo il webinar, se è attivato insieme alla firma i documenti firmati confluiscono in un ambiente dedicato al cliente, da cui si possono esibire.
I giustificativi di spesa hanno regole fiscali proprie: sono trattati in dematerializzazione e conservazione della nota spese. Per la scelta del fornitore si veda come scegliere un software.
12. Sicurezza, privacy e audit trail
La gestione documentale HR si regge sul minimo privilegio: ogni ruolo vede solo i documenti che servono al suo compito, ogni accesso e ogni modifica sono tracciati e il tempo di conservazione è definito per categoria. Le misure tecniche, come la cifratura, servono queste regole e non le sostituiscono. Il GDPR chiede dati limitati a quanto necessario (art. 5, par. 1, lett. c) e di saper dimostrare il rispetto dei principi (art. 5, par. 2).
Matrice ruoli e documenti
Esempio da adattare ai ruoli dell'azienda. Modello di lavoro EcosAgile, non uno standard.
| Documento | Dipendente | Responsabile | HR | IT |
|---|---|---|---|---|
| Contratto e lettere | Propri | Solo se serve | Sì | No |
| Cedolino | Propri | No | Da valutare | No |
| Valutazione della performance | Propria | Dei collaboratori | Sì | No |
| Lettera disciplinare | Propria | Da valutare | Sì | No |
L'IT configura i profili, ma non ha bisogno di leggere i contenuti. I documenti di medicina del lavoro seguono regole proprie, descritte in privacy sanitaria.
Retention e audit trail
Per i documenti HR non esiste una durata unica. Si costruisce una tabella di retention (tempi di tenuta) per categoria, con quattro voci (il principio è l'art. 5, par. 1, lett. e, GDPR):
- la categoria documentale;
- la norma che fissa il periodo, verificata con il consulente del lavoro;
- il responsabile del documento;
- l'azione a fine periodo: cancellazione o proroga motivata.
L'audit trail è il registro cronologico di chi ha fatto che cosa: accesso, download, modifica, firma. Risponde alla domanda «chi ha scaricato questo documento?». Se dal registro può derivare anche un controllo a distanza dei lavoratori, va valutato l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori: accordo sindacale o autorizzazione per alcuni strumenti, informazione adeguata sulle modalità d'uso e sui controlli. Se il registro rientri nelle esclusioni del comma 2 va deciso caso per caso, con il legale.
In EcosAgile: ogni procedura di firma ha una scheda di audit con il registro degli eventi del servizio di firma. Le tipologie di documento hanno regole di visibilità. Per l'audit su accessi e download e per le misure di sicurezza si chiede a EcosAgile il perimetro attuale. Il quadro generale è in sicurezza, privacy e governance.
13. Ricerca, metadati, versioni e scadenze
Un documento HR si ritrova rapidamente quando ha metadati coerenti: a quale dipendente si riferisce, di che categoria è, da quando vale, chi ne risponde e quando scade. La ricerca per parola chiave o nel testo del documento aiuta, ma funziona solo sopra una classificazione condivisa. Le versioni indicano la copia valida, lo scadenziario segnala ciò che va rinnovato. La ricerca deve rispettare i permessi del documento: chi non può aprirlo non deve vederlo nemmeno tra i risultati (sicurezza e privacy).
Metadati HR: un esempio
I metadati sono i dati che descrivono il documento. Per i documenti informatici le Linee guida AgID chiedono che siano generati e associati al documento al momento della formazione; i campi obbligatori sono nell'Allegato 5. L'azienda aggiunge i campi utili alla gestione HR.
Esempio con dati di fantasia: le scadenze non indicano durate previste da norme.
| Dipendente | Categoria | Validità | Owner | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Matricola 0142 | Contratto di lavoro a termine | Dal 01/03/2026 | Amministrazione del personale | 28/02/2027 |
| Matricola 0142 | Attestato di formazione | Dal 10/05/2026 | Formazione | 10/05/2027 |
| Matricola 0187 | Accordo di smart working | Dal 01/09/2026 | HR business partner | 31/08/2027 |
| Tutti | Policy aziendale, versione 3 | Dal 15/09/2026 | Legal | Revisione 15/09/2027 |
Versione valida e storico
Per ogni documento c'è una sola versione valida. Le precedenti restano come storico, con data, autore e motivo della modifica. Un documento già firmato di norma non si modifica: l'azienda decide, con il legale, se emettere una nuova versione o un addendum e farli firmare di nuovo (workflow di firma).
Scadenze documentali: una buona pratica
Lo scadenziario è un elenco di date, ciascuna con un responsabile e un avviso anticipato, per esempio a 60 e a 30 giorni (scelta dell'azienda). Serve per attestati, contratti a termine, accordi di smart working e policy da rivedere. Non esiste una durata unica: dipende dal documento, dalla norma o dalla policy interna e va definita con il legale.
14. Integrazione con HRMS, Payroll, Recruiting, Talent ed Expense
Un sistema documentale vale di più quando non è un archivio isolato. I documenti dovrebbero nascere dai processi che li generano e tornare nel fascicolo del dipendente a processo concluso. Così l'anagrafica resta una sola, la firma parte con dati già corretti e il risultato si archivia senza scaricare e rinominare file a mano. Il riferimento è l'HRMS, il sistema che contiene anagrafica e organizzazione: gli altri processi usano i suoi dati.
Che cosa passa da un processo all'altro
Schema generale di EcosAgile, non la configurazione di un cliente.
| Processo | Che cosa porta al documento | Che cosa torna nel fascicolo |
|---|---|---|
| HRMS | Anagrafica, contatti, ruolo, organizzazione | Documenti firmati e lettere prodotte |
| Payroll | Cedolini da consegnare | Prova di consegna e presa visione |
| Recruiting | Consenso del candidato, offerta | Documenti che passano al dipendente |
| Talent | Schede di valutazione, piani di sviluppo | Esito firmato |
| Expense | Giustificativi di spesa | Documenti conservati |
Prima di collegare
Per ogni dato si decide da quale sistema nasce, chi lo corregge, in che direzione viaggia e ogni quanto si aggiorna. Il canale (API, file strutturati, accesso unico) si sceglie dopo. È una domanda da rivolgere al fornitore, insieme a quale sistema fa da fonte dell'anagrafica: lo schema generale è nel Pillar su cloud HR, integrazioni e architettura.
I confini con gli altri Pillar
- Recruiting: offerta, firma e passaggio al fascicolo sono nel Pillar offerta, firma elettronica e onboarding.
- Talent: le valutazioni sono nel Pillar performance appraisal.
- Expense: il caso fiscale è nel Pillar nota spese digitale e conservazione.
In EcosAgile: la firma si trova nel modulo People, accanto alle anagrafiche; secondo il webinar di giugno 2026 anagrafica, template e fascicolo alimentano la procedura. Lo stesso webinar elenca, tra i processi con impatto documentale, il consenso del candidato con firma remota, l'onboarding (contrattualistica e lettere di assegnazione) e la valutazione a 360 gradi, che richiede firme in sequenza. Per i cedolini, il webinar del 2024 descrive il caricamento massivo con notifica alla persona, non un collegamento con il calcolo delle paghe. Sono esempi d'uso di EcosAgile Document & Signature, non integrazioni descritte una per una.
15. AI, OCR e automazione documentale
OCR e AI documentale leggono, classificano e suggeriscono, ma non rendono un file conforme né lo conservano a norma. L'OCR trasforma l'immagine di una scansione in testo. L'AI può proporre una categoria, estrarre date e importi, aiutare la ricerca. La conservazione digitale a norma è un processo diverso. Sui dati HR ogni proposta della macchina va controllata da una persona.
Tre funzioni da non confondere
| Funzione | Che cosa fa | Limite |
|---|---|---|
| OCR | Legge il testo di una scansione | Può sbagliare una cifra o una data |
| Classificazione ed estrazione | Propone categoria e metadati | Una categoria errata cambia permessi e scadenze |
| Conservazione | Mantiene integro e leggibile il documento nel tempo | OCR e AI non la sostituiscono |
Casi d'uso e controlli
- Casi d'uso: acquisire documenti scansionati, suggerire metadati, cercare per significato, segnalare duplicati.
- Rischi: errori di lettura che si propagano, dati personali inviati a servizi esterni, permessi applicati male ai risultati.
- Controlli: campi da confermare, verifiche a campione, registro delle operazioni. Per l'OCR sui giustificativi di spesa vedi il Pillar note spese; per l'AI nei processi HR il Pillar digitalizzazione.
Privacy e AI Act
Il GDPR chiede dati limitati a quanto necessario (art. 5(1)(c)) e misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32). L'Allegato III, punto 4, del Regolamento (UE) 2024/1689 include i sistemi per selezionare persone o decidere sulle condizioni di lavoro. L'OCR o la classificazione di documenti HR non vi rientra di per sé, ma può rientrarvi se usata per quelle finalità. L'art. 6(3) prevede deroghe per compiti procedurali o preparatori, non per la profilazione. Al 03/11/2026, dopo il Reg. (UE) 2026/1744, gli obblighi per l'alto rischio dell'Allegato III si applicano dal 02/12/2027. La valutazione dipende dal caso: va fatta con il legale.
16. KPI e governance della gestione documentale
I KPI della gestione documentale misurano due cose: quanto il processo è efficiente (tempi, rielaborazioni, quota di digitale) e quanto è sotto controllo (scadenze, versioni, accessi). Ogni indicatore ha una formula scritta, un owner che risponde del dato e una frequenza di lettura. Senza questi tre elementi il numero non guida nessuna decisione e serve solo a mostrare che il software viene usato.
Nove KPI documentali: formula, owner, frequenza
Modello di lavoro EcosAgile, non uno standard. Gli obiettivi si fissano dopo aver misurato la situazione di partenza.
| KPI | Formula | Owner | Frequenza |
|---|---|---|---|
| Tempo medio di firma | Media dei giorni tra invio e ultima firma, sulle procedure concluse | HR Operations | Mensile |
| Procedure oltre la scadenza | Procedure non concluse alla data limite ÷ procedure con data limite | Responsabile del processo di firma | Mensile |
| Documenti in scadenza | Documenti scaduti e non rinnovati ÷ documenti con scadenza (attestati, policy, accordi) | Owner del tipo di documento | Mensile |
| Quota di documenti digitali | Documenti formati o acquisiti in digitale ÷ documenti del periodo | HR Operations | Trimestrale |
| Richieste di integrazione | Documenti restituiti per dato mancante o errato ÷ documenti inviati | HR Operations | Mensile |
| Errori di versione | Documenti trovati in più versioni attive ÷ documenti controllati a campione | Owner documentale | Trimestrale |
| Completezza del fascicolo | Fascicoli con tutti i documenti previsti ÷ fascicoli controllati | HR Administration | Trimestrale |
| Tempo di reperimento | Media dei minuti tra richiesta e consegna del documento, su un campione di richieste | HR Administration | Trimestrale |
| Anomalie di accesso | Eventi dell'audit trail giudicati anomali dopo revisione ÷ eventi esaminati | Privacy e IT | Trimestrale |
Governance: chi legge i numeri
Un responsabile del processo documentale raccoglie gli indicatori, li discute con HR, legal, IT e privacy e propone le correzioni. I dati vengono dai registri del sistema: date di invio e di firma, stati delle procedure, audit trail. Prima di analizzare gli accessi, l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) va valutato con il legale caso per caso.
17. Come migrare da carta, email e cartelle condivise
Un archivio HR si migra al digitale partendo dall'inventario: quali documenti esistono, dove stanno, chi li usa, quale versione è valida e per quanto tempo devono restare disponibili. Solo dopo si definiscono classificazione, metadati, permessi e regole di conservazione, e si sposta il materiale, una categoria alla volta. Digitalizzare il disordine senza riprogettare le regole sposta il problema in un altro posto.
Le sei fasi
- Inventario. Si elencano documenti cartacei, allegati di posta elettronica e cartelle condivise, con proprietario, posizione e uso.
- Classificazione e retention. Ogni tipologia riceve una categoria, i metadati e un tempo di conservazione. Nessuna fonte indica una durata unica per i documenti HR: si definisce con il legale, tipologia per tipologia. Ciò che non serve più conservare non si migra (art. 5(1)(e) GDPR).
- Permessi. Si assegnano per ruolo, partendo dal minimo necessario (sicurezza e privacy).
- Acquisizione. Gli allegati di posta si salvano nel fascicolo giusto, non restano nella casella. Il cartaceo diventa copia per immagine (art. 22 CAD). Prima di distruggere un originale si verifica con il legale se per quel documento la copia basta.
- Pilota. Una sola categoria, per esempio gli accordi di smart working, con utenti reali e un criterio di successo misurato con i KPI.
- Estensione e cambiamento. Formazione, comunicazione e data di spegnimento dei vecchi canali, come nella roadmap di digitalizzazione HR.
Checklist prima di chiudere i vecchi repository
- Ogni tipologia ha un owner e un solo luogo di riferimento.
- La versione valida è identificata e i duplicati in email e cartelle sono censiti.
- I documenti con scadenza hanno la data registrata.
- I permessi sono per ruolo e provati con un utente di prova.
- Un controllo a campione conferma che nulla è rimasto fuori.
- Il vecchio repository passa in sola lettura, poi si chiude e si cancella secondo i tempi decisi.
18. Come scegliere un software di gestione documentale e firma
La scelta parte dal ciclo documentale e dai rischi dell'azienda, non dall'elenco delle funzioni. Se bisogna far firmare pochi documenti, può bastare uno strumento di firma standalone. Se i documenti HR vanno anche classificati, protetti, ritrovati, tenuti sotto scadenza e conservati, serve un sistema documentale con la firma integrata. I quindici criteri seguono il ciclo della guida; per ciascuno c'è la prova da vedere in demo su un caso dell'azienda.
Modello di lavoro EcosAgile, non uno standard. Senza punteggi.
| N. | Criterio | Prova da chiedere in demo |
|---|---|---|
| 1 | Fascicolo del dipendente | Aprire il fascicolo di una persona con documenti di tipologie diverse |
| 2 | Tipologie e permessi | Lo stesso documento visto da dipendente, responsabile e HR |
| 3 | Metadati e ricerca | Ritrovare un documento per tipologia, data e parola chiave |
| 4 | Versioni | Mostrare quale versione è valida e lo storico di un documento modificato |
| 5 | Workflow | Configurare una procedura con più firmatari, in sequenza e in contemporanea |
| 6 | Livelli di firma | Firmare un documento con firma semplice, avanzata e qualificata |
| 7 | Identificazione | Il percorso di identificazione di ciascun livello, dal telefono del firmatario |
| 8 | Firmatari esterni | Far firmare un candidato che non ha accesso al sistema |
| 9 | Firme multiple | Un documento a un gruppo; molti documenti a una persona |
| 10 | Integrazioni | Da dove arrivano i dati anagrafici e dove torna il documento firmato |
| 11 | Conservazione | Versamento, esibizione e responsabile della conservazione; se è un servizio da attivare |
| 12 | Audit trail | Il registro di una procedura chiusa: chi, quando, esito, anomalie |
| 13 | Sicurezza e privacy | Profili, misure di protezione e ubicazione dei dati, dichiarati per iscritto |
| 14 | Multi-società e lingue | Due società e due lingue nello stesso ambiente, con dati separati |
| 15 | Supporto e costo totale | Che cosa include l'attivazione, chi assiste, come si esportano i documenti |
In EcosAgile: in EcosAgile Document & Signature il livello di firma si imposta nel template della procedura, che può andare anche a firmatari esterni. Il documento firmato può tornare nella cartella del dipendente, ogni procedura ha il suo audit e la conservazione a norma è un servizio integrato da attivare. Le prove si vedono in una demo.
19. Come lo gestisce EcosAgile Document & Signature
EcosAgile Document & Signature accompagna il documento HR dalla preparazione alla firma: genera le lettere da modelli, le manda in firma elettronica semplice, avanzata o qualificata e, se il template della procedura lo prevede, copia il documento firmato nella cartella della persona, che lo consulta dal self service. La firma è una funzionalità del modulo People e il firmatario firma da smartphone, con il link ricevuto per e-mail. Quale livello usare per ogni documento resta una valutazione da fare con il legale (FES, FEA e FEQ).
| Funzione | Cosa fa |
|---|---|
| Livelli di firma | FES, FEA e FEQ. Livello di firma e uso dell'OTP si impostano nel template della procedura. |
| Identificazione del firmatario | Per la FEA: documento d'identità, riconoscimento facciale e OTP via SMS. Per la FEQ: video-selfie verificato da un back office esterno; serve la firma qualificata attiva sull'account del cliente. |
| Percorso di firma | Firma singola, in sequenza o con invio contemporaneo, con firmatari interni ed esterni e una data entro cui firmare. |
| Firma di gruppo | Un documento a molte persone: il sistema crea una procedura di firma per ciascun componente del gruppo scelto. |
| Firma multipla e massiva | Più documenti per una sola persona (multipla). Il responsabile firma in un'unica operazione documenti di persone diverse (massiva del responsabile). |
| Lettere da template | Lettere in Word, PDF e HTML da modelli con campi da sostituire; le lettere prodotte restano in archivio e si possono mandare in firma. |
| Cartella e self service | Il firmato può essere copiato nella cartella della persona, che lo consulta in Employee Self Service, sezione «I miei documenti». |
| Audit della procedura | Per ogni procedura, un registro degli eventi verso il servizio di firma, con data e descrizione. |
Attenzione: non tutto è automatico. L'archiviazione nella cartella del dipendente dipende dal template: se «Caricamento cartella» non è attivo, il firmato resta associato solo alla procedura. La conservazione è un servizio separato, il servizio Legal Doc di Tinexta InfoCert integrato nella piattaforma: va attivata e non è inclusa nella firma (conservazione digitale).
Scopri EcosAgile Document & Signature Brochure Document & Signature (PDF) Richiedi una demo
20. Domande frequenti
Cos'è un sistema di gestione documentale (DMS)?
Un sistema di gestione documentale (DMS, document management system) è il software che governa i documenti lungo il loro ciclo: li raccoglie, li classifica con metadati, ne controlla permessi e versioni, li fa passare da approvazioni o firme e ne traccia gli accessi. Non è un semplice archivio di file: serve a sapere quale documento è valido, chi può vederlo e che cosa gli è successo. In HR riguarda cedolini, contratti, lettere, policy e attestati. Approfondimento nella sezione Che cos'è la gestione documentale digitale e a cosa serve.
Qual è la differenza tra gestione documentale e archiviazione cloud?
L'archiviazione cloud conserva i file in uno spazio online raggiungibile da più dispositivi. La gestione documentale aggiunge le regole: metadati per ritrovare il documento, permessi per ruolo, versioni, workflow di approvazione o firma, scadenze e tracciamento degli accessi. Nessuno dei due equivale, di per sé, alla conservazione digitale a norma, che è un processo distinto con requisiti propri. In pratica, il cloud risponde a «dove sta il file», il DMS a «quale file vale, chi lo vede e che cosa ne è stato fatto». Approfondimento nella sezione Che cos'è la gestione documentale digitale.
Che differenza c'è tra documento informatico e documento digitalizzato?
Il documento informatico nasce in formato elettronico: per il CAD (D.Lgs. 82/2005, art. 1, comma 1, lett. p) è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento digitalizzato è la copia in formato digitale di un originale su carta, per esempio una scansione. Per le copie per immagine l'art. 22 CAD attribuisce l'efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è disconosciuta; il caso concreto va verificato con il legale (testo vigente al 03/11/2026). Approfondimento nella sezione Documento informatico, dematerializzazione e conservazione.
Dematerializzazione e conservazione digitale sono la stessa cosa?
No. La dematerializzazione è la creazione di un documento in formato digitale al posto di quello cartaceo, o la sua acquisizione in digitale. La conservazione digitale è un processo successivo e distinto: preserva nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità del documento (art. 44 CAD) secondo le Linee guida AgID (Determinazione 407/2020, modificata dalla 371/2021, con obbligo di adozione dal 01/01/2022, senza nuove versioni pubblicate al 03/11/2026). Dematerializzare un contratto non lo rende quindi, da solo, conservato a norma. Approfondimento nella sezione Documento informatico, dematerializzazione, archiviazione e conservazione.
Un backup vale come conservazione a norma?
Di norma no. Il backup è una copia di sicurezza, pensata per ripristinare i dati dopo un guasto o un errore. Dove la legge impone di conservare un documento, la conservazione richiede un sistema che assicuri autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità (art. 44, c. 1-ter, CAD e Linee guida AgID, al 03/11/2026). Nemmeno l'archiviazione operativa in cartelle condivise equivale alla conservazione. Se un documento HR debba essere conservato a norma va verificato per categoria con il legale. Approfondimento nella sezione Documento informatico, dematerializzazione, archiviazione e conservazione: differenze.
Qual è la differenza tra firma elettronica e firma digitale?
«Firma elettronica» è il termine ampio: il Reg. (UE) 910/2014 (eIDAS, art. 3) distingue tre livelli, semplice, avanzata e qualificata. La firma digitale è un tipo particolare: per il CAD (art. 1, comma 1, lett. s) è una firma qualificata basata su una coppia di chiavi crittografiche, pubblica e privata, correlate. Ogni firma digitale è quindi una firma elettronica, ma non il contrario. Gli effetti dipendono dal livello (art. 20, comma 1-bis, CAD; stato al 03/11/2026). Approfondimento nella sezione Firma elettronica, firma digitale e identificazione.
Che differenza c'è tra FES, FEA e FEQ?
Sono i tre livelli di firma elettronica definiti dall'art. 3 eIDAS. La FES è il livello base. La FEA deve rispettare l'art. 26: connessa unicamente al firmatario, idonea a identificarlo, creata con dati sotto il suo controllo esclusivo, con modifiche rilevabili. La FEQ richiede certificato e dispositivo qualificati e ha effetto giuridico equivalente a quello della firma autografa (art. 25, par. 2, eIDAS). Per il CAD (art. 20, comma 1-bis) FEA, FEQ e firma digitale soddisfano la forma scritta; gli altri casi sono valutati dal giudice. Approfondimento nella sezione FES, FEA e FEQ: quale firma scegliere.
La firma digitale è una FEQ?
In Italia sì: l'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD definisce la firma digitale come firma qualificata basata su chiavi crittografiche, e l'art. 24 richiede per generarla un certificato qualificato valido (testo vigente al 03/11/2026). Nella terminologia eIDAS il livello corrispondente è la firma elettronica qualificata (art. 3, punto 12). Il relatore del webinar con Tinexta InfoCert le considera equivalenti nell'uso italiano. Il termine «firma digitale» non andrebbe quindi usato per una FES o una FEA. Approfondimento nella sezione FES, FEA e FEQ: quale firma scegliere.
SPID e CIE valgono come firma?
Di per sé no. SPID e CIE identificano una persona, ma identificare non è sottoscrivere: l'Interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026 (30/09/2026, parere non vincolante) afferma che l'identificazione non può essere considerata, di per sé, equivalente alla firma elettronica. Possono invece fare da passaggio di identificazione prima di una FEA (l'interpello ammette, per esempio, un codice monouso su un dispositivo del firmatario) o per ottenere un certificato di firma qualificata. Le firme che soddisfano la forma scritta sono quelle dell'art. 20, comma 1-bis, CAD. Approfondimento nella sezione Firma elettronica, firma digitale e identificazione.
La PEC sostituisce la firma digitale?
No. La PEC attesta l'invio e la consegna di un messaggio, con le relative ricevute (art. 48 CAD, norma da monitorare perché ne è prevista l'abrogazione con un futuro decreto). Non è però una sottoscrizione: per firmare un documento servono le firme dell'art. 20 CAD, cioè firma digitale, qualificata o avanzata. Una PEC può accompagnare un documento firmato come prova di trasmissione. Approfondimento nella sezione Firma elettronica, firma digitale e identificazione.
Quale firma serve per un contratto di lavoro?
Dipende dal documento e dal processo: non esiste una regola unica per tutti i contratti HR. Per le scritture private dell'art. 1350 c.c., nn. 1-12, l'art. 21, comma 2-bis, CAD richiede a pena di nullità firma qualificata o digitale; per gli atti del n. 13 anche la FEA. Per le dichiarazioni del lavoratore l'interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026 (parere non vincolante) indica firma digitale, qualificata o avanzata. Un relatore di Tinexta InfoCert suggerisce FEA o FEQ per contratti e lettere di assunzione. Verifica con il legale (al 03/11/2026). Approfondimento nella sezione FES, FEA e FEQ: quale firma scegliere.
Come si firma digitalmente una lettera di assunzione?
Il percorso tipico, un modello di lavoro e non uno standard, è questo: si genera la lettera da un template controllato e la si verifica; si sceglie con il legale il livello di firma; si identifica il firmatario e gli si invia il link; si raccoglie la firma, con l'eventuale controfirma aziendale; si archivia nel fascicolo il documento firmato con le evidenze. Il datore di lavoro deve poter dimostrare l'adempimento (interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026, parere non vincolante, al 03/11/2026). Approfondimento nella sezione Contratti di lavoro, SPID/CIE e onboarding digitale.
Cos'è eIDAS 2 e cosa cambia per le aziende?
eIDAS 2 è il Reg. (UE) 2024/1183, dell'11/04/2024 e in vigore dal 20/05/2024, che modifica il Reg. 910/2014 e istituisce il quadro europeo per l'identità digitale. Introduce il portafoglio europeo di identità digitale (art. 5a) e nuovi servizi fiduciari, tra cui l'archiviazione elettronica qualificata (art. 45j). Per le aziende contano gli atti di esecuzione: il Reg. 2025/1566, sulla verifica dell'identità per il rilascio dei certificati qualificati, si applica dal 19/08/2027. Stato al 03/11/2026. Approfondimento nella sezione eIDAS 2 e identità digitale europea.
Cos'è l'European Digital Identity Wallet?
È il portafoglio europeo di identità digitale che ogni Stato membro deve rendere disponibile (art. 5a del Reg. 910/2014 come modificato; «5 bis» nel testo italiano) entro 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione. Il termine del 24/12/2026 è un calcolo da verificare. Per HR è un tema da monitorare attraverso gli atti di esecuzione (stato al 03/11/2026). Approfondimento nella sezione eIDAS 2 e identità digitale europea.
Cos'è la conservazione a norma?
È il processo che mantiene nel tempo i documenti informatici assicurandone autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità (art. 44, c. 1-ter, CAD, dove la legge impone di conservare), con le regole delle Linee guida AgID. Prevede pacchetti di versamento, di archiviazione e di distribuzione. Non è l'archivio operativo né il backup. eIDAS 2 introduce l'archiviazione elettronica qualificata (art. 45j), ma nessuna fonte consultata la equipara alla conservazione italiana. L'AgID sta aggiornando le Linee guida (DD n. 11/2026): al 03/11/2026 non c'è una nuova versione. Approfondimento nella sezione Conservazione digitale a norma ed e-archiving.
Quali documenti HR vanno conservati digitalmente?
Non esiste un elenco unico né una durata unica: dipende dall'obbligo di ogni categoria (fiscale, giuslavoristica, privacy). Si parte dall'inventario dei documenti e da una retention per categoria, validata con il legale. Per esempio, l'art. 1 del D.Lgs. 152/1997 prevede che le informazioni date al lavoratore siano conservate e rese accessibili, con la prova di trasmissione o ricezione; non stabilisce una conservazione digitale a norma. I giustificativi di spesa hanno regole fiscali proprie: vedi dematerializzazione e conservazione della nota spese. Approfondimento nella sezione Conservazione digitale a norma ed e-archiving.
Come funziona un workflow di firma?
Un workflow di firma stabilisce chi firma, in quale ordine, con quale livello di firma, entro quale scadenza e con quali evidenze. Può avere un solo firmatario, andare in sequenza (ognuno riceve il documento dopo il precedente) o essere parallelo, cioè con invio contemporaneo a più firmatari. Seguono notifiche, solleciti, archiviazione del firmato e audit. In EcosAgile Document & Signature la procedura parte da un template che definisce livello di firma, OTP, sequenza e cartella di destinazione. Approfondimento nella sezione Workflow di firma elettronica.
Si può inviare un documento in firma a una persona esterna?
Sì, se il processo prevede un canale per raggiungerla e un livello di firma compatibile con la sua identificazione. L'esterno (candidato, collaboratore, consulente) riceve un link, si identifica secondo il livello scelto e firma; per la FEA l'interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026 (non vincolante, riferito ai lavoratori) indica conformità all'art. 26 eIDAS e previa identificazione; per gli esterni il livello va valutato con il legale (al 03/11/2026). I dati personali seguono il GDPR. EcosAgile Document & Signature gestisce firmatari esterni nelle procedure e può tenerne i dati in un'anagrafica dei referenti. Approfondimento nella sezione Workflow di firma elettronica.
Si possono firmare più documenti insieme?
Sì, in una stessa procedura una persona può firmare più documenti: è la firma multipla, per esempio l'insieme dei documenti di ingresso di un neoassunto. In EcosAgile Document & Signature una procedura può contenere uno o più documenti e uno o più firmatari. Per la sola consegna di documenti informativi l'Interpello 2/2026 ammette un'unica conferma riepilogativa, purché il sistema registri ciascun documento. Per documenti che richiedono sottoscrizione, verifica il processo con il legale. Approfondimento nella sezione Workflow di firma elettronica.
Come funzionano firma massiva e firma di gruppo?
I termini non sono uniformi tra i fornitori, quindi vanno definiti. Qui: firma di gruppo, un documento inviato a molte persone, con una procedura per ciascuna; firma massiva del responsabile, molti documenti di persone diverse firmati in un'unica operazione; firma multipla, molti documenti firmati da una sola persona. In EcosAgile Document & Signature la firma di gruppo crea una procedura di firma per ogni componente del gruppo scelto. Il livello di firma resta una scelta da fare per tipo di documento. Approfondimento nella sezione Workflow di firma elettronica.
Come si generano lettere HR da template?
Si usa un modello in Word o PDF con segnaposto (placeholder) al posto dei dati variabili, come nome, ruolo e data: il sistema li sostituisce con i dati dell'anagrafica e produce la lettera. Si controlla il documento, lo si invia in firma e si archivia il firmato nel fascicolo. Così si evitano copia e incolla; i template vanno tenuti sotto controllo, con un responsabile. In EcosAgile le lettere nascono da modelli preconfigurati, restano in un archivio delle lettere prodotte e possono essere mandate in firma. Approfondimento nella sezione Template, lettere e generazione automatica dei documenti.
Cos'è il fascicolo digitale del dipendente?
È la raccolta strutturata dei documenti di una persona, collegata alla sua anagrafica: contratto e lettere, cedolini, policy sottoscritte, attestati e documenti generati dai processi HR. Funziona con regole di visibilità per ruolo e con l'accesso self service del dipendente alle sole informazioni autorizzate. La documentazione sanitaria segue regole proprie. In EcosAgile Document & Signature è la cartella elettronica documentale: il firmato può arrivarvi in automatico, se il template lo prevede. Approfondimento nella sezione Fascicolo digitale del dipendente e documenti HR.
Come si gestiscono versioni e scadenze dei documenti?
Per le versioni serve una regola chiara su quale copia è valida e dove resta lo storico: il nome e la versione del documento sono tra i metadati obbligatori dell'Allegato 5 delle Linee guida AgID (al 03/11/2026). Per le scadenze si registrano nei metadati data di validità, responsabile e termine (per esempio di un attestato di formazione) e si attivano notifiche prima della data. Prima di sceglierlo, verifica se il software gestisce davvero storico versioni e scadenziario dei documenti, non solo le scadenze delle firme. Approfondimento nella sezione Ricerca, metadati, versioni e scadenze.
Come proteggere i documenti HR secondo GDPR?
Si parte dai principi: dati limitati a quelli necessari (art. 5, par. 1, lett. c), conservati non oltre il necessario (lett. e), con la capacità di dimostrare la conformità (art. 5, par. 2). Poi misure tecniche e organizzative adeguate al rischio (artt. 25 e 32): permessi per ruolo, cifratura o pseudonimizzazione dove opportune, ripristino e verifiche periodiche. Per i lavoratori l'art. 88 consente agli Stati membri regole specifiche, e per i controlli a distanza vale l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, da valutare caso per caso (al 03/11/2026). Approfondimento nella sezione Sicurezza, privacy e audit trail.
Come integrare gestione documentale e HRMS?
L'obiettivo è che il documento nasca, o sia collegato, dal processo che lo genera, usando l'anagrafica come dato unico: così si evitano doppie anagrafiche e il risultato del processo finisce nel fascicolo giusto. Prima di scegliere, chiedi quali dati passano tra i sistemi, in quale direzione e con quale metodo, per esempio interfaccia, import o export. In EcosAgile la firma è una funzione del modulo People: anagrafica, template e fascicolo alimentano la procedura di firma. Approfondimento nella sezione Integrazione con HRMS, Payroll, Recruiting, Talent ed Expense.
Come scegliere un software di gestione documentale e firma?
Si parte dal ciclo documentale e dai rischi, non dall'elenco delle funzioni. Criteri da valutare: fascicolo e permessi, versioni e metadati, livelli di firma e firmatari esterni, workflow e solleciti, audit, integrazione con HRMS e altri processi, conservazione a norma e chi ne è responsabile, sicurezza, multi-company, supporto e costo totale. Va chiarito anche se serve uno strumento di firma standalone o una gestione documentale integrata. Chiedi una prova sui tuoi documenti. Approfondimento nella sezione Come scegliere un software di gestione documentale e firma.
Che cosa dice l'Interpello 2/2026 del Ministero del Lavoro su SPID, CIE e firma?
L'Interpello n. 2 del 30/09/2026, richiesto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (parere non vincolante), ammette la consegna di documenti informativi in un'area riservata con accesso tracciato. Per le dichiarazioni del lavoratore servono firma digitale, qualificata o avanzata: SPID e CIE identificano, ma secondo il parere l'identificazione non equivale, di per sé, alla firma, e la CNS non è ritenuta equivalente. Il datore deve poter dimostrare l'adempimento con evidenze informatiche. Stato al 03/11/2026. Approfondimento nella sezione Contratti di lavoro, SPID/CIE e onboarding digitale.
Che cos'è l'audit trail di una firma elettronica?
È il registro cronologico degli eventi di una procedura di firma: chi ha ricevuto il documento, quando, chi ha firmato, con quale esito ed eventuali anomalie. Serve a ricostruire il processo e a fornire evidenze: per l'interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026 (parere non vincolante) il datore di lavoro dovrà saper dimostrare l'adempimento (al 03/11/2026). Non sostituisce il livello di firma, da cui dipendono gli effetti (art. 20 CAD). In EcosAgile Document & Signature ogni procedura ha un audit con il log degli eventi verso il servizio di firma. Approfondimento nella sezione Sicurezza, privacy e audit trail.
21. Fonti
Fonti consultate il 03/11/2026. Le norme cambiano: prima di applicarle a un caso concreto si legge il testo vigente.
Normativa e istituzioni europee
- Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), testo consolidato del 18/10/2024: EUR-Lex. Articoli citati: art. 3 (definizioni di firma elettronica, avanzata e qualificata, punti 10, 11 e 12), art. 24a, par. 1 (riconoscimento delle firme qualificate tra Stati membri), art. 25, parr. 1 e 2 (effetti giuridici), art. 26 (requisiti della firma avanzata). Consolidamenti successivi al 18/10/2024 non controllati.
- Regolamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2) dell'11/04/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30/04/2024, in vigore dal 20/05/2024: EUR-Lex. Articoli citati: art. 5a (portafoglio europeo di identità digitale, «art. 5 bis» nel testo italiano) e art. 45j (servizio qualificato di archiviazione elettronica).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977 del 28/11/2024 (dati di identificazione della persona e attestazioni di attributi per i portafogli), in vigore dal 24/12/2024: citato per il calcolo del termine del 24/12/2026, che resta da verificare.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1566 del 29/07/2025 (verifica dell'identità di chi riceve un certificato qualificato), in vigore dal 19/08/2025 e applicabile dal 19/08/2027: EUR-Lex.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2532 del 16/12/2025 (servizi qualificati di archiviazione elettronica), in vigore dal 06/01/2026. La data di applicazione non è stata verificata.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 5, 25, 32 e 88: EUR-Lex.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), Allegato III, punto 4, e art. 6, par. 3, sul Servizio assistenza AI Act della Commissione europea: Allegato III. Il Servizio assistenza è un sito della Commissione, non la Gazzetta ufficiale dell'Unione.
- Regolamento (UE) 2026/1744 dell'08/07/2026 (Omnibus digitale sull'IA), pubblicato il 24/07/2026, in vigore dal 27/07/2026: EUR-Lex. Citato per la data di applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III (02/12/2027, dal considerando 40).
Normativa e prassi italiana
- D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD), testo vigente al 03/11/2026 su Normattiva. Articoli citati: art. 1, c. 1, lett. p) e s) e lett. q), q-bis), r) soppresse; art. 20, cc. 1-bis e 1-ter; art. 21, c. 2-bis; art. 22; art. 24; art. 44, cc. 1-bis, 1-ter e 1-quater; art. 48.
- Codice civile, artt. 1350 e 2702, richiamati dagli artt. 20 e 21 del CAD. Il testo degli articoli si legge nella versione vigente.
- D.P.C.M. 22/02/2013, artt. 55-61, richiamati dall'interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2026 per la firma elettronica avanzata.
- L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 4, testo in vigore dall'08/10/2016, vigente al 03/11/2026.
- D.Lgs. 152/1997, art. 1, come modificato dal D.Lgs. 104/2022, testo in vigore dal 28/06/2026.
Linee guida e prassi AgID e Ministero del Lavoro
- AgID, Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: Determinazione n. 407/2020, modificata dalla Determinazione n. 371/2021, con obbligo di adozione dal 01/01/2022 (notizia AgID del 18/05/2021). Al 03/11/2026 non risulta una nuova versione.
- AgID, Allegato 5, Metadati (versione di maggio 2021).
- AgID, Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, adottato con Determinazione n. 455/2021.
- AgID, gruppo di lavoro per l'aggiornamento delle Linee guida e del regolamento sulla conservazione, istituito con Determinazione del Direttore Generale n. 11/2026: atto di istituzione e atto che lo richiama. Gruppo in corso al 03/11/2026.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 2 del 30/09/2026 (art. 9 D.Lgs. 124/2004; istante: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro), sulle modalità digitali di consegna e acquisizione della documentazione del rapporto di lavoro: testo. È un parere non vincolante.
Fonti EcosAgile
- Webinar EcosAgile eIDAS 2 e firma digitale: firma elettronica e conservazione a norma dei documenti HR, giugno 2026, 49 minuti, con Alberto Sturniolo, Regulatory Specialist di Tinexta InfoCert. Pagina pubblicata e rivista il 28/10/2026; la trascrizione è redazionale e fa fede il video. Le posizioni del relatore non sono norma.
- Webinar EcosAgile Digitalizzazione dei processi HR, registrato nel 2024, 41 minuti. Pagina rivista il 28/10/2026; funzioni e condizioni descritte nel video sono del 2024.
- Pagina di prodotto EcosAgile Document & Signature (letta il 03/11/2026) e pagina Beni aziendali e Benefits.
- Manuali di prodotto EcosAgile: «Firma digitale», versione 2.1 del 02/09/2026; «Stampa lettere», versione 1.3 del 01/01/2023.
- Pillar collegati: digitalizzazione dei processi HR (significato, AI, integrazioni, sicurezza, roadmap); note spese e trasferte (dematerializzazione e conservazione); recruiting, ATS e AI (offerta, firma elettronica e onboarding); talent management e performance (performance appraisal); salute e sicurezza sul lavoro (privacy sanitaria).
Aggiornamenti
- 03/11/2026: prima pubblicazione; revisione prevista ogni trimestre per eIDAS, atti di esecuzione, Linee guida AgID e CAD.
