In breve
- La salute e sicurezza in azienda è il lavoro continuo con cui si individuano i pericoli, si valutano i rischi, si decidono le misure, si conservano le prove e si controlla che tengano. Il riferimento è il D.Lgs. 81/2008, nel testo vigente al 29/10/2026 con le modifiche del D.L. 159/2025 (convertito dalla L. 198/2025) e della L. 34/2026. Ogni adempimento si legge con la stessa catena: rischio, misura, evidenza, scadenza, responsabile (Che cosa comprende la salute e sicurezza in azienda).
- Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi, il DVR e la designazione dell'RSPP; dirigenti e preposti attuano e vigilano, il RLS rappresenta i lavoratori, il medico competente agisce in autonomia. Il DVR va rielaborato entro 30 giorni da modifiche o infortuni significativi, e il testo non definisce «significativo»: lo scrive l'azienda (Ruoli e responsabilità, Valutazione dei rischi e DVR, Mansionario e matrice rischi-adempimenti).
- La sorveglianza sanitaria c'è solo dove la norma la prevede o il lavoratore la chiede. Il medico competente comunica al datore il giudizio di idoneità e le prescrizioni, mai la diagnosi; dopo un'assenza per salute oltre 60 giorni la visita c'è se il medico la ritiene necessaria. I colloqui HR con domande sulla salute e le bacheche con misure mediche sono già stati sanzionati dal Garante (Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria, Visite mediche, scadenze e giudizio di idoneità, Privacy e dati sanitari).
- L'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) fissa le durate minime per ruolo e ha abrogato i precedenti. Il preposto si forma interamente in presenza (art. 37 c.7-ter), la videoconferenza sincrona vale solo per la teoria e l'e-learning è escluso; il regime transitorio è scaduto a maggio 2026 e il datore completa il nuovo corso entro maggio 2027. Per i DPI contano scelta, consegna, addestramento, manutenzione, sostituzione e riconsegna (Formazione, informazione e addestramento, Dispositivi di protezione individuale).
- Infortunio, incidente, near miss e non conformità sono cose diverse, e «infortunio» ha quattro definizioni con soglie diverse. Per i near miss l'art. 15 D.L. 159/2025 prevede linee guida e un decreto per le imprese con più di 15 dipendenti: al 29/10/2026 non ne risulta l'adozione, e il modello INAIL CONDIVIDO resta volontario (Infortuni, incidenti, near miss e non conformità).
- Rischio chimico, attrezzature, emergenze e appalti hanno norme proprie, riportate qui nell'essenziale e da verificare sul testo vigente con RSPP e medico competente. Se serva il DUVRI lo stabilisce l'art. 26, non il solo fatto che esista un appalto (Rischio chimico, Macchinari, impianti e attrezzature, Emergenze, antincendio e primo soccorso, Appalti, DUVRI e coordinamento).
- Nei cantieri la patente a crediti è in vigore dal 01/10/2024 e la tessera di riconoscimento è già obbligatoria; il badge con codice univoco dipende da un decreto che al 29/10/2026 non risulta adottato. Nel lavoro agile resta l'informativa scritta almeno annuale a lavoratore e RLS (Cantieri: patente a crediti e badge, Lavoro agile e sicurezza).
- La legge non impone una piattaforma: l'art. 53 ammette la documentazione elettronica a precise condizioni. Un software dimostra e rende ripetibili gli adempimenti, non rende conforme l'azienda; per sceglierlo servono venti criteri con prova, e per misurare servono KPI con formula e moltiplicatore dichiarati. ISO 45001 è uno standard volontario (Digitalizzare la salute e sicurezza, KPI, audit e miglioramento continuo, Come scegliere un software di salute e sicurezza).
Le fonti normative sono state verificate il 29/10/2026 e la guida descrive le norme e non è consulenza legale né medica. Schede, matrici, tabelle dei KPI e criteri di scelta sono modelli di lavoro di EcosAgile, non standard pubblicati. La guida non dichiara revisione di RSPP, medico competente o DPO. Dove si parla di prodotti EcosAgile, le affermazioni si limitano a quanto riportato nei manuali e sulle pagine del sito.
1. Che cosa comprende la salute e sicurezza in azienda
La salute e sicurezza in azienda è il lavoro continuo con cui si individuano i pericoli, si valutano i rischi, si decidono misure di prevenzione e protezione, si conservano le prove di averle attuate e si controlla che tengano nel tempo. In Italia il riferimento è il D.Lgs. 81/2008, che comprende anche la sorveglianza sanitaria affidata al medico competente. Riguarda quindi persone con ruoli definiti, documenti e scadenze.
Il perimetro del D.Lgs. 81/2008
Il decreto è il testo unico della materia. Il testo vigente al 29/10/2026 porta le modifiche del D.L. 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025, convertito dalla L. 198/2025) e della L. 34/2026 (in vigore dal 07/04/2026). Tra le misure generali di tutela dell'art. 15 figurano il controllo sanitario (lett. l) e, dal D.L. 159/2025, la programmazione di misure contro condotte violente o moleste (lett. z-bis). Sotto l'ombrello generale stanno capi con regole proprie: i DPI (artt. 74-79, sezione 9), i videoterminali (artt. 172-179, sezione 16), gli agenti chimici (Titolo IX, dall'art. 221, sezione 11), i cantieri (artt. 90-92, sezione 15).
Sicurezza, salute e medicina del lavoro
Per assegnare le responsabilità conviene tenere separati tre piani. È una distinzione di lavoro, utile in azienda. La sicurezza riguarda i pericoli che producono un evento: una caduta, un taglio, un urto. La salute riguarda le esposizioni che danneggiano nel tempo, come le posture o le sostanze. La medicina del lavoro è la sorveglianza sanitaria che il medico competente svolge nei casi previsti dall'art. 41 (sezione 5).
Il secondo piano pesa più di quanto si pensi. Nel 2025 l'INAIL ha registrato circa 600 mila denunce di infortunio (lavoratori e studenti) e 98.312 denunce di malattia professionale, di cui circa 70 mila muscolo-scheletriche. Sono denunce, con fotografia al 30/04/2026: dati provvisori. L'INAIL precisa che la crescita delle malattie professionali non riflette necessariamente un peggioramento delle condizioni di lavoro, ma una maggiore emersione.
Il filo comune: rischio, misura, evidenza, scadenza, responsabile
Ogni adempimento della guida si legge con la stessa catena. Un rischio chiama una misura, la misura lascia un'evidenza, l'evidenza ha una scadenza e qualcuno ne risponde. Se manca un anello, l'adempimento esiste sulla carta e non regge a un controllo.
| Rischio o evento | Misura | Evidenza | Scadenza | Responsabile |
|---|---|---|---|---|
| Videoterminale usato per 20 ore settimanali o più | Analisi della postazione (art. 174); pausa di 15 minuti ogni 120 di uso continuativo, salvo CCNL (art. 175) | Esito dell'analisi, giudizio di idoneità | Visita ogni 2 anni per idonei con prescrizioni e over 50, altrimenti ogni 5 (art. 176) | Datore di lavoro; medico competente |
| Rischio non evitabile in altro modo | DPI conformi al Reg. UE 2016/425, scelti sentiti RSPP e medico competente (artt. 76, 77; art. 18 c.1 lett. d) | Registro delle consegne | Secondo il fabbricante; a ogni variazione significativa della valutazione | Datore di lavoro |
| Rischio specifico della mansione | Formazione e addestramento (artt. 36, 37) | Verbale e attestato; addestramento registrato (art. 37 c.5) | Aggiornamento periodico (Accordo 17/04/2025, sezione 8); al variare del DVR | Datore di lavoro |
| Esposizione soggetta a sorveglianza sanitaria | Protocollo sanitario e visite (artt. 25, 41) | Giudizio di idoneità; cartella sanitaria e di rischio, custodita sotto la responsabilità del medico | Visite periodiche di norma annuali, salvo diversa indicazione (art. 41 c.2 lett. b) | Medico competente; il datore invia a visita (art. 18 c.1 lett. g) |
| Modifica significativa o infortunio significativo | Rielaborazione del DVR (sezione 3) | DVR aggiornato, RLS informato | Entro 30 giorni (art. 29 c.3) | Datore di lavoro |
| Infortunio | Comunicazione telematica all'INAIL (art. 18 c.1 lett. r) | Copia della comunicazione | Entro 48 ore dal certificato medico | Datore di lavoro |
| Quadro complessivo | Riunione periodica su DVR, infortuni, malattie professionali, DPI, formazione (art. 35) | Verbale (art. 35 c.5) | Almeno annuale nelle unità con più di 15 lavoratori | Datore di lavoro, con il servizio di prevenzione |
La colonna «Evidenza» e il filo a cinque anelli sono un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato. Le scadenze e i riferimenti agli articoli vengono dal testo del decreto vigente al 29/10/2026.
Dove finisce questa guida
Restano fuori i temi che hanno una guida propria: whistleblowing e compliance aziendale sono trattati nella guida Whistleblowing e compliance aziendale. Per presenze, accessi e badge di cantiere si veda la guida sulla rilevazione delle presenze; per la digitalizzazione dei processi HR in generale la guida sulla digitalizzazione dei processi HR. La sigla EHS aggiunge l'ambiente a quella H&S: l'ambiente qui non è trattato.
Sistema di gestione e ISO 45001
Un sistema di gestione organizza tutto questo in un ciclo di pianificazione, attuazione, controllo e miglioramento. La norma di riferimento è la ISO 45001:2018, con l'emendamento del 2024 sul clima; è in corso la revisione, con bozza in voto nell'estate 2026 e un esito che al 29/10/2026 non risulta. È uno standard volontario. L'art. 30 c.5 del D.Lgs. 81/2008 cita la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 tra i riferimenti per cui un modello organizzativo si presume conforme, accanto alle linee guida UNI-INAIL del 28/09/2001; non cita più la BS OHSAS 18001:2007. Approfondimento nella sezione 18.
2. Ruoli e responsabilità nella sicurezza sul lavoro
La sicurezza sul lavoro non ha un unico responsabile. Il D.Lgs. 81/2008 distribuisce i compiti: il datore di lavoro risponde della valutazione dei rischi e della designazione dell'RSPP, che non può delegare; dirigenti e preposti attuano e vigilano; RSPP e ASPP assistono il datore; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) li rappresenta; il medico competente agisce in autonomia professionale; i lavoratori collaborano.
| Ruolo | Funzione chiave | Norma | Da tenere in ordine |
|---|---|---|---|
| Datore di lavoro | Valutazione dei rischi e DVR e designazione dell'RSPP non sono delegabili; nomina il medico competente; fornisce i DPI; invia i lavoratori a visita | Artt. 2, 17, 18 | Chi ha poteri decisionali e di spesa |
| Dirigente | Attua le direttive del datore e organizza l'attività, con gli obblighi dell'art. 18 | Artt. 2, 18 | Elenco dei dirigenti per unità |
| Preposto | Sovrintende e vigila; interrompe l'attività in caso di inosservanza o pericolo; segnala | Artt. 19, 37 c.7-ter | Individuazione e formazione interamente in presenza (art. 37 c.7-ter) |
| RSPP e ASPP | Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione (compiti dell'art. 33) | Artt. 2, 31-34 | Designazione e aggiornamento |
| Medico competente | Protocolli sanitari, visite, giudizi, cartella sanitaria e di rischio; visita degli ambienti almeno una volta l'anno | Artt. 25, 38-41 | Nomina; flussi informativi (art. 18 c.2) |
| RLS | Rappresenta i lavoratori; consultato sulla valutazione dei rischi; partecipa alla riunione periodica | Artt. 47-50 | Elezione o designazione; formazione |
| Lavoratore | Collabora; si sottopone alle visite; usa i DPI; segnala le condizioni di pericolo | Art. 20 | Informazione ricevuta |
| Committente e coordinatori | Idoneità tecnico-professionale, PSC, coordinamento in cantiere e in appalto | Artt. 26, 90-92 | Vedi sezione 14 |
| Squadre di emergenza | Antincendio, primo soccorso, evacuazione | Artt. 43-46, 37 c.9 | Vedi sezione 13 |
La colonna «Da tenere in ordine» è un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato. Le funzioni e gli articoli vengono dal decreto vigente al 29/10/2026.
Datore di lavoro e delega
L'art. 2 definisce il datore guardando ai poteri decisionali e di spesa, non al titolo sul biglietto da visita. L'art. 17 fissa ciò che non si scarica su altri: la valutazione di tutti i rischi con il DVR e la designazione dell'RSPP. Su tutto il resto la delega esiste, ma condizioni e forma vanno verificate sul testo con un professionista.
RSPP: una scorciatoia da evitare
«Il responsabile della sicurezza è l'RSPP» è una frase comoda e sbagliata. L'art. 2 definisce l'RSPP come responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'art. 33 ne elenca i compiti (individuare i fattori di rischio, proporre misure e procedure, progettare i programmi di formazione, partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica) e gli obblighi dell'art. 17 restano al datore. In alcune aziende il servizio interno è obbligatorio per legge, per esempio nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori (art. 31 c.6); in altri casi il datore può assumere lui il ruolo di RSPP, previa informazione al RLS (art. 34, allegato 2).
Preposto e dirigente
Il datore deve individuare il preposto (art. 18 c.1 lett. b-bis) e, in un appalto, indicarlo al committente (art. 26 c.8-bis). Il preposto vigila e può interrompere il lavoro; la sua formazione è interamente in presenza (art. 37 c.7-ter); l'Accordo del 17/04/2025 e le FAQ del Ministero ammettono la videoconferenza sincrona solo per la teoria e mai l'e-learning; il formato si concorda con l'ente formativo (sezione 8).
RLS e medico competente
Il RLS è istituito a livello territoriale, aziendale o di sito produttivo (artt. 47-49), ha le attribuzioni dell'art. 50 salvo la contrattazione collettiva e va consultato prima della valutazione dei rischi. Il medico competente collabora con il datore, ma sui dati sanitari è autonomo: al datore comunica giudizio e prescrizioni, mai la diagnosi (sezione 7). Quando un rapporto di lavoro cessa, il datore lo comunica al medico (art. 18 c.1 lett. g-bis): un passaggio da mettere nel processo di uscita.
Tenere i ruoli aggiornati
Nomine e designazioni si perdono con le riorganizzazioni. Buona pratica: un elenco unico con nome, ruolo, data di nomina, unità produttiva e scadenza della formazione, riletto a ogni cambio di organigramma (guida all'organigramma aziendale). Il luogo dove i ruoli si incontrano è la riunione periodica dell'art. 35, annuale nelle unità con più di 15 lavoratori; fino a 15 il RLS può chiederla.
3. Valutazione dei rischi e DVR
La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda, fatta per decidere quali misure di prevenzione e protezione servono e per costruire un programma di miglioramento nel tempo. Il DVR, documento di valutazione dei rischi, è il documento che la mette per iscritto. Valutazione e DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Pericolo e rischio
Il decreto distingue i due termini. Il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un fattore che ha il potenziale di causare danni (art. 2 c.1 lett. r). Il rischio è la probabilità di raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione (lett. s). Un pavimento bagnato è un pericolo; il rischio dipende da quanta gente ci passa, con che scarpe, con che fretta.
Come si misura il rischio lo sceglie il datore: l'art. 28 c.2 lett. a gli lascia i criteri di redazione, con semplicità, brevità e comprensibilità. Il prodotto probabilità × danno, in una matrice a classi, è un modello didattico molto diffuso. Le scale sono ordinali e il prodotto non è una misura fisica: matrici diverse danno classi diverse, quindi un livello 9 non vale in tutte le aziende allo stesso modo.
Esempio con dati di fantasia: in un magazzino, lo scaffale alto con colli pesanti è il pericolo. Con una scala da 1 a 4 scelta per l'esempio, la probabilità che cada materiale su un addetto in quella corsia poco frequentata è 2 e il danno è 3: livello 6. Se un secondo turno raddoppia i passaggi, la probabilità sale a 3 e il livello a 9. Che cosa fare a 6 e che cosa a 9 lo decidono le soglie scritte dall'azienda.
Il percorso, dall'identificazione al riesame
| Passo | Che cosa si fa | Base | Evidenza |
|---|---|---|---|
| 1. Identificare i pericoli | Si rilevano per mansione, area di lavoro e processo (scelta di organizzazione) | Art. 2 c.1 lett. q, r | Elenco dei pericoli |
| 2. Valutare i rischi | Criteri scelti dal datore; la valutazione considera anche stress lavoro-correlato, differenze di genere, età e provenienza; si consulta il RLS | Artt. 28 c.1-2, 29 c.2 | Relazione e criteri di valutazione |
| 3. Definire le misure | Misure di prevenzione e protezione e DPI | Art. 28 c.2 | Elenco delle misure |
| 4. Pianificare il miglioramento | Programma di miglioramento nel tempo, con procedure e ruoli | Art. 28 c.2 | Piano con responsabili e scadenze |
| 5. Formalizzare e custodire | DVR con data certa o sottoscrizione, anche su supporto informatico; copia presso l'unità produttiva | Artt. 28 c.2, 53, 29 c.4 | Documento con nominativi di RSPP, RLS e medico competente |
| 6. Riesaminare | Rielaborazione entro 30 giorni dalle cause previste | Art. 29 c.3 | DVR aggiornato |
La sequenza in sei passi e la colonna «Evidenza» sono un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato. I contenuti dell'art. 28 c.2 sono quelli minimi descritti nel decreto vigente al 29/10/2026.
Che cosa contiene il DVR
Secondo l'art. 28 c.2 contiene la relazione sulla valutazione con i criteri adottati, le misure di prevenzione e protezione e i DPI, il programma di miglioramento, le procedure con i ruoli che le attuano, i nominativi di RSPP, RLS e medico competente e le mansioni che espongono a rischi specifici. Il documento è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c.4).
Chi firma
L'art. 28 c.2 chiede che il documento, anche in formato elettronico (art. 53), abbia data certa o sia sottoscritto. Quali firme servano e a quale scopo si legge nel testo dell'articolo e si verifica con un professionista: questa pagina non lo stabilisce.
Quando aggiornare il DVR
L'art. 29 c.3 impone la rielaborazione entro 30 giorni da modifiche significative, dall'evoluzione della tecnica, da infortuni significativi o dai risultati della sorveglianza sanitaria. Il testo letto non definisce «significativo». Chi decide è l'azienda, ed è sensato scrivere il criterio: per esempio nuova attrezzatura, nuovo processo, spostamento di sede, infortunio con prognosi lunga, prescrizioni nuove del medico competente. Il DVR rientra poi nella riunione periodica dell'art. 35 (sezione 2). Di infortuni e analisi delle cause parla la sezione 10.
In EcosAgile: nel modulo Health & Safety si crea un piano di valutazione per anno, società e sede, indicando RSPP, RSL (così a video) e medico. I rischi si inseriscono in quattro viste (per mansione, area di lavoro, processo, trattamento dati); per ogni riga si indicano probabilità e danno, e il sistema calcola il livello e lo colora in quattro fasce. Un piano di miglioramento collegato raccoglie le misure preventive. Il file del DVR si allega nell'archivio dei documenti di sicurezza sul lavoro, con società, referente e stato. Il DVR resta il documento redatto e sottoscritto dall'azienda ai sensi dell'art. 28: nel sistema si gestiscono il piano e l'archivio del file.
4. Mansionario e matrice lavoratore, rischio, adempimenti
Il mansionario per la sicurezza descrive che cosa fa ciascuna mansione e a quali rischi espone. La matrice lavoratore, rischio, adempimenti parte da lì e collega la mansione a formazione, DPI, sorveglianza sanitaria e scadenze. Serve a rispondere in pochi secondi a una domanda concreta: questa persona può svolgere questa attività con tutto in regola? Senza matrice, ogni controllo vive in un file diverso e le lacune si scoprono in ispezione.
Dal DVR alla riga della matrice
Il punto di partenza è il DVR, che tra i suoi contenuti indica le mansioni esposte a rischi specifici. Da lì la matrice si costruisce per regola: la mansione, insieme ai rischi valutati, produce gli adempimenti, e la persona li riceve quando le viene assegnata la mansione, se lo strumento che si usa lo consente. Compilare una riga a mano per ogni lavoratore regge con dieci persone. Con duecento nessuno la tiene allineata.
Quando la norma subordina un obbligo alla valutazione, la cella dice «secondo la valutazione» e rinvia all'articolo. È il caso di DPI, formazione specifica e sorveglianza sanitaria. Una visita medica «per tutti» non è una regola generale: la sorveglianza dipende dai rischi e dal protocollo scelto dal medico competente.
Un esempio con tre mansioni
Esempio con dati di fantasia: tre mansioni di un'azienda immaginaria. I rischi indicati sono esempi, non l'elenco di nessun DVR reale.
| Mansione e rischi dal DVR | Formazione | DPI | Sorveglianza sanitaria | Evidenza |
|---|---|---|---|---|
| Tecnico di cantiere: cadute dall'alto, movimentazione manuale, rumore (secondo la valutazione) | Formazione generale e specifica; durate nella sezione 8 | Scelti con la valutazione. Addestramento per quelli di terza categoria e per l'udito, se assegnati | Movimentazione manuale «sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali» (art. 168 c.2 lett. d); rumore oltre i valori superiori di azione (art. 196) | Attestati, consegna DPI, giudizio di idoneità |
| Addetto ufficio con videoterminale: postura, vista, ergonomia | Informazione e formazione applicabili | Secondo la valutazione | Solo se videoterminalista (uso sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le pause): visita ogni 5 anni, ogni 2 per gli idonei con prescrizioni e per chi ha compiuto 50 anni, salvo diversa decisione del medico (art. 173, 176) | Formazione, DVR, eventuali prescrizioni |
| Manutentore: attrezzature, lavori elettrici, agenti chimici (secondo la valutazione) | Informazione, formazione e addestramento per l'uso delle attrezzature (art. 71 c.7); addestramento registrato (art. 37 c.5) | Secondo la valutazione | Secondo le esposizioni e il protocollo del medico competente | Corsi, addestramenti registrati, verifiche, giudizio di idoneità |
La matrice è un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato. Le colonne sono una proposta; gli obblighi citati nelle celle vengono dalle norme indicate.
Gli eventi che riaprono la riga
- Cambio mansione: formazione (art. 37 c.4) e, se la persona è in sorveglianza, visita (art. 41 c.2 lett. d).
- Nuove attrezzature, e dal 07/04/2026 i periodi di cassa integrazione: occasioni di formazione (art. 37 c.4).
- Assenza per salute oltre 60 giorni continuativi: visita prima della ripresa, se il medico competente la ritiene necessaria (art. 41 c.2 lett. e-ter).
- Modifiche significative o infortuni significativi: il DVR va rielaborato entro 30 giorni (art. 29 c.3) e la matrice con lui.
Dati HR e dati sanitari nella stessa riga
La matrice vive tra HR e sicurezza, quindi conviene decidere in anticipo che cosa non ci entra. La cella della sorveglianza riporta «sì», «no» o «secondo la valutazione», la scadenza e il giudizio di idoneità. Non riporta il motivo clinico di una prescrizione. Il perché è nella sezione 7. Per distinguere la mansione di sicurezza dal ruolo in organigramma, vedi la guida su organigramma aziendale e workforce planning.
In EcosAgile: il Mansionario ha tre tab: informazioni generali, sicurezza sul lavoro e medicina del lavoro. Per ogni ruolo si definiscono DPI raccomandati, formazione prevista (con l'indicazione se è prevista per legge), rischi e aree di lavoro. La voce è distinta dal ruolo organizzativo con la sua job description, e sulla scheda della persona il campo «Mansione sicurezza lavoro» propone le mansioni definite per il suo ruolo.
5. Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici che tutelano lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente, ai fattori di rischio e al modo in cui il lavoro si svolge (art. 2 c.1 lett. m, D.Lgs. 81/2008). Non vale per tutti: si applica nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore, se ritenuta correlata ai rischi. Quando c'è, il datore di lavoro nomina il medico competente, che la imposta e la attua.
Quando serve davvero
Il DVR dice quali rischi ci sono. La sorveglianza segue solo dove una norma la prevede per quel rischio. Esempi: videoterminale per chi supera le 20 ore settimanali (art. 176), movimentazione manuale dei carichi (art. 168 c.2 lett. d), rumore sopra i valori superiori di azione (art. 196), agenti chimici pericolosi (art. 229), cancerogeni (art. 243).
Fuori da questi casi, offrire la visita «a tutti» è una scelta dell'azienda, non un obbligo. Ha un costo, perché le visite sono a carico del datore (art. 41 c.4), e porta con sé dati sanitari in più da trattare.
Che cosa fa il medico competente
I compiti stanno soprattutto nell'art. 25 c.1.
- Definisce i protocolli sanitari e collabora alla valutazione dei rischi. Il protocollo lo sceglie lui, non l'HR e non il datore.
- Tiene la cartella sanitaria e di rischio, custodita sotto la sua responsabilità e coperta dal segreto professionale.
- Alla riunione periodica porta solo risultati anonimi e collettivi (art. 35 c.2, per le unità con più di 15 lavoratori).
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.
- Trasmette ogni anno i dati sanitari aggregati, entro il primo trimestre dell'anno successivo (art. 40).
Sui dati sanitari della sorveglianza il medico agisce come titolare autonomo del trattamento, come indica il Garante nel provvedimento del 16/01/2025. Al datore passano il giudizio di idoneità e le prescrizioni o limitazioni, non la diagnosi. Il quadro è nella sezione 7.
Il percorso in cinque passaggi
- Il DVR individua il rischio e la mansione esposta.
- Il medico competente definisce il protocollo sanitario.
- Il datore invia il lavoratore a visita.
- Il medico esprime il giudizio di idoneità alla mansione (sezione 6).
- Il datore applica prescrizioni e scadenze, e i risultati collettivi anonimi tornano in riunione periodica.
Dove entra l'HR, e dove si ferma
A datore e HR spettano i gesti organizzativi: inviare i lavoratori a visita (art. 18 c.1 lett. g), comunicare al medico la cessazione del rapporto (lett. g-bis), vigilare che nessuno sia adibito alla mansione senza giudizio di idoneità (lett. bb) e garantire i flussi informativi verso il servizio di prevenzione e il medico (art. 18 c.2).
Non spetta a HR raccogliere informazioni sulla salute. Il Garante, con il provvedimento del 10/07/2025, ha sanzionato i «colloqui di rientro» con questionario dopo assenze per malattia o infortunio. I dati sanitari restano nella sorveglianza sanitaria: un colloquio HR con domande sulla salute viola GDPR e Codice privacy.
La sezione descrive processo e ruoli. Per un singolo caso risponde il medico competente.
In EcosAgile: il protocollo sanitario si definisce per ruolo, nel tab «Medicina del lavoro», con i tipi di visita e il rinnovo. Il calendario delle visite è consultabile per medico competente. L'«Archivio medicina lavoro» raccoglie i documenti aziendali, come la nomina del medico competente, i sopralluoghi, la sorveglianza sanitaria e i verbali.
6. Visite mediche, scadenze e giudizio di idoneità
L'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede la visita preventiva, la periodica, quella su richiesta del lavoratore, quella al cambio mansione, quella alla cessazione del rapporto nei casi previsti e, prima della ripresa dopo un'assenza per salute oltre 60 giorni, quella che il medico competente ritiene necessaria. Al termine il medico esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro riceve il giudizio e le eventuali prescrizioni, non la diagnosi.
I tipi di visita
| Visita | Quando | Da sapere |
|---|---|---|
| Preventiva (lett. a) | Prima di adibire la persona alla mansione | Comprende la visita preassuntiva |
| Periodica (lett. b) | Di norma una volta l'anno, o con la periodicità decisa dal medico competente | Per i videoterminalisti la periodicità è quinquennale, biennale per idonei con prescrizioni e per chi ha compiuto 50 anni, salvo decisione del medico (art. 176) |
| Su richiesta del lavoratore (lett. c) | Quando il lavoratore la chiede | Il comma 1 la collega ai rischi |
| Cambio mansione (lett. d) | Quando la mansione cambia | Solo per chi è, o diventa, soggetto a sorveglianza |
| Alla cessazione (lett. e) | Alla fine del rapporto | Dove prevista dalla norma |
| Dopo assenza per salute (lett. e-ter) | Prima della ripresa, dopo oltre 60 giorni continuativi | Solo «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente»; negli altri casi egli esprime comunque il giudizio di idoneità |
| Alcol e sostanze (lett. e-quater) | Ragionevole motivo di uso, in attività a rischio elevato | La circolare INL 1/2026 indica di attendere l'Accordo del comma 4-bis, previsto entro il 31/12/2026; al 29/10/2026 non ne risulta l'adozione |
La lett. e-bis è stata abrogata dalla L. 13/12/2024 n. 203. Le visite sono a carico del datore (c.4), si fanno in orario di lavoro tranne la preassuntiva (art. 20 c.2 lett. i), e sono vietate per accertare la gravidanza (c.3).
I giudizi di idoneità
Il medico competente sceglie tra quattro esiti (art. 41 c.6): idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni (temporanea o permanente), inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio è scritto e se ne dà copia a lavoratore e datore (c.6-bis). Per l'inidoneità temporanea vanno indicati i limiti di validità (c.7).
Dal giudizio discendono atti del datore. Applica le prescrizioni e, se la persona è inidonea alla mansione, la adibisce ove possibile a mansioni equivalenti o inferiori, con il trattamento della mansione di provenienza (art. 42 c.1). Vigila inoltre che nessun lavoratore soggetto a sorveglianza sia adibito alla mansione senza giudizio (art. 18 c.1 lett. bb). Contro il giudizio è previsto il ricorso all'organo di vigilanza, cioè all'ASL, entro 30 giorni (c.9); la decorrenza del termine va verificata sul testo, e la scelta di ricorrere merita un parere professionale.
Scadenze e chi le controlla
La data della prossima visita periodica discende dalla periodicità fissata dal medico, non dall'HR. A HR e RSPP tocca vedere la scadenza in tempo e prenotare. Come buona pratica, una revisione trimestrale dello scadenzario di visite, corsi e DPI evita sorprese; è una scelta organizzativa, non un obbligo.
Negli elenchi condivisi, come scadenzari o avvisi, la cosa prudente è mostrare ai non autorizzati solo se la persona è in regola o quando scade la visita, mai l'esito, il tipo di prescrizione o il motivo; l'idoneità con le prescrizioni resta a chi ne ha titolo. Il Garante, con il provvedimento del 29/04/2026, ha sanzionato l'affissione in bacheca di un ordine di servizio con le misure prescritte dal medico a un lavoratore, da cui si poteva dedurre la natura dell'infermità. Dettagli nella sezione 7.
In EcosAgile: ogni visita ha uno stato (richiesta, pianificata, completata, sospesa, eliminata), il medico, la struttura sanitaria, l'esito, la prescrizione e la data di rinnovo. I tipi di visita sono un elenco predefinito; per la gestione massiva si porta a «Completata» un gruppo di visite e poi si registrano gli esiti, e lo storico pregresso si carica da un file Excel. Giudizi di idoneità e cartelle si allegano come documenti negli archivi sanitari, separati da quelli generali.
In EcosAgile: lo scadenziario delle visite e il calendario per medico competente sono consultabili a video. Tra le 14 notifiche mail standard, tre riguardano le visite periodiche: rinnovi del prossimo trimestre (3 mesi), visite da fare nel mese (1 mese) e avviso alla persona (20 giorni). Testo e destinatari sono modificabili, e le mail arrivano solo a chi ha un'utenza attiva.
7. Privacy e dati sanitari
I dati sanitari della sorveglianza li tratta il medico competente, che custodisce la cartella sotto la propria responsabilità e con il segreto professionale. Al datore di lavoro spettano il giudizio di idoneità e le prescrizioni o limitazioni necessarie per adibire la persona alla mansione, non la diagnosi né l'anamnesi. Alla riunione periodica arrivano solo risultati collettivi e anonimi. Il personale HR non è tra i destinatari dei motivi clinici.
La sezione descrive norme e provvedimenti verificati il 29/10/2026. Non è consulenza legale né medica: per un caso concreto servono il medico competente e il DPO. La tabella è una lettura di EcosAgile delle fonti citate.
Chi riceve che cosa
| Dato | Chi lo tratta o lo riceve | Base |
|---|---|---|
| Anamnesi, esiti delle visite, accertamenti, diagnosi, cartella sanitaria e di rischio | Solo il medico competente, titolare autonomo; segreto professionale | D.Lgs. 81/2008 art. 25 c.1 lett. c; GDPR art. 9(2)(h); provvedimento del Garante del 16/01/2025 |
| Giudizio di idoneità | Datore di lavoro (copia) e lavoratore | Art. 41 c.6-bis; art. 18 c.1 lett. bb |
| Prescrizioni e limitazioni | Datore di lavoro, nella misura necessaria ad adibire il lavoratore | Art. 41 c.6; Garante |
| Diagnosi, patologie, motivi clinici | Non al datore di lavoro e non al personale HR | GDPR artt. 5 e 9; Garante |
| Risultati collettivi anonimi | Datore di lavoro, RSPP e RLS alla riunione periodica | Art. 25 c.1 lett. i; art. 35 c.2 |
| Copia della cartella a fine rapporto | Lavoratore; l'originale resta al datore per almeno 10 anni, nel rispetto del Codice privacy | Art. 25 c.1 lett. e |
| Registro e cartelle dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni | INAIL, fino a 40 anni | Art. 243 c.6 |
| Dati sanitari raccolti in colloqui di rientro o in moduli HR | Vietato fuori dalla sorveglianza sanitaria | GDPR artt. 5, 6, 9, 13, 88; Codice privacy art. 113 |
| Dati sanitari affissi in bacheca | Vietato | Provvedimento del Garante del 29/04/2026 |
Che cosa ha sanzionato il Garante
Tre provvedimenti, letti sulla fonte, tracciano il confine in modo concreto.
- Il 16/01/2025 un medico competente è stato sanzionato per aver trasmesso a datore di lavoro, funzione del personale e RSPP una sintesi anamnestica di un lavoratore: violati gli artt. 6 e 9 par. 2 GDPR.
- Il 10/07/2025 è toccato a una società per i colloqui di rientro con questionario dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero. Violati, tra gli altri, gli artt. 5, 6, 9, 13 e 88 GDPR e l'art. 113 del Codice privacy; il Garante ha vietato l'ulteriore trattamento e ordinato di cancellare i moduli.
- Il 29/04/2026 un'amministrazione ha affisso in bacheca un ordine di servizio con le misure prescritte dal medico competente a un lavoratore, da cui si poteva dedurre la natura dell'infermità: violati gli artt. 5, 6 e 9 GDPR e l'art. 2-ter del Codice.
Il rientro dopo un'assenza lunga
La strada è la visita prima della ripresa dopo un'assenza per salute oltre 60 giorni continuativi, che l'art. 41 c.2 lett. e-ter prevede se il medico competente la ritiene necessaria. La fa il medico e al datore torna il giudizio. Il colloquio dell'HR con domande sulla salute non la sostituisce e, come visto, è già stato sanzionato. I dettagli delle visite sono nella sezione 6.
Elenchi, notifiche e cruscotti
Interpretazione di EcosAgile: il rischio non sta solo nella cartella. Una scadenza, il tipo di prescrizione o un nome in un elenco visibile a molte persone possono far dedurre una condizione di salute, come nel caso della bacheca. Conviene decidere, per ogni elenco e per ogni messaggio automatico, che cosa contiene e chi lo riceve. Se serva una valutazione d'impatto (art. 35 GDPR) lo stabilisce il titolare con il DPO; il quadro generale del GDPR è trattato in una guida dedicata di EcosAgile.
In EcosAgile: nel modulo Health & Safety giudizi di idoneità e cartelle si gestiscono come documenti allegati, in archivi sanitari separati da quelli generali di medicina del lavoro: la separazione riguarda l'archivio dei documenti, non i permessi. I profili di accesso sono tre: responsabile EHS, set-up e dipendente in Employee Self Service, che vede le proprie visite, i DPI, le azioni e le segnalazioni. Chi riceve quale profilo è una scelta dell'azienda.
8. Formazione, informazione e addestramento
Chi lavora va formato all'assunzione, al cambio di mansione, quando arrivano attrezzature nuove e, dal 07/04/2026, nei periodi di cassa integrazione (art. 37 c.4 D.Lgs. 81/2008). Le durate minime per ruolo stanno nell'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. 59/CSR): per esempio 12 ore per il preposto e 16 per il datore di lavoro. Il corso del preposto non si fa in e-learning.
Tre cose diverse
Il decreto le definisce separatamente (art. 2 c.1, lett. aa, bb, cc). L'informazione ai lavoratori è l'art. 36; la formazione, generale e specifica, l'art. 37 c.1-3. L'addestramento, per l'art. 37 c.5, lo svolge una persona esperta sul luogo di lavoro, va registrato e può usare tecnologie di simulazione (novità della L. 34/2026, in vigore dal 07/04/2026).
Quando si forma
- All'assunzione. Nella ristorazione e nella ricettività la formazione si conclude entro 30 giorni (D.L. 159/2025 art. 1-bis); per gli altri settori le FAQ del Ministero del Lavoro (n. 9) escludono una deroga di 60 giorni.
- Al trasferimento o cambio di mansione, e all'introduzione di nuove attrezzature.
- Durante i periodi di cassa integrazione, dal 07/04/2026.
Durate minime per ruolo
Tabella di sintesi di EcosAgile delle durate minime dell'Accordo 17/04/2025 (Rep. 59/CSR), verificate il 29/10/2026. Prevalgono il testo dell'Accordo e le FAQ del Ministero; per il singolo corso si chiede conferma all'ente formativo e al RSPP.
| Ruolo | Formazione iniziale | Aggiornamento | Modalità |
|---|---|---|---|
| Lavoratore | Generale 4 h (credito formativo permanente) più specifica 4, 8 o 12 h per rischio basso, medio o alto (classificazione ATECO, all. IV): totale 8, 12 o 16 h. Addestramento escluso dalle ore | 6 h ogni 5 anni dalla fine del corso, o al variare del DVR | Generale: presenza, VCS, e-learning. Specifica: presenza e VCS; e-learning solo a rischio basso e a condizioni |
| Preposto | 12 h minimo, dopo la formazione da lavoratore | 6 h ogni 2 anni | In presenza (art. 37 c.7-ter); VCS solo per la teoria; e-learning no |
| Dirigente | 12 h minimo; modulo cantieri per l'impresa affidataria | 6 h ogni 5 anni | Presenza, VCS, e-learning |
| Datore di lavoro | 16 h minimo; modulo cantieri per l'impresa affidataria | 6 h ogni 5 anni | Presenza, VCS, e-learning |
| Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP (art. 34) | Modulo comune 8 h dopo il corso da datore di 16 h, più moduli tecnico-integrativi | 8 h ogni 5 anni | Presenza e VCS |
| RSPP e ASPP | Modulo A 28 h; modulo B comune 48 h; modulo C 24 h (solo RSPP) | ASPP 20 h, RSPP 40 h ogni 5 anni | E-learning solo per il modulo A |
| Ambienti confinati; attrezzature dell'art. 73 c.5 | Corsi separati | 4 h pratiche ogni 5 anni | Solo presenza |
L'Accordo ha abrogato quelli del 2011, 2012 e 2016. È in vigore da maggio 2025 (24/05/2025 per la Gazzetta Ufficiale n. 119; il 19/05/2025 è la data di pubblicazione delle FAQ del Ministero). Il regime transitorio per i corsi del vecchio regime è scaduto a maggio 2026. Per il datore di lavoro il nuovo corso va completato entro 24 mesi, cioè entro maggio 2027. Il RLS segue l'art. 37 c.11: 32 ore iniziali, con aggiornamento di almeno 4 ore l'anno tra 15 e 50 lavoratori e 8 oltre i 50.
Presenza, videoconferenza, e-learning
La videoconferenza sincrona (VCS) vale come la presenza solo per la teoria (FAQ n. 33). Per il preposto l'art. 37 c.7-ter parla di formazione interamente in presenza, mentre l'Accordo ammette la VCS nel limite appena detto: in ogni caso l'e-learning è escluso (FAQ n. 38) e il formato si concorda con l'ente formativo. Nei corsi a distanza serve un tutor diverso dal docente (FAQ n. 49). Squadre antincendio e primo soccorso seguono altre norme, nella sezione 13.
Che cosa conservare
- Verbale del corso e attestato con i requisiti minimi dell'Accordo
- Frequenza di almeno il 90% e docenti con i requisiti del DM 06/03/2013
- Fascicolo del corso, per almeno 10 anni
- Massimo 30 partecipanti (esclusi i corsi e-learning) e un docente ogni 6 allievi nella pratica
- Registro dell'addestramento (art. 37 c.5)
In EcosAgile: nel modulo Health & Safety i corsi hanno il flag «obbligatorio per legge» e il Mansionario indica per ruolo la formazione prevista, con la dicitura «per legge». Le sessioni raccolgono le iscrizioni, che hanno stati come richiesta, iscritto e completato. La formazione individuale confronta quella prevista con quella conseguita; lo scadenziario corsi segnala i rinnovi, con notifica al responsabile EHS a 1 e 3 mesi dalla scadenza.
Approfondimento con l'esperto: nel webinar EcosAgile registrato nel 2024 il capitolo «Formazione e sorveglianza» (10:29) tratta la formazione legata agli incarichi del D.Lgs. 81/2008 e gli scadenziari dei rinnovi (capitoli indicati dalla redazione della pagina, non verificati sul video; registrato prima dell'Accordo del 2025, quindi non è una fonte per le durate). La compliance in azienda: come gestire GDPR, whistleblowing, sicurezza sul lavoro e rischi.
9. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Il DPI entra in gioco quando il rischio non si evita con misure tecniche, protezione collettiva o diversa organizzazione del lavoro (art. 75 D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro lo sceglie con la valutazione dei rischi, sentiti RSPP e medico competente, lo consegna con le istruzioni e ne cura manutenzione e sostituzione (art. 18 c.1 lett. d; art. 77). Consegnare non basta: la gestione dura finché il dispositivo è in uso.
Il ciclo di vita, in sei fasi
La colonna «Evidenza da conservare» è un modello di lavoro di EcosAgile, non un obbligo di legge: la norma chiede alcuni registri (per esempio quello dell'addestramento), non la forma delle prove. Articoli verificati sul testo vigente il 29/10/2026.
| Fase | Che cosa si fa | Base | Evidenza da conservare |
|---|---|---|---|
| 1. Scelta | Si analizzano i rischi non evitabili altrimenti e le caratteristiche richieste; DPI adeguati, ergonomici e compatibili tra loro | Artt. 75, 76 c.2-3, 77 c.1 | Scheda per mansione: rischio, tipo, categoria, norma tecnica, fabbricante |
| 2. Consegna | DPI conformi, a uso personale; il lavoratore è informato prima dei rischi da cui il DPI protegge e riceve istruzioni comprensibili | Art. 77 c.3 e c.4 lett. c-f | Consegna per lavoratore con data, modello e istruzioni; ricevuta firmata |
| 3. Addestramento | Quando serve; indispensabile per i DPI di terza categoria e per la protezione dell'udito | Art. 77 c.4 lett. h e c.5; art. 37 c.5 | Registro: chi, cosa, dove, quando, istruttore |
| 4. Manutenzione | Efficienza e igiene secondo il fabbricante; vale anche per gli indumenti di lavoro che sono DPI, se individuati nella valutazione (dal 31/10/2025) | Art. 77 c.4 lett. a | Piano di controllo, esiti, scadenza indicata dal fabbricante |
| 5. Sostituzione | Secondo il fabbricante; il lavoratore segnala subito difetti e inconvenienti | Art. 77 c.1 lett. d; art. 78 c.5 | Segnalazione, motivo e data di sostituzione |
| 6. Restituzione | Riconsegna e deposito con le procedure aziendali; il lavoratore ha cura del DPI e non lo modifica | Art. 77 c.4 lett. g; art. 78 c.3-4 | Verbale di riconsegna e stato del dispositivo |
Chi fa che cosa
Scelta e fornitura sono del datore di lavoro, che sente RSPP e medico competente. Il lavoratore usa il DPI in modo appropriato e lo cura (art. 20 c.2 lett. d; art. 78). Quanto spesso sostituirlo non ha una risposta valida per tutti: dipende da fabbricante e norma tecnica del prodotto. I DPI discendono dai rischi del DVR e, per ruolo, dal mansionario; l'addestramento si lega alla formazione.
Esempio con dati di fantasia: a un manutentore vengono assegnate cuffie antirumore. L'udito rientra tra i casi in cui l'addestramento è indispensabile (art. 77 c.5): oltre alla consegna con la ricevuta firmata, la scheda riporta la data dell'addestramento e la scadenza indicata dal fabbricante. La firma non è richiesta come tale dagli articoli verificati: è una prova utile, scelta dall'azienda.
Prima di consegnare
- Il rischio che il DPI copre è scritto nella valutazione
- Istruzioni del fabbricante disponibili in azienda
- Lavoratore informato dei rischi da cui il DPI protegge
- Addestramento registrato, se terza categoria o udito
- Data di consegna e ricevuta archiviate
- Controllo e scadenza in calendario
In EcosAgile: nel modulo Health & Safety l'anagrafica dei DPI raccoglie codice seriale, fornitore, mesi di garanzia, manutenzione e documenti. L'assegnazione registra persona e data di consegna; la data di sottoscrizione si compila solo dopo la firma del modulo di consegna. Esistono la disassegnazione massiva e l'analisi di utilizzo, con i dispositivi disponibili e assegnati; nel Mansionario si indicano i DPI raccomandati per ruolo.
10. Infortuni, incidenti, near miss e non conformità
L'infortunio è l'evento che ha già fatto danno a una persona; l'incidente è l'evento che può causarlo o lo causa; il near miss, o mancato infortunio, è un incidente senza danno fisico ma con il potenziale di averne fatto. La non conformità, nel senso in cui la usa l'INAIL e in cui la usiamo in questa sezione, è una situazione di pericolo che non ha generato alcun incidente. Obblighi, registrazioni e analisi cambiano da un caso all'altro.
Doppio significato: nella ISO 45001 (§3.34) «non conformità» è il mancato soddisfacimento di un requisito; nel modello INAIL è una situazione di pericolo. Qui vale il secondo.
Infortunio: quattro definizioni, quattro numeri
Confrontare i propri infortuni con quelli di un'altra fonte porta spesso a confrontare cose diverse: il numeratore va dichiarato prima di ogni calcolo.
| Definizione | Fonte | Soglia | A che cosa serve |
|---|---|---|---|
| Assicurativa | DPR 1124/1965, art. 2 | Inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni, inabilità permanente o morte | Indennizzo INAIL |
| Obbligo di comunicazione | D.Lgs. 81/2008, art. 18 c.1 lett. r | Comunicazione telematica all'INAIL entro 48 ore dal certificato medico: a fini statistici per assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), a fini assicurativi oltre tre giorni | Adempimento del datore di lavoro |
| INAIL, modello CONDIVIDO | INAIL, edizione novembre 2025 | Evento che ha causato danno biologico a un lavoratore, senza guardare ai giorni di assenza | Analisi delle cause |
| Statistica europea | Eurostat | Almeno quattro giorni pieni di assenza | Confronto tra Paesi |
Per l'obbligo statistico il comma 1-bis fissa la decorrenza a dodici mesi dall'adozione di un decreto: al 29/10/2026 non è determinato se sia stato adottato. Ordine di grandezza: circa 600 mila denunce di infortunio all'INAIL per il 2025, dati provvisori al 30/04/2026.
Near miss: che cosa è obbligatorio, e dal quando
Qui circolano date che non reggono. L'art. 15 del D.L. 159/2025 prevede linee guida del Ministero d'intesa con l'INAIL, per le imprese con più di quindici dipendenti, su identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni, e un decreto sui dati aggregati. Il termine di sei mesi (circa 30/04/2026) è passato; al 29/10/2026 non risulta l'adozione né delle linee guida né del decreto. Il modello INAIL CONDIVIDO (edizione novembre 2025) è volontario: Metodologia di analisi dei near miss e delle situazioni pericolose.
Già in vigore, per tutte le imprese, c'è l'obbligo del lavoratore di segnalare ogni condizione di pericolo (art. 20 c.2 lett. e).
Dall'evento all'azione
| Evento | Chi | Che cosa si fa | Evidenza | Natura |
|---|---|---|---|---|
| Infortunio con assenza oltre tre giorni | Datore di lavoro, con HR | Comunicazione all'INAIL entro 48 ore dal certificato medico | Copia della comunicazione | Obbligo di legge (art. 18 c.1 lett. r) |
| Infortunio significativo | Datore di lavoro | Rielaborazione del DVR entro 30 giorni, con informazione all'RLS. La norma, nel testo consultato il 29/10/2026, non definisce «significativo» | DVR aggiornato | Obbligo di legge (art. 29 c.3) |
| Near miss o situazione di pericolo | Lavoratore, preposto o RLS segnalano; preposto contiene; SPP analizza | Scheda, azione immediata, analisi di cause e criticità organizzative | Scheda di segnalazione e di analisi | Modello CONDIVIDO (volontario); segnalazione: art. 20 |
| Azione di miglioramento | Responsabile dell'azione; verifica dell'SPP | Scadenza, presa in carico, verifica di attuazione, poi verifica di efficacia | Tabella di follow-up | Attuazione: CONDIVIDO. Efficacia a 90 giorni: proposta |
| Andamento nel tempo | Datore di lavoro, RSPP | Riunione periodica (oltre 15 lavoratori) su infortuni, malattie professionali e dati aggregati di sorveglianza | Verbale | Obbligo di legge (art. 35) |
Le colonne «Chi», «Evidenza» e i tempi non fissati dalla norma sono un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato. Nel documento letto CONDIVIDO non risulta fissare tempi di analisi né indicatori di chiusura.
Trovare la causa: 5 perché e albero delle cause
CONDIVIDO classifica: riporta l'incidente a elenchi standard di cause e di criticità organizzative, utili per aggregare i casi. I metodi di indagine, 5 perché e albero delle cause, non risultano descritti. Per i casi a potenziale grave: classificare per i dati, indagare per capire.
I 5 perché consistono nel chiedere «perché?» circa cinque volte, usando ogni risposta come base della successiva. Nati in Toyota, tendono a fermarsi ai sintomi, dipendono da chi indaga e portano a una sola causa. L'albero delle cause ricostruisce a ritroso fatti e condizioni, con più rami, e la guida ILO distingue cause immediate, sottostanti e radice, partendo da una cronologia dei fatti. I fatti devono essere verificati, non presunti. Fonti: Wikipedia, voce «Five whys», CC BY-SA 4.0, consultata il 29/10/2026 (parafrasi); ILO, Investigation of occupational accidents and diseases, 2015.
Esempio con dati di fantasia: un carrello elevatore sfiora un magazziniere in una corsia. Perché? Il carrellista non lo ha visto. Perché? Il passaggio pedonale attraversa la corsia in un punto cieco. Perché? Dopo lo spostamento degli scaffali il percorso pedonale è rimasto quello vecchio. Perché? Nessuna procedura lega la modifica degli spazi alla revisione dei rischi. La causa radice sta nel processo di modifica, e l'azione riguarda quello, non il richiamo al magazziniere.
Zero segnalazioni in un trimestre, in una sede, sono più un indizio di sotto-segnalazione che di sicurezza, e premiare «zero infortuni» scoraggia chi segnala: indici e formule nella sezione sui KPI. Se l'indagine cambia il quadro dei rischi, si rivede il DVR (sezione sul DVR).
In EcosAgile: la scheda infortunio raccoglie persona, data, luogo, motivo, denuncia e date di astensione, con una classificazione per contesto e una scheda di investigazione; il mancato infortunio è un flag sulla stessa scheda. Una dashboard analizza infortuni e astensioni. La segnalazione di non conformità ha priorità e azioni; chi deve eseguire l'azione riceve una notifica, e se l'azione non avviene entro 10 giorni dalla data attesa parte un sollecito.
11. Rischio chimico e sostanze pericolose
Il rischio chimico si governa nel Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 (art. 221 e seguenti), dentro la valutazione dei rischi e il DVR. Quando la valutazione lo richiede si aggiunge la sorveglianza sanitaria: per gli agenti chimici pericolosi è prevista dall'art. 229. Per i cancerogeni c'è anche un registro, all'art. 243. Gli articoli da 244 a 262 risultano modificati con efficacia dal 24/01/2026: prima di applicarli serve il testo vigente.
Il Titolo IX è ampio e in parte recente. Questa sezione ne indica la logica e i collegamenti con il resto della pagina; per valori limite, soglie e obblighi di dettaglio rimanda al testo vigente, da verificare con RSPP e medico competente. Non è consulenza legale.
Dalla sostanza all'evidenza
L'ordine delle domande è quello della pagina intera: rischio, misura, evidenza, scadenza, responsabilità, controllo. Per le sostanze si traduce in sei passi. Il primo, l'elenco delle sostanze usate per reparto, è una proposta di lavoro: serve a rispondere a una sola domanda, chi è esposto a che cosa, e non a descrivere ogni prodotto in magazzino. Va datato e affidato a una persona.
| Passo | Domanda | Base | Evidenza | Natura |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sostanze | Quali entrano, in quale reparto, per quale lavorazione | Valutazione dei rischi (art. 28) | Elenco per reparto, con data di aggiornamento | Proposta di lavoro |
| 2. Esposizione | Chi è esposto e per quali mansioni | Il DVR indica le mansioni a rischio specifico (art. 28 c.2) | Mansione collegata alla sostanza nel DVR | Obbligo di legge |
| 3. Misura | Si può evitare il rischio con misure tecniche, protezione collettiva o riorganizzazione? Solo dopo, i DPI | Art. 75 | Misure e DPI scritti nel DVR | Obbligo di legge |
| 4. Persone | Chi è stato informato e formato; con una sostanza nuova si riforma | Art. 36 e 37 c.4 | Registro della formazione | Obbligo di legge |
| 5. Salute | La valutazione richiede la sorveglianza sanitaria? | Art. 229; per i cancerogeni art. 243 | Protocollo del medico competente; registro dei cancerogeni | Obbligo di legge, condizioni da verificare |
| 6. Riesame | È cambiata una sostanza, una lavorazione, un esito sanitario? | Art. 29 c.3 | DVR rielaborato entro 30 giorni dalla modifica | Obbligo di legge |
La tabella è un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato. Le righe con un articolo descrivono un obbligo; la formulazione delle domande è nostra.
I collegamenti con il resto della guida
La scelta e la gestione dei dispositivi di protezione seguono il ciclo descritto nella sezione sui DPI. La formazione e le sue durate sono nella sezione sulla formazione, i tipi di visita e i giudizi di idoneità nella sezione sulle visite. Per i cancerogeni le cartelle sanitarie e di rischio hanno un percorso particolare: l'art. 243 c.6 prevede la conservazione presso l'INAIL fino a 40 anni e un invio all'INAIL alla cessazione; i dettagli si leggono sul testo vigente. Come trattare questi dati dentro l'azienda è nella sezione sulla privacy sanitaria.
Schede dati di sicurezza ed etichettatura hanno norme proprie, che qui non si descrivono. Chi imposta una procedura sulle schede parta dal testo vigente e dal proprio RSPP.
12. Macchinari, impianti e attrezzature
Per le attrezzature di lavoro il D.Lgs. 81/2008 chiede tre cose all'azienda: che le usi solo chi è stato incaricato e ha ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati; che le faccia riparare e manutenere da lavoratori specificamente qualificati; che faccia eseguire controlli iniziali, periodici e straordinari da una persona competente, conservando per iscritto i risultati almeno per gli ultimi tre anni. Lo dice l'art. 71, commi 7 e 8-11.
La sezione riporta l'essenziale dell'art. 71 e dei collegamenti con la formazione. Le frequenze delle verifiche periodiche stanno nell'allegato VII, da leggere sul testo vigente con RSPP e, se serve, un professionista. Non è consulenza legale.
Una scheda per attrezzatura, con quattro risposte
La proposta di lavoro è semplice: per ogni attrezzatura una scheda che risponda a chi può usarla, chi la controlla, quando scade il prossimo controllo e dove sta il risultato scritto. Il resto, compresi i collegamenti con il DVR, discende da queste quattro risposte. Quando si introduce una nuova attrezzatura si riapre anche la formazione (art. 37 c.4), e l'evoluzione tecnica è uno dei motivi di rielaborazione del DVR entro 30 giorni (art. 29 c.3). La L. 34/2026 interviene anche su verifiche e attrezzature: per periodicità e soggetti verificatori si legge il testo vigente.
| Elemento | Chi | Quando | Evidenza | Base |
|---|---|---|---|---|
| Censimento | Datore di lavoro, con RSPP | All'introduzione e a ogni variazione | Elenco delle attrezzature con responsabile | Proposta di lavoro |
| Uso riservato | Lavoratori incaricati | Prima dell'uso | Elenco degli incaricati; registro dell'addestramento, anche informatizzato | Art. 71 c.7; art. 37 c.5 |
| Abilitazione specifica | Lavoratore che usa le attrezzature dell'art. 73 c.5 | Corso separato; aggiornamento di 4 ore pratiche ogni 5 anni, solo in presenza | Attestato del corso | Art. 73 c.5; Accordo 17/04/2025 |
| Controlli iniziali, periodici, straordinari | Persona competente | Secondo fabbricante e norme | Risultati per iscritto, conservati almeno per gli ultimi tre anni | Art. 71 c.8-11 |
| Verifiche periodiche | Come indicato dall'allegato VII | Con le frequenze dell'allegato | Esito della verifica | Art. 71 c.11 e all. VII |
| Riparazione e manutenzione | Lavoratori specificamente qualificati | Secondo fabbricante e norme | Registro dei controlli sulle attrezzature manutenute | Art. 71 c.7 e c.9 |
Le colonne «Chi», «Quando» e «Evidenza» dove non c'è un articolo sono un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato.
Abilitazioni: la formazione non basta a dire «è abilitato»
Per le attrezzature elencate all'art. 73 c.5 l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 prevede corsi separati e un aggiornamento di 4 ore pratiche ogni 5 anni, solo in presenza. Chi gestisce le scadenze deve quindi distinguere la formazione generale dall'abilitazione all'attrezzatura: sono scadenze diverse sulla stessa persona. Durate e modalità per tutti i ruoli sono nella sezione sulla formazione.
Altri punti che cambiano o che si dimenticano
Sui lavori elettrici l'art. 82 vieta i lavori sotto tensione, salvo tensioni di sicurezza o le condizioni dell'articolo stesso: procedure conformi alle norme tecniche e lavoratori riconosciuti idonei dal datore di lavoro. Per il telelavoro l'art. 3 c.10 richiede che le attrezzature del datore siano conformi al Titolo III. Sulle scale fisse verticali permanenti ci sono modifiche recenti agli artt. 113 e 115; per le scale installate entro il 31/10/2025 l'efficacia della nuova disposizione decorre dal 01/02/2026.
Nel modello INAIL CONDIVIDO, tra le criticità organizzative che si possono collegare a un evento ci sono la manutenzione e le verifiche periodiche. Come si analizza un caso è nella sezione su infortuni e near miss; come si misura la puntualità dei controlli, nella sezione sui KPI.
13. Emergenze, antincendio e primo soccorso
In un'emergenza le persone fanno ciò che hanno già provato, non ciò che sta scritto in un documento. Per questo il D.Lgs. 81/2008 dedica all'emergenza gli artt. 43-46 (organizzazione dell'emergenza, diritti del lavoratore in pericolo grave, primo soccorso, prevenzione incendi) e rimanda all'art. 37 c.9 per la formazione delle squadre. In pratica servono incaricati designati e formati, presidi controllati e prove periodiche che lascino una traccia.
Numero degli addetti, durata dei corsi e contenuto dei presidi dipendono da decreti specifici che qui non sono riportati: vanno verificati con il RSPP.
Chi fa che cosa
L'art. 43 rimanda all'art. 18 c.1 lett. t), tra gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti. Il primo soccorso (art. 45) si organizza sentito il medico competente. Il lavoratore che si allontana da un pericolo grave non può subire pregiudizi per averlo fatto (art. 44). Se il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio, l'art. 34 c.2-bis prevede per lui i corsi di cui agli artt. 45 e 46.
La formazione delle squadre di emergenza è all'art. 37 c.9. Tra i ruoli dell'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) le squadre di emergenza non compaiono (lettura di EcosAgile): durate e contenuti vanno cercati nelle norme specifiche, non nelle durate della sezione sulla formazione.
Prove, presidi ed evidenze
Per le prove vale il D.M. Interno del 02/09/2021 (GU n. 237 del 04/10/2021), allegato I punto 1.3: esercitazioni almeno annuali, con evidenza documentata, dove ricorre l'obbligo di piano di emergenza; una prova in più dopo gravi carenze, con un aumento significativo di lavoratori o presenze, o con modifiche all'esodo. Quali attività abbiano quell'obbligo si verifica sul decreto con il RSPP.
| Tema | Che cosa dice la fonte | Evidenza da tenere | Base |
|---|---|---|---|
| Addetti di emergenza | Formazione delle squadre di emergenza | Nomina, formazione svolta e scadenza, per persona e sede | Art. 37 c.9 |
| Primo soccorso | Organizzazione sentito il medico competente | Elenco addetti e controlli periodici delle cassette | Art. 45 |
| Antincendio | Prevenzione incendi | Nomine e verbali delle prove | Art. 46 |
| Prova di evacuazione | Almeno annuale, dove c'è il piano di emergenza, con evidenza documentata | Verbale con data, partecipanti, esito e azioni conseguenti | D.M. 02/09/2021, all. I, 1.3 |
La colonna sull'evidenza è un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato. La periodicità dei controlli sulle cassette non è fissata da nessuna delle fonti qui lette: la sceglie l'azienda con il RSPP e la scrive.
Le scadenze piccole
Si dimenticano: un addetto con il corso scaduto, una cassetta con il materiale oltre la data, una prova fatta senza verbale. Buona pratica, non obbligo: un calendario unico con proprietario e scadenza per ciascuna (sezione sulla digitalizzazione). Sapere chi è in sede nel momento di un'evacuazione, invece, dipende dalla rilevazione di presenze e accessi, trattata nella guida alla rilevazione presenze.
In EcosAgile: gli incarichi di sicurezza (addetto antincendio, addetto al primo soccorso, preposto sicurezza) si assegnano a una persona con data di inizio, società e sede, e un incarico in scadenza genera una notifica al responsabile EHS un mese prima. Le cassette di pronto soccorso hanno un'anagrafica e un elenco dei controlli con data, esito e stato (pianificato o completato); prove di evacuazione e sopralluoghi si registrano come eventi H&S con i partecipanti; il report «Evacuazione sicurezza» dà l'elenco dei presenti. Le notifiche arrivano solo a chi ha un'utenza attiva.
Approfondimento con l'esperto: nel webinar EcosAgile del 2024 la formazione degli incarichi (antincendio, primo soccorso) con gli scadenziari parte da 10:29, il registro dei controlli sulle cassette da 29:07 (capitoli indicati dalla redazione della pagina, non verificati sul video; registrato nel 2024): La compliance in azienda: come gestire GDPR, whistleblowing, sicurezza sul lavoro e rischi.
14. Appalti, DUVRI e coordinamento della sicurezza
Quando un'impresa o un lavoratore autonomo lavora nei luoghi di un altro, i rischi si sommano e si incrociano. L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 regola gli appalti: collega il DUVRI ai commi 1 e 3, tratta i costi della sicurezza al comma 5 e la tessera di riconoscimento al comma 8. Se per un dato contratto serva il DUVRI lo stabilisce il testo dell'articolo, non il semplice fatto che esista un appalto: la verifica si fa caso per caso con il RSPP.
Di questo articolo si riportano solo i commi citati in questa sezione. Idoneità tecnico-professionale fuori dai cantieri, cooperazione e coordinamento, contenuto ed esclusioni del DUVRI vanno letti sul testo vigente con un professionista.
Che cosa è sicuro e che cosa va verificato
È sicuro l'obbligo della tessera di riconoscimento: fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, per chi opera in appalto o subappalto (art. 26 c.8; art. 18 c.1 lett. u). La L. 136/2010, art. 5, aggiunge la data di assunzione e, per il subappalto, l'autorizzazione. La violazione dell'art. 26 c.8 è punita con una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore (art. 55 c.5 lett. i). Il comma 8-bis riguarda l'indicazione del preposto al committente. Contenuto del DUVRI e contratti in cui non serve si leggono sul testo vigente: chi trova un riepilogo che dice «sempre» o «mai» deve controllarlo lì.
Nei cantieri la lista è più lunga
Per i cantieri temporanei o mobili l'art. 90 c.9 indica al committente l'idoneità tecnico-professionale delle imprese (allegato XVII), la dichiarazione dell'organico medio, il DURC e la notifica dell'art. 99. L'art. 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione il PSC e il fascicolo, l'art. 92 riguarda il coordinatore per l'esecuzione. Le imprese in subappalto sono state aggiunte alla notifica preliminare (allegato XII, operativo dal 31/10/2025). Per patente a crediti e badge si veda la sezione sui cantieri; per i ruoli di committente e coordinatori la sezione sui ruoli.
| Verifica | Base | Dove vale | Evidenza da tenere |
|---|---|---|---|
| Tessera di ogni lavoratore | Art. 26 c.8; art. 18 c.1 lett. u | Appalto e subappalto | Elenco nominativo con data del controllo |
| Preposto indicato | Art. 26 c.8-bis | Appalto | Indicazione del preposto al committente, per ogni commessa |
| Costi della sicurezza | Art. 26 c.5 | Appalto | Riscontro nella documentazione del contratto |
| DUVRI | Art. 26 c.1 e c.3 | Da verificare caso per caso | Esito della verifica per iscritto, con il DUVRI se redatto |
| Idoneità, organico medio, DURC | Art. 90 c.9; all. XVII | Cantieri temporanei o mobili | Documenti con data di acquisizione |
| Notifica e PSC | Artt. 99, 91 | Cantieri | Notifica aggiornata con le imprese in subappalto |
La colonna sull'evidenza e l'ordine delle verifiche sono un modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato.
Accessi e coordinamento
Esempio con dati di fantasia: una ditta esterna sostituisce i filtri di un impianto di aspirazione nel reparto verniciatura durante un fine settimana, con due operai e un autonomo. Prima di aprire il cancello il committente controlla le tessere, si fa indicare il preposto e annota, per iscritto, se il DUVRI serve. Il lunedì, chi deve sapere che quell'impianto è stato toccato? La norma non lo regola in modo specifico: resta una scelta dell'azienda, con il RSPP, comunicare lavori e persone esterne al preposto del reparto e al RLS.
Chi entra, in quale area e in che orario è un tema di accessi, trattato nella guida alla rilevazione presenze. Integrità e conformità dei fornitori in senso più ampio sono un tema trattato nella guida Whistleblowing e compliance aziendale.
15. Cantieri: patente a crediti e badge di riconoscimento
Al 29/10/2026, nei cantieri temporanei o mobili, valgono tre cose distinte. La patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/2008) è in vigore dal 01/10/2024, con regole rafforzate dal D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025. La tessera di riconoscimento è già obbligatoria (art. 18 c.1 lett. u; art. 26 c.8). Il badge con codice univoco anticontraffazione dipende da un decreto che, alla stessa data, non risulta adottato.
Stato verificato il 29/10/2026 su Normattiva, sulla circolare INL n. 1 del 23/02/2026 e sul monitoraggio del Ministero del Lavoro (terzo trimestre 2026). «Non risulta adottato» vuol dire che la ricerca non ha trovato l'atto: va ricontrollato prima di decidere.
Cantieri 2026: il quadro in una tabella
| Tema | Che cosa prevede la norma | Stato al 29/10/2026 | Base |
|---|---|---|---|
| Patente a crediti | Imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili; escluse mere forniture e prestazioni intellettuali | In vigore dal 01/10/2024 | Art. 27; all. I-bis; DM 132/2024 |
| Crediti e soglia | 30 crediti iniziali; minimo 15 per operare | In vigore | Art. 27 c.5 e c.10 |
| Decurtazioni | Dopo provvedimenti definitivi; per i punti n. 21 e n. 24 dell'all. I-bis alla notifica del verbale. Punto n. 21: 5 crediti per lavoratore non dichiarato | In vigore; le nuove voci valgono per illeciti commessi dal 01/01/2026 | Art. 27 c.6, c.7, c.7-bis; D.L. 159/2025 art. 3 c.5 |
| Senza patente o sotto 15 crediti | Sanzione del 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 euro (prima 6.000), non soggetta a diffida; 6 mesi di esclusione dagli appalti pubblici | Minimo di 12.000 euro per le violazioni dopo il 31/10/2025 | Art. 27 c.11; INL circ. 1/2026 |
| Tessera di riconoscimento | Fotografia, generalità e datore di lavoro | Già obbligatoria | Art. 26 c.8; art. 18 c.1 lett. u |
| Badge con codice univoco | Tessera con codice anticontraffazione, usata come badge, anche in digitale | Dipende dal decreto dell'art. 3 c.3: non risulta adottato | D.L. 159/2025 art. 3 c.2 e c.3; INL circ. 1/2026 |
La tabella è una sintesi di lavoro di EcosAgile sulle fonti indicate, non un testo normativo.
Patente a crediti: come si muove il punteggio
Sotto i 15 crediti non si opera, salvo il completamento dei lavori nei limiti del comma 10 (soglia del 30%, da leggere sul testo). In caso di morte o inabilità permanente è prevista la sospensione cautelare fino a 12 mesi (c.8). Sono esonerate le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore (c.15), e un decreto può estendere la patente ad altri settori (c.14).
Esempio con dati di fantasia: un'impresa parte da 30 crediti. Dopo il 01/01/2026 le viene notificato un verbale per tre lavoratori non dichiarati: 3 × 5 = 15 crediti in meno alla notifica, e restano 15, il minimo per operare. Con un quarto lavoratore non dichiarato i crediti scendono a 10 e l'impresa è sotto soglia.
Tessera e badge: che cosa vale oggi
La tessera con fotografia, generalità e datore di lavoro è già obbligatoria in appalto e subappalto, e la sua mancanza è sanzionata per ciascun lavoratore (art. 55 c.5 lett. i). Il D.L. 159/2025 (art. 3 c.2) prevede che sia «dotata di un codice univoco anticontraffazione», usata come badge e disponibile anche in digitale, per le imprese dei cantieri edili in appalto e subappalto e di altri settori ad alto rischio individuati con decreto. La circolare INL n. 1 del 23/02/2026 precisa che il badge non sostituisce la tessera: aggiunge il codice. La piena operatività dipende dal decreto dell'art. 3 c.3, e una volta adottato, nei termini che stabilirà, il badge sarà obbligatorio per imprese e autonomi che operano fisicamente nei cantieri in appalto o subappalto e nei settori individuati.
Alla data del 29/10/2026 non risulta adottato il decreto che rende operativo il badge con codice univoco; resta obbligatoria la tessera di riconoscimento già prevista. Il monitoraggio del Ministero per il terzo trimestre 2026 parla di provvedimenti attuativi ancora da adottare, senza elencarli, e la pagina normativa del Ministero, con ultima voce del 19/08/2026, non ne mostra uno sul badge. Chi legge altrove «obbligatorio dal» una certa data deve cercare l'atto che lo dice; il percorso dei commissari per la ricostruzione post-sisma è altra cosa dal decreto nazionale.
Flussi di manodopera e controlli
Il decreto dell'art. 3 c.3, dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Garante, deve fissare le modalità e il monitoraggio dei flussi di manodopera. Gli ambiti a rischio più elevato dipendono da un altro decreto (c.6), la cui adozione non è stata trovata. La norma prevede il badge anche in digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con il SIISL; sul decreto che riguarda il SIISL c'è il parere Rep. 58/CSR del 30/04/2026 su uno schema, l'adozione definitiva non è stata trovata. Intanto si possono tenere in ordine i dati che la tessera già richiede: per ogni cantiere, lavoratori con datore di lavoro, data di assunzione e, in subappalto, autorizzazione. Il controllo degli appaltatori è nella sezione su appalti e DUVRI.
Presenze e accessi in cantiere, cioè chi entra, quando e da quale varco, restano un tema di rilevazione presenze: sono nella guida alla rilevazione presenze.
16. Lavoro agile e sicurezza
Il lavoro agile non sospende gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro. La legge chiede in modo esplicito un'informativa scritta sui rischi generali e specifici, consegnata al lavoratore e al RLS almeno una volta l'anno (L. 81/2017, art. 22). Dal 07/04/2026 lo stesso obbligo è richiamato anche dal D.Lgs. 81/2008, art. 3 c.7-bis. Il lavoratore coopera all'attuazione delle misure.
Che cosa è cambiato nel 2026
L'obbligo di informativa non nasce nel 2026: è nell'art. 22 della L. 81/2017. La L. 11/03/2026 n. 34, in vigore dal 07/04/2026, ha inserito nel Testo unico l'art. 3 c.7-bis, secondo cui, per il lavoro agile svolto in luoghi che non sono nella disponibilità giuridica del datore, gli obblighi di sicurezza (in particolare quelli sui videoterminali) sono assolti consegnando l'informativa scritta almeno una volta l'anno. La violazione rientra ora tra quelle punite dall'art. 55 c.5 lett. c, con arresto o ammenda; gli importi sono nominali e rivalutati (art. 306), e qui non sono riportati. Testo vigente al 29/10/2026.
| Chi o che cosa | Che cosa prevede | Fonte |
|---|---|---|
| Datore di lavoro | Garantisce salute e sicurezza; consegna l'informativa scritta almeno una volta l'anno; risponde della sicurezza degli strumenti tecnologici assegnati | L. 81/2017, art. 22 c.1 e art. 18 c.2 |
| Lavoratore | Coopera all'attuazione delle misure di prevenzione | L. 81/2017, art. 22 c.2 |
| RLS | Riceve l'informativa insieme al lavoratore | L. 81/2017, art. 22 c.1; D.Lgs. 81/2008, art. 3 c.7-bis |
| Accordo individuale | Forma scritta, con le misure di disconnessione | L. 81/2017, art. 19 c.1 |
Videoterminali: una soglia da calcolare
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 (artt. 172-179) chiama videoterminalista chi usa un videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le pause. Per chi supera la soglia valgono l'analisi della postazione su vista, postura ed ergonomia (art. 174), la pausa di 15 minuti ogni 120 di uso continuativo, salvo diversa previsione del contratto collettivo (art. 175), e la sorveglianza sanitaria dell'art. 176: visita ogni due anni per chi è idoneo con prescrizioni e per chi ha compiuto 50 anni, ogni cinque per gli altri, salvo diversa decisione del medico competente. Il c.7-bis richiama questi obblighi, ma non dice che ogni lavoratore agile sia videoterminalista: la soglia si calcola persona per persona. Come si applichi a chi alterna casa e ufficio lo stabilisce la valutazione dei rischi dell'azienda (sezione 3), con RSPP e medico competente (sezione 6); la stessa valutazione considera lo stress lavoro-correlato (art. 28 c.1).
Strumenti, domicilio e telelavoro
Chi assegna un portatile o un telefono risponde della sicurezza di quegli strumenti. Il telelavoro è un'altra figura, con regole proprie: l'art. 3 c.10 applica il Titolo VII, chiede attrezzature del datore conformi al Titolo III, prevede l'accesso al domicilio con preavviso e consenso e richiede misure contro l'isolamento. Se in azienda si dice «smart working» per entrambe le cose, prima di scrivere l'informativa conviene controllare quale dei due schemi è stato davvero firmato.
Che cosa mettere nell'informativa
La legge indica i rischi generali e specifici; il resto è scelta dell'azienda.
- Rischi generali del lavoro fuori sede e rischi specifici della mansione, con rinvio alla valutazione dei rischi.
- Indicazioni su vista, postura ed ergonomia della postazione.
- Pause e uso continuativo dello schermo.
- Strumenti assegnati dall'azienda e a chi segnalare un problema.
- Il ruolo del lavoratore: cooperare all'attuazione delle misure.
- Data di consegna, destinatari (lavoratore e RLS), prova della consegna e promemoria per il rinnovo annuale.
Elenco di lavoro di EcosAgile, non un modello ufficiale. I contenuti obbligatori sono quelli dell'art. 22; la formulazione per la propria azienda va condivisa con RSPP e, se serve, con un consulente del lavoro o un legale.
Disconnessione e presenze
Orari e disconnessione sono organizzazione del lavoro e stanno nell'accordo individuale; per quel confine c'è la guida sulla rilevazione delle presenze.
17. Digitalizzare la salute e sicurezza
Digitalizzare la salute e sicurezza significa tenere in un'unica base dati persone, mansioni, rischi, formazione, DPI, visite e giudizi di idoneità, infortuni e scadenze, così che un cambio di mansione o una data in arrivo non dipendano dalla memoria di chi gestisce il foglio. La legge non impone una piattaforma: l'art. 53 del D.Lgs. 81/2008 ammette la documentazione in formato elettronico, a precise condizioni.
Che cosa chiede la norma al supporto informatico
L'art. 53 c.2 chiede, tra l'altro, accesso riservato a chi è abilitato dal datore di lavoro, validazione dei dati riconducibile a chi l'ha eseguita, modifiche solo aggiuntive alle informazioni già memorizzate, stampa dei documenti previsti e conservazione su due supporti distinti. Il DVR su supporto informatico richiede inoltre data certa o sottoscrizione (art. 28 c.2).
Nella catena rischio, misura, evidenza, scadenza, responsabilità, controllo, le prime due sono decisioni della valutazione dei rischi che nessun programma prende al posto dell'azienda. Il digitale lavora sulle altre: il software non rende conformi, dimostra e rende ripetibile ciò che l'azienda ha deciso.
Fogli di calcolo e piattaforma a confronto
| Aspetto | Fogli di calcolo e e-mail | Piattaforma dedicata | Che cosa chiedere o controllare |
|---|---|---|---|
| Scadenze e avvisi | Dipendono da formule e da chi le tiene aggiornate; gli avvisi via e-mail non lasciano traccia | Avvisi per persona e a più livelli, se configurati | Chi riceve l'avviso, con quanto anticipo, chi interviene se nessuno agisce |
| Accessi (art. 53 c.2) | Difficile limitare per riga o colonna | Permessi per ruolo e per sede, se previsti | Una prova con tre utenti di ruoli diversi |
| Storico e modifiche | Rischio di sovrascrittura; versioni distinte solo dal nome del file | Modifiche tracciate, se il prodotto le gestisce | Dopo una modifica, la versione precedente è ancora consultabile? |
| Dati sanitari | Rischio che finiscano in file o e-mail aziendali | Separazione possibile, se progettata e configurata bene | Chi vede che cosa in elenchi, mail e schermate |
| Integrazioni | Copia e incolla da HR, presenze, formazione | Dati dalla fonte, se i collegamenti esistono | Quali integrazioni sono standard e quali su misura |
| Dipendenza da persone | Un solo proprietario del file | Minore, ma legata al fornitore | Come si esportano tutti i dati a fine contratto |
| Prova in una verifica | Ricostruzione a mano | Evidenze pronte, se il modello le produce | Un documento esportato con data e versione |
| Costo e avvio | Basso e immediato | Licenza, configurazione, tempo di messa a regime | Chi carica i dati iniziali, e in quanto tempo |
| Rischio principale | Errori, perdite, accessi impropri, scadenze mancate | Falsa sicurezza: dati caricati male, costo del cambio | La qualità dei dati di partenza |
Confronto di lavoro di EcosAgile, costruito sulle condizioni dell'art. 53 D.Lgs. 81/2008; non è uno standard pubblicato. I venti criteri per valutare un software sono nella sezione 19.
Quando basta un foglio di calcolo
Basta se ricorrono insieme: una sede, pochi lavoratori, una o due persone che gestiscono tutto; poche mansioni e poche scadenze l'anno; nessun dato sanitario nel file (la cartella la custodisce il medico competente, l'azienda registra scadenza e giudizio); scadenziario controllato a calendario, con backup, un responsabile e un sostituto. Non basta quando le sedi o le società sono più d'una, quando persone con ruoli diversi devono vedere cose diverse o quando serve dimostrare chi ha cambiato che cosa. Il confine pratico sta nel numero di persone che toccano i dati più che nel numero di dipendenti. Sono criteri qualitativi di EcosAgile.
Dati sanitari: che cosa mostra una schermata
La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal medico competente; al datore va il giudizio scritto (art. 25 c.1 lett. c; art. 41 c.6-bis). Con il digitale il problema è ciò che compare in elenchi, mail e schermate: la sola scadenza o il tipo di prescrizione possono far intuire una condizione di salute. Il Garante, con provvedimento del 29/04/2026, ha sanzionato l'affissione in bacheca di un ordine di servizio con le misure prescritte dal medico competente a un lavoratore. Estenderlo a un elenco su schermo è una lettura di EcosAgile; i dettagli sono nella sezione 7.
In EcosAgile: il modulo Health & Safety ha un Calendario Health&Safety (visite, corsi e altri eventi), scadenziari per visite e corsi e una piantina che segna in rosso DPI e cassette di primo soccorso con scadenze entro 30 giorni. Le 14 notifiche mail standard hanno testo e destinatari modificabili e arrivano solo a chi ha un'utenza attiva.
In EcosAgile: i documenti di sicurezza stanno in archivi con società, referente, stato e allegati; giudizi di idoneità e cartella sanitaria si allegano in archivi sanitari distinti da quelli generali (separazione dell'archivio documentale, non dei permessi). Tra i report: Analisi visite mediche, Analisi utilizzo DPI, Analisi infortuni/incidenti.
Anagrafica, mansioni e presenze
Mansione e sede della persona dovrebbero arrivare da una sola fonte, l'anagrafica HR (guida sulla digitalizzazione dei processi HR). Per presenze e accessi c'è la guida sulla rilevazione delle presenze; le ore lavorate per gli indici infortunistici tornano nella sezione 18.
18. KPI, audit e miglioramento continuo
Un cruscotto regge se affianca indicatori di esito (infortuni, gravità) a indicatori preventivi: near miss analizzati, azioni chiuse nei termini, scadenze rispettate, copertura formativa, controlli eseguiti. Un solo indice infortunistico misura ciò che è già successo e con pochi eventi oscilla per caso. Ogni KPI ha formula, periodo e responsabile; per gli indici si scrive anche il moltiplicatore, altrimenti due aziende confrontano numeri diversi.
Indicatori di esito e indicatori preventivi
Secondo la voce OSHwiki di EU-OSHA sugli indicatori di prestazione, usare solo quelli di esito è come guidare guardando lo specchietto retrovisore, e pochi indicatori preventivi sono standardizzati. Per questo le soglie sono proposte di lavoro. Uno zero può voler dire prevenzione, sotto-segnalazione o fortuna.
Gli indici infortunistici e il moltiplicatore
La frequenza usa le ore lavorate, l'incidenza gli addetti medi, la gravità le ore con un moltiplicatore k che non siamo in grado di fissare: UNI 7249:2007 risulta in vigore, ma il testo non è stato consultato e due fonti secondarie indicano k diverso (1.000 oppure 1.000.000). Finché non lo si verifica sulla norma, k si scrive accanto al numero.
| Indice | Formula | Moltiplicatore | Chi e quando | Soglia di lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Infortuni nel periodo × moltiplicatore ÷ ore lavorate | 1.000.000 (infortuni per milione di ore) | RSPP, mensile su 12 mesi mobili | Nessun valore assoluto. Allarme se supera la media dei tre anni precedenti; sotto circa 5 eventi l'anno riportare anche il conteggio |
| Gravità | Giornate perse (inabilità temporanea più giornate convenzionali per postumi permanenti e morte) × k ÷ ore lavorate | k non determinato: 1.000 o 1.000.000, da dichiarare sempre | RSPP, trimestrale | Nessun valore assoluto. Un evento con giornate convenzionali o assenza lunga apre il riesame del DVR (art. 29, c. 3) |
| Incidenza | Infortuni nel periodo × moltiplicatore ÷ addetti medi | 100.000 (infortuni per 100.000 addetti) | HR e RSPP, annuale | Solo per il confronto con dati ufficiali; nelle aziende piccole con l'intervallo di variabilità |
Modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato: da validare con RSPP e medico competente.
Esempio con dati di fantasia: 150 addetti, 264.000 ore, 5 infortuni, 85 giornate di inabilità. Frequenza = 5 × 1.000.000 ÷ 264.000 = 18,94. Incidenza = 5 ÷ 150 × 100.000 = 3.333. Gravità = 85 × 1.000 ÷ 264.000 = 0,32 con k = 1.000, ma 321,97 con k = 1.000.000.
Va dichiarato anche il numeratore: «infortunio» ha più perimetri.
| Fonte | Che cosa conta | Tasso citato |
|---|---|---|
| D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. r | Assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, ai fini statistici | Nessuno |
| DPR 1124/1965, art. 2 | Inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni, o morte o inabilità permanente | Nessuno |
| INAIL CONDIVIDO (ed. novembre 2025) | Ogni evento con danno biologico, senza contare i giorni di assenza | Nessuno |
| INAIL, nota stampa 22/09/2026 | Denunce in occasione di lavoro, dati provvisori al 30/04/2026 | 1.720,4 ogni 100.000 occupati Istat (2025) |
| Eurostat, UE-27 | Casi non mortali con almeno quattro giorni di assenza | 1.393 ogni 100.000 occupati (2023) |
Non sono lo stesso fenomeno: il proprio indice non va messo in graduatoria con questi numeri.
Gli indicatori di processo
| Indicatore | Formula | Chi e quando | Soglia di lavoro |
|---|---|---|---|
| Near miss segnalati | Segnalazioni di near miss e situazioni pericolose ÷ lavoratori medi × 100 | RSPP e preposti, mensile | Nessun tetto massimo. Allarme di sotto-segnalazione: sede senza segnalazioni per un trimestre |
| Analisi nei termini | Segnalazioni con analisi chiusa entro T giorni ÷ segnalazioni con scadenza maturata × 100 | SPP, mensile | 90% o più entro 10 giorni lavorativi; per eventi a potenziale grave azioni immediate entro 48 ore (T e soglie sono scelte nostre) |
| Azioni chiuse nei termini | Azioni chiuse entro la data prevista ÷ azioni con scadenza nel periodo × 100; più il numero di azioni scadute da oltre 30 giorni | Responsabile dell'azione, riepilogo RSPP, mensile | 85% o più nei termini; nessuna azione su rischio alto scaduta da oltre 30 giorni. Si aggiunge la quota con verifica di efficacia positiva a 90 giorni |
| Copertura formativa | Lavoratori con tutte le formazioni obbligatorie in corso di validità per la mansione ÷ lavoratori soggetti × 100, per tipo di corso | HR e RSPP, mensile | Validità complessiva 98% o più; nessuna scadenza entro 30 giorni senza sessione pianificata. Durate e aggiornamenti: sezione 8 |
| Scadenze rispettate | Scadenze adempiute nei termini ÷ scadenze maturate × 100, per categoria (visite, formazione, DPI, verifiche) | HR, RSPP e, per le visite, medico competente; mensile | Visite: 100%, perché chi è in sorveglianza sanitaria non va adibito senza giudizio di idoneità valido (art. 18, c. 1, lett. bb). Altre categorie: 95% o più. Si pubblica sempre la scomposizione |
| DPI consegnati | DPI consegnati e registrati ÷ DPI previsti per la mansione × 100; più i DPI in uso oltre la scadenza | RSPP e preposto, mensile | 100% prima dell'esposizione; nessun DPI scaduto in uso. Ciclo di vita: sezione 9 |
| Controlli sulle attrezzature | Controlli eseguiti nei termini ÷ controlli pianificati con scadenza nel periodo × 100 | Manutenzione e RSPP, mensile | 98% o più; nessun controllo scaduto su attrezzature critiche |
| Esercitazioni di emergenza | Sedi con almeno un'esercitazione documentata nell'anno ÷ sedi soggette × 100 | Datore di lavoro e addetti alle emergenze, annuale | 100% dove c'è l'obbligo di piano di emergenza (D.M. 02/09/2021, all. I punto 1.3); per le altre sedi la cadenza è una scelta dell'azienda. Norme e dettagli nella sezione 13 |
| Audit e ispezioni | Audit o ispezioni eseguiti ÷ previsti dal programma annuale × 100; più i rilievi chiusi nei termini | RSPP, trimestrale | 100% del programma; rilievi gravi chiusi nei termini concordati |
Anche questa è un modello di lavoro di EcosAgile. Per le visite solo scadenza e validità del giudizio di idoneità, mai dati clinici (sezione 7).
Si leggono a coppie: più near miss segnalati non vogliono dire meno sicurezza, e vanno visti con tempi di analisi e azioni chiuse. Premiare «zero infortuni» tende a far calare le segnalazioni. Processo: sezione 10. Le ore lavorate arrivano dalla rilevazione delle presenze; se le sedi le definiscono in modo diverso, il consolidato non vale.
Audit, riesame e ISO 45001
Nelle unità con più di 15 lavoratori la riunione periodica annuale (art. 35) tratta andamento degli infortuni, sorveglianza sanitaria aggregata, DPI e formazione: è la sede naturale per queste tabelle. I risultati sanitari collettivi sono solo anonimi (art. 25, c. 1, lett. i). L'audit interno verifica che quanto scritto avvenga davvero: programma annuale, rilievi con responsabile e scadenza, nello stesso elenco delle azioni.
ISO 45001 è uno standard volontario sui sistemi di gestione, a ciclo Plan-Do-Check-Act, con clausole su monitoraggio (9.1), audit interno (9.2) e riesame di direzione (9.3); non fissa valori di prestazione. L'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 81/2008 cita la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 tra i riferimenti per la presunzione di conformità dei modelli di organizzazione e gestione, non più la BS OHSAS 18001:2007. La revisione è in corso (bozza in votazione da giugno 2026); esito e data di pubblicazione non sono determinati al 29/10/2026.
In EcosAgile: i report disponibili danno conteggi e scadenze: «Analisi infortuni/incidenti» (infortuni e astensioni), «Analisi visite mediche» con lo scadenziario, lo scadenziario corsi, «Analisi utilizzo DPI», il calendario Health&Safety. Servono come base per gli indicatori di processo; per gli indici infortunistici restano necessarie le ore lavorate e una formula dichiarata.
19. Come scegliere un software di salute e sicurezza
Si sceglie partendo dai processi e dai ruoli dell'azienda, non da un elenco di funzioni: quali scadenze oggi si perdono, chi deve vedere cosa, da quali sistemi arrivano anagrafica, ore lavorate e formazione. La legge ammette la documentazione su supporto informatico (art. 53 del D.Lgs. 81/2008) e non impone una piattaforma. Un software dimostra gli adempimenti e li rende ripetibili, ma da solo non rende conforme l'azienda. I venti criteri servono a farsi mostrare le prove.
Tre domande prima di sentire i fornitori
- Quante società e sedi ci sono, e chi deve vedere cose diverse?
- Dove stanno oggi i dati sanitari e chi li apre?
- Quali dati devono arrivare da altri sistemi: ore lavorate, mansione, corsi?
Con una sede e pochi lavoratori, il confronto con i fogli di calcolo è nella sezione 17.
I venti criteri
Ogni riga parte da un'esigenza, la traduce in una funzione e indica la prova da chiedere. Un articolo è la base di legge; «buona pratica» e «proposta» sono scelte consigliate, non obblighi.
| Criterio e base | Funzione richiesta | Evidenza da chiedere |
|---|---|---|
| 1. Accessi per ruolo (art. 53, c. 2) | Utenti e abilitazioni per ruolo, approvati da un amministratore dell'azienda | Matrice ruoli e permessi; creazione dal vivo di un utente con le sue autorizzazioni |
| 2. Validazione dei dati (art. 53, c. 2) | Stato «bozza» e «validato»; operatore identificabile | Demo di validazione; estratto con l'identificativo di chi ha validato |
| 3. Modifiche tracciate (art. 53, c. 2) | Storico delle versioni; le correzioni si aggiungono e non sovrascrivono | Un documento modificato con la versione precedente ancora consultabile |
| 4. Stampa dei documenti (art. 53, c. 2) | Esportazione in PDF o stampa per documento: DVR, giudizi, verbali | Un documento esportato con data e versione |
| 5. Conservazione e uscita dai dati (art. 53, c. 2; il resto è buona pratica) | Supporti distinti, backup, procedura di esercizio, esportazione completa a fine contratto | Descrizione di backup e ripristino; procedura scritta; formato e tempi dell'export completo |
| 6. DVR con data certa (art. 28, c. 2; art. 29, c. 3 e 4) | Versioni del DVR, data certa o firma, promemoria di rielaborazione agganciati agli eventi | Prova di data certa; flusso «evento, poi rielaborazione entro 30 giorni» |
| 7. Area sanitaria separata (art. 25, c. 1, lett. c; art. 41, c. 6-bis) | Cartella accessibile solo al medico competente; ai ruoli aziendali giudizio, prescrizioni e scadenza | Prova guidata: un utente HR tenta di aprire una cartella sanitaria e viene bloccato |
| 8. Permessi granulari (buona pratica) | Ruoli (datore, RSPP, medico competente, HR, RLS, preposto, lavoratore) con ambito per sede e società; minimo privilegio | Matrice permessi esportabile; test con tre utenti di ruoli diversi |
| 9. Minimizzazione dei dati sanitari (provvedimento del Garante del 10/07/2025) | Campi configurabili; nessun campo sanitario obbligatorio per il datore; motivi di assenza non esposti | Elenco dei campi sanitari e di chi li vede; nessun campo diagnostico nei flussi HR |
| 10. Registro degli accessi (buona pratica) | Log di lettura e scrittura con utente, data e oggetto; esportabile e non modificabile dal cliente | Estratto del log; periodo di conservazione del log |
| 11. Conservazione (art. 25, c. 1, lett. e) | Regole di conservazione configurabili; blocco della cancellazione anticipata; copia al lavoratore a fine rapporto | Politica di conservazione e cancellazione, provata in demo |
| 12. Matrice mansione, rischi, obblighi (art. 37, c. 4, lett. b; art. 41, c. 2, lett. d) | Regole che dalla mansione ricavano formazione, DPI e sorveglianza e le ricalcolano al cambio mansione (il motore di regole è una proposta) | Demo di un cambio mansione con ricalcolo; elenco delle regole |
| 13. Scadenzario con escalation (art. 18, c. 1, lett. g e bb; art. 71) | Scadenze per persona, DPI e attrezzatura; avvisi a più livelli; segnalazione dell'adibizione senza idoneità valida | Soglie di avviso configurabili; un esempio di escalation |
| 14. Formazione e addestramento (art. 37, c. 5; Accordo 17/04/2025) | Registro di corsi e addestramenti, validità per tipologia, collegamento al sistema di formazione | Catalogo delle tipologie con le regole di scadenza; un esempio di registro |
| 15. Ciclo di vita dei DPI (art. 77) | Anagrafica, consegne personali, scadenze del fabbricante, riconsegna | Ciclo completo in demo; stato dei DPI per persona |
| 16. Attrezzature e verifiche (art. 71) | Piano dei controlli, allegati, stato per attrezzatura; risultati per iscritto conservati almeno tre anni | Scheda di un'attrezzatura con lo storico |
| 17. Near miss, infortuni, azioni (art. 20, c. 2, lett. e) | Segnalazione, analisi, azione, verifica di efficacia; report aggregati; classificazione compatibile con INAIL CONDIVIDO | Un ciclo completo; come si configurano le liste di cause; export CSV dei dati aggregati |
| 18. Multi-sede e multi-società (art. 29, c. 4) | Gerarchia di società e sedi; permessi per ambito; KPI con definizioni uniformi | Demo con due società e tre sedi; come si definiscono «ore lavorate» e «infortunio» |
| 19. Mobile e cantiere (art. 18, c. 1, lett. u; art. 26, c. 8; la parte mobile è buona pratica) | Segnalazione rapida con foto, firma di consegna sul dispositivo, uso con connessione debole; gestione della tessera di riconoscimento | Demo offline con sincronizzazione; politica dei dati sul dispositivo |
| 20. Integrazioni con HR, formazione e presenze (buona pratica) | Mansione dal sistema HR, corsi dal sistema di formazione, ore lavorate dalle presenze; API o import schedulati; accesso unico | Elenco delle integrazioni standard e su misura; esempio di «ore lavorate» che alimenta gli indici della sezione 18 |
Modello di lavoro di EcosAgile, non uno standard pubblicato; non sostituisce il parere di RSPP, medico competente e DPO.
Quali criteri sono eliminatori
La nostra proposta: per chi tratta dati sanitari sono eliminatori i criteri 5, 7, 9 e 10, gli altri si pesano. Il motivo sta nei provvedimenti del Garante del 16/01/2025, 10/07/2025 e 29/04/2026: una sintesi anamnestica inviata a datore e HR, colloqui di rientro con questionario, un ordine di servizio affisso con le misure prescritte a un lavoratore. Il rischio sta anche in ciò che compare in elenchi, notifiche, dashboard e scadenziari: una scadenza e il tipo di prescrizione possono bastare a rivelare una condizione di salute. Chiedi di vedere una notifica e un elenco di scadenze come li vede l'HR (sezione 7). L'uscita dai dati conta perché certi documenti si conservano a lungo: l'originale della cartella sanitaria almeno dieci anni.
Che cosa la tabella non copre
Due criteri dipendono da norme in attesa. Per i near miss linee guida e decreto dell'art. 15 del D.L. 159/2025 non risultano adottati al 29/10/2026 e CONDIVIDO resta volontario: chiedi dati esportabili e classificabili, non un formato dichiarato dal fornitore (sezione 10). Per i cantieri la tessera di riconoscimento è già obbligatoria, mentre il badge con codice univoco dipende da un decreto non risultato adottato alla stessa data (sezione 15). Da chiedere per iscritto: perimetro e data di eventuali certificazioni sulla sicurezza delle informazioni, localizzazione di dati e sub-fornitori, tempo di ripristino, e come il fornitore aggiorna i requisiti quando cambia una norma (art. 37 dal 07/04/2026, art. 77 dal 31/10/2025, art. 41 dal 31/12/2025). Ruoli privacy e valutazione d'impatto li convalida il DPO.
In EcosAgile: il modulo Health & Safety gestisce mansionario, piano di valutazione dei rischi con archivio del file del DVR, scadenze e notifiche mail, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria, DPI, infortuni e segnalazioni di non conformità, emergenze e documenti; società e sede sono campi e filtri, i profili di accesso sono tre. La tabella serve a valutare qualsiasi software, compreso questo. Scopri il modulo Health & Safety.
20. Domande frequenti
Cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
È il documento che mette per iscritto la valutazione dei rischi, cioè la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda, fatta per decidere quali misure servono e per costruire un programma di miglioramento. Secondo l'art. 28 c.2 D.Lgs. 81/2008 contiene la relazione con i criteri adottati, le misure di prevenzione e protezione e i DPI, il programma di miglioramento, le procedure con i ruoli, i nominativi di RSPP, RLS e medico competente e le mansioni esposte a rischi specifici. Dettaglio: Valutazione dei rischi e DVR.
Chi è obbligato a redigere il DVR?
Il datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi e il DVR sono obblighi che non può delegare (art. 17 D.Lgs. 81/2008). Se ne avvale RSPP e ASPP, che lo assistono, e consulta il RLS; il medico competente collabora alla valutazione. Delegare altri adempimenti è possibile, ma condizioni e forma della delega vanno verificate sul testo con un professionista. Il datore, per l'art. 2, è chi ha poteri decisionali e di spesa, non chi porta il titolo. Ruoli e articoli: Ruoli e responsabilità nella sicurezza sul lavoro.
Il DVR deve essere firmato, e da chi?
L'art. 28 c.2 D.Lgs. 81/2008 chiede che il documento, anche in formato elettronico (art. 53), abbia data certa o sia sottoscritto. Chi debba sottoscriverlo e a quale scopo si legge sul testo dell'articolo e si verifica con un professionista. Valutazione e DVR restano obblighi non delegabili del datore di lavoro. Un software può custodire il file, ma il DVR resta il documento redatto e sottoscritto dall'azienda. Approfondimento: Valutazione dei rischi e DVR.
Quando deve essere aggiornato il DVR?
Entro 30 giorni da modifiche significative, dall'evoluzione della tecnica, da infortuni significativi o dai risultati della sorveglianza sanitaria (art. 29 c.3 D.Lgs. 81/2008). Il testo consultato il 29/10/2026 non definisce «significativo»: lo decide l'azienda, ed è sensato scrivere il criterio, per esempio nuova attrezzatura, nuovo processo, spostamento di sede, infortunio con prognosi lunga o nuove prescrizioni del medico competente. Il DVR rientra poi nella riunione periodica dell'art. 35. Il percorso completo è in Valutazione dei rischi e DVR.
Qual è la differenza tra pericolo e rischio?
Il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un fattore che ha il potenziale di causare danni (art. 2 c.1 lett. r D.Lgs. 81/2008). Il rischio è la probabilità di raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione (lett. s). Un pavimento bagnato è un pericolo; il rischio dipende da quante persone ci passano, con quali scarpe e con che fretta. Come misurare il rischio lo sceglie il datore di lavoro, con i criteri dell'art. 28. Esempio e matrice: Valutazione dei rischi e DVR.
Quali sono i principali ruoli della sicurezza in azienda?
Il D.Lgs. 81/2008 distribuisce i compiti: il datore di lavoro valuta i rischi e designa l'RSPP; i dirigenti attuano le direttive; i preposti sovrintendono, vigilano e possono interrompere l'attività; RSPP e ASPP assistono il datore; il RLS rappresenta i lavoratori; il medico competente agisce in autonomia professionale; i lavoratori collaborano. Nei cantieri e negli appalti intervengono committente e coordinatori; le squadre di emergenza hanno regole proprie. Tabella con articoli: Ruoli e responsabilità nella sicurezza sul lavoro.
Qual è la differenza tra RSPP e RLS?
L'RSPP è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: assiste il datore di lavoro, individua i fattori di rischio, propone misure e procedure, progetta i programmi di formazione e partecipa alla riunione periodica (artt. 31-34), ma gli obblighi dell'art. 17 restano al datore. Il RLS rappresenta i lavoratori (artt. 47-50): è consultato prima della valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica. Il primo è una funzione di supporto tecnico del datore, il secondo una funzione di rappresentanza. Dettagli: Ruoli e responsabilità nella sicurezza sul lavoro.
Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Quando c'è una sorveglianza sanitaria da svolgere: il datore di lavoro nomina il medico competente, che la imposta e la attua. La sorveglianza non vale per tutti, ma solo nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore, se ritenuta correlata ai rischi; esempi sono il videoterminale oltre le 20 ore settimanali (art. 176), la movimentazione manuale dei carichi, il rumore sopra i valori superiori di azione e gli agenti chimici pericolosi. Nel proprio caso si verifica con RSPP e medico competente: Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria.
Cos'è la sorveglianza sanitaria?
È l'insieme degli atti medici che tutelano lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente, ai fattori di rischio e al modo in cui il lavoro si svolge (art. 2 c.1 lett. m D.Lgs. 81/2008). La svolge il medico competente, che definisce i protocolli sanitari, esegue le visite, tiene la cartella sanitaria e di rischio e visita gli ambienti almeno una volta l'anno. Al datore di lavoro comunica il giudizio di idoneità e le prescrizioni, mai la diagnosi. Percorso completo: Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria.
Quali visite mediche rientrano nella sorveglianza sanitaria?
L'art. 41 c.2 D.Lgs. 81/2008 elenca la visita preventiva (che comprende la preassuntiva), la periodica, quella su richiesta del lavoratore, quella al cambio mansione, quella alla cessazione del rapporto dove prevista e quella prima della ripresa dopo un'assenza per salute oltre 60 giorni, se il medico competente la ritiene necessaria. Per alcol e sostanze la circolare INL 1/2026 indica di attendere un Accordo che al 29/10/2026 non risulta adottato. Le visite sono a carico del datore. Tabella: Visite mediche, scadenze e giudizio di idoneità.
Cosa significa giudizio di idoneità alla mansione?
È il giudizio scritto con cui il medico competente, al termine della visita, esprime l'esito rispetto alla mansione specifica. L'art. 41 c.6 D.Lgs. 81/2008 prevede quattro esiti: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Se ne dà copia a lavoratore e datore, che applica le prescrizioni e non riceve la diagnosi. Contro il giudizio è previsto il ricorso all'ASL entro 30 giorni; la decorrenza si verifica sul testo e la scelta merita un parere professionale. Approfondimento: Visite mediche, scadenze e giudizio di idoneità.
Il datore di lavoro può vedere la cartella sanitaria del dipendente?
No. La cartella sanitaria e di rischio, con anamnesi, esiti delle visite e diagnosi, la tratta solo il medico competente, che la custodisce sotto la propria responsabilità e con il segreto professionale. Al datore di lavoro spettano il giudizio di idoneità e le prescrizioni o limitazioni necessarie per adibire la persona alla mansione. Il Garante, con il provvedimento del 16/01/2025, ha sanzionato un medico che aveva trasmesso a datore, funzione del personale e RSPP una sintesi anamnestica. Quadro completo: Privacy e dati sanitari.
Quali dati sanitari può conoscere l'azienda?
Il datore di lavoro riceve copia del giudizio di idoneità e le prescrizioni o limitazioni, nella misura necessaria ad adibire il lavoratore; alla riunione periodica arrivano solo risultati collettivi e anonimi. Diagnosi, patologie e motivi clinici non vanno né al datore né al personale HR. Un colloquio HR con domande sulla salute, come i colloqui di rientro sanzionati dal Garante il 10/07/2025, è vietato fuori dalla sorveglianza sanitaria. Per un caso concreto servono il medico competente e il DPO. Tabella: Privacy e dati sanitari.
Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?
L'Accordo (Rep. 59/CSR) ha abrogato quelli del 2011, 2012 e 2016 e fissa le durate minime per ruolo: per esempio 12 ore per preposto e dirigente, 16 per il datore di lavoro, da 8 a 16 per il lavoratore secondo il rischio. È in vigore da maggio 2025; il regime transitorio per i corsi vecchi è scaduto a maggio 2026 e il datore completa il nuovo corso entro maggio 2027. Il corso del preposto non si fa in e-learning. Tabella: Formazione, informazione e addestramento.
Come si gestiscono scadenze e rinnovi della formazione sicurezza?
Ogni ruolo ha il suo aggiornamento: per il lavoratore 6 ore ogni 5 anni o al variare del DVR, per il preposto 6 ore ogni 2 anni, per dirigente e datore 6 ore ogni 5 anni (Accordo 17/04/2025). Il corso del preposto è interamente in presenza secondo l'art. 37 c.7-ter, o in videoconferenza sincrona secondo l'Accordo, mai in e-learning. Le abilitazioni su attrezzature specifiche hanno scadenze separate. Serve un elenco con persona, corso e scadenza, rivisto con regolarità, e vanno conservati verbale, attestato e fascicolo del corso almeno 10 anni. Dettaglio: Formazione, informazione e addestramento.
Come si gestisce la consegna dei DPI?
Il DPI si sceglie con la valutazione dei rischi, sentiti RSPP e medico competente, e si consegna conforme e a uso personale. Il lavoratore è informato prima dei rischi da cui il DPI protegge e riceve istruzioni comprensibili; per i DPI di terza categoria e per la protezione dell'udito l'addestramento è indispensabile (art. 77 D.Lgs. 81/2008). Poi servono manutenzione, sostituzione e riconsegna. La ricevuta firmata non è richiesta come tale dagli articoli verificati: è una prova utile, scelta dall'azienda. Ciclo in sei fasi: Dispositivi di protezione individuale (DPI).
Che cos'è un near miss?
È un incidente senza danno fisico per il lavoratore, ma con il potenziale di averne fatto: un mancato infortunio. L'infortunio ha già fatto danno; la non conformità, nel modello INAIL, è una situazione di pericolo che non ha generato alcun incidente. Il modello INAIL CONDIVIDO (edizione novembre 2025) per analizzarlo è volontario. L'art. 15 D.L. 159/2025 prevede linee guida e un decreto per le imprese con più di 15 dipendenti; al 29/10/2026 non ne risulta l'adozione. Resta l'obbligo del lavoratore di segnalare ogni pericolo (art. 20). Definizioni: Infortuni, incidenti, near miss e non conformità.
Perché registrare i mancati infortuni?
Perché mostrano una condizione di pericolo prima che faccia danno e permettono di risalire a cause e criticità organizzative, con azioni di miglioramento e verifica. Al 29/10/2026 per i near miss esiste il modello volontario INAIL CONDIVIDO, mentre le linee guida dell'art. 15 D.L. 159/2025 non risultano adottate. Zero segnalazioni in un trimestre, in una sede, sono più un indizio di sotto-segnalazione che di sicurezza, e premiare «zero infortuni» scoraggia chi segnala. Per le cause si usano metodi come i 5 perché o l'albero delle cause. Processo e tabella: Infortuni, incidenti, near miss e non conformità.
Quando serve il DUVRI?
Lo stabilisce il testo dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, che lo collega ai commi 1 e 3, non il semplice fatto che esista un appalto: la verifica si fa caso per caso con il RSPP e se ne annota l'esito per iscritto. Chi legge un riepilogo che dice «sempre» o «mai» deve controllarlo sul testo vigente. È invece sicuro l'obbligo della tessera di riconoscimento per chi opera in appalto o subappalto (art. 26 c.8). Nei cantieri la lista di verifiche è più lunga. Checklist: Appalti, DUVRI e coordinamento della sicurezza.
Come funziona la patente a crediti nei cantieri?
La patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/2008) è in vigore dal 01/10/2024 per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, escluse mere forniture e prestazioni intellettuali. Si parte da 30 crediti e ne servono almeno 15 per operare; le decurtazioni seguono provvedimenti definitivi, e le nuove voci introdotte dal D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, valgono per gli illeciti commessi dal 01/01/2026. Le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore sono esonerate. Esempio e tabella: Cantieri: patente a crediti e badge di riconoscimento.
Il badge digitale di cantiere è già pienamente operativo?
No. La tessera di riconoscimento è già obbligatoria (art. 18 c.1 lett. u e art. 26 c.8 D.Lgs. 81/2008). Il badge con codice univoco anticontraffazione, previsto dall'art. 3 D.L. 159/2025, dipende da un decreto che al 29/10/2026 non risulta adottato: la circolare INL 1/2026 precisa che il badge non sostituisce la tessera, ma aggiunge il codice. «Non risulta adottato» significa che la ricerca non ha trovato l'atto, da ricontrollare prima di decidere. Chi legge altrove «obbligatorio dal» una data cerchi l'atto. Quadro: Cantieri: patente a crediti e badge di riconoscimento.
Quali obblighi di sicurezza esistono nello smart working?
Il lavoro agile non sospende gli obblighi del datore di lavoro, che deve consegnare a lavoratore e RLS, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017; dal 07/04/2026 richiamata dall'art. 3 c.7-bis D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla L. 34/2026). Il lavoratore coopera alle misure. Per i videoterminali la soglia di 20 ore settimanali si calcola persona per persona, e il telelavoro è un'altra figura con regole proprie (art. 3 c.10). Dettaglio: Lavoro agile e sicurezza.
Quali KPI usare per misurare la sicurezza sul lavoro?
Servono indicatori di esito e indicatori preventivi. Tra i primi: frequenza (infortuni × 1.000.000 ÷ ore lavorate), incidenza (infortuni × 100.000 ÷ addetti medi) e gravità, il cui moltiplicatore k va sempre dichiarato perché le fonti divergono. Tra i secondi: near miss segnalati, analisi e azioni chiuse nei termini, copertura formativa, scadenze rispettate, DPI consegnati, controlli ed esercitazioni. Si dichiara anche che cosa conta come infortunio; le soglie sono proposte di lavoro di EcosAgile. Formule: KPI, audit e miglioramento continuo.
Che cos'è ISO 45001?
È lo standard volontario sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, a ciclo Plan-Do-Check-Act, con clausole su monitoraggio, audit interno e riesame di direzione; non fissa valori di prestazione. La norma di riferimento è la ISO 45001:2018, con l'emendamento del 2024. L'art. 30 c.5 D.Lgs. 81/2008 cita la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 tra i riferimenti per la presunzione di conformità dei modelli organizzativi, non più la BS OHSAS 18001:2007. La revisione è in corso, con esito non determinato al 29/10/2026. Approfondimento: KPI, audit e miglioramento continuo.
È obbligatorio un software per la sicurezza sul lavoro?
No. La legge non impone una piattaforma: l'art. 53 D.Lgs. 81/2008 ammette la documentazione in formato elettronico a precise condizioni, tra cui accesso riservato, validazione dei dati riconducibile a chi l'ha eseguita, modifiche solo aggiuntive, stampa e conservazione su due supporti distinti. Un foglio di calcolo può bastare con una sede, pochi lavoratori e nessun dato sanitario nel file; non basta con più sedi o società, ruoli che vedono cose diverse o bisogno di dimostrare chi ha cambiato che cosa. Confronto: Digitalizzare la salute e sicurezza.
Cosa deve fare un software Health & Safety?
Deve dimostrare e rendere ripetibili gli adempimenti, non sostituire le decisioni dell'azienda né rendere da solo conforme l'organizzazione. Venti criteri indipendenti dal fornitore lo verificano con una prova: accessi per ruolo, validazione e modifiche tracciate, area sanitaria separata, scadenzario con avvisi, ciclo dei DPI, gestione di near miss e azioni, integrazioni, uscita dai dati. Il DVR resta redatto e sottoscritto dall'azienda. La stessa tabella vale per qualsiasi software, compreso EcosAgile Health & Safety. Criteri: Come scegliere un software di salute e sicurezza.
21. Fonti
Fonti consultate il 29/10/2026. Le norme cambiano: prima di applicarle a un caso concreto si legge il testo vigente. Questa guida descrive le norme e non è consulenza legale né medica. Le tabelle e le checklist sono modelli di lavoro di EcosAgile, non standard pubblicati. Esempi numerici dichiarati con dati di fantasia. Gli importi delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 non sono riportati (nominali e rivalutati, art. 306); si cita solo il minimo della patente a crediti (art. 27 c.11).
Normativa e istituzioni
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Normattiva, testo vigente al 29/10/2026, letto per gli articoli citati nella guida. Del Titolo IX sono richiamati solo gli artt. 221, 229 e 243; gli artt. 244-262 risultano modificati con efficacia dal 24/01/2026 e non sono dettagliati. Le norme su schede dati di sicurezza ed etichettatura non sono state verificate e non sono descritte. Le frequenze delle verifiche periodiche dell'allegato VII non sono riportate.
- Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, Normattiva, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 (Normattiva, Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025): artt. 1-bis, 3 e 15 e gli articoli che modificano il D.Lgs. 81/2008.
- Legge 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale PMI), Normattiva e Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2026, in vigore dal 07/04/2026.
- Legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18, 19 e 22 (lavoro agile), Normattiva.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, Normattiva.
- Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, Rep. 59/CSR, sulla formazione: testo, scheda della Conferenza e Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025. Sull'entrata in vigore le fonti divergono (19/05/2025 per le FAQ del Ministero, 24/05/2025 per la Gazzetta): la guida scrive «da maggio 2025».
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FAQ sull'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (n. 9, 33, 38 e 49 citate nella guida).
- Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 1 del 23/02/2026, prime indicazioni sul D.L. 159/2025 (badge, patente a crediti, accertamenti su alcol e sostanze).
- Ministero del Lavoro, Piano integrato per la salute e sicurezza: monitoraggio del terzo trimestre 2026 e pagina normativa (ultima voce del 19/08/2026), usati per lo stato di attuazione del 29/10/2026. «Non risulta adottato» indica che la ricerca non ha trovato l'atto: non prova che non esista.
- Conferenza Stato-Regioni, parere Rep. 58/CSR del 30/04/2026 sullo schema di decreto relativo al SIISL; l'adozione definitiva del decreto non è stata trovata.
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 16/01/2025, del 10/07/2025 e del 29/04/2026, letti come documenti web sul sito del Garante; i numeri di registro non sono riportati.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (artt. 2-ter e 113): indicati come riferimento, non riletti sul testo ufficiale in questa verifica; gli articoli sono richiamati come li riportano i provvedimenti del Garante.
- Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI, EUR-Lex, lettura parziale.
- Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 04/10/2021), allegato I punto 1.3: letto su una copia PDF ospitata da terzi; il collegamento ufficiale della Gazzetta non è stato aperto e la conformità della copia al testo ufficiale non è determinata.
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (abrogazione della lett. e-bis dell'art. 41 c.2), legge n. 136/2010 (art. 5) e decreto ministeriale 6 marzo 2013 (requisiti dei docenti): indicati come riferimento, non riletti sul testo ufficiale in questa verifica.
Standard e riferimenti tecnici
- ISO 45001:2018, sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro: scheda sul sito del comitato ISO/TC 283. Il testo integrale non è stato consultato; sommario e definizioni sono stati letti su un'anteprima di catalogo ospitata da terzi. È uno standard volontario. Il riferimento alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 è quello dell'art. 30 c.5 del D.Lgs. 81/2008.
- ISO/TC 283, notizie del comitato, per la revisione della norma (bozza in votazione da giugno 2026); esito e data di pubblicazione non determinati al 29/10/2026.
- UNI 7249:2007, statistiche degli infortuni sul lavoro: letta la scheda UNI, che la dà in vigore; il testo non è stato consultato e per questo il moltiplicatore dell'indice di gravità resta da dichiarare caso per caso.
- INAIL, Metodologia di analisi dei near miss e delle situazioni pericolose (modello CONDIVIDO), edizione novembre 2025, documento tecnico volontario. La lettura è avvenuta su una sintesi troncata: i moduli del modello non sono stati letti.
- EU-OSHA, OSHwiki, voce Key performance indicators, per la distinzione tra indicatori di esito e preventivi.
- ILO, Investigation of occupational accidents and diseases. A practical guide for labour inspectors, 2015, per cause immediate, sottostanti e radice.
- Wikipedia, voce «Five whys», consultata il 29/10/2026 e riformulata; il testo di Wikipedia è disponibile con licenza CC BY-SA 4.0. Usata solo per la descrizione divulgativa del metodo, mai come fonte normativa.
Dati e statistiche
- INAIL, Relazione annuale 2025, nota per la stampa del 22/09/2026: denunce di infortunio e di malattia professionale del 2025, dati provvisori al 30/04/2026. Sono denunce, non misurano gli eventi in senso assoluto, e la crescita delle malattie professionali non riflette necessariamente un peggioramento delle condizioni di lavoro.
- Eurostat, notizie del 14/10/2025 e del 28/04/2026: infortuni non mortali con almeno quattro giorni di assenza, UE-27, dati 2023. Il perimetro è diverso da quello delle denunce INAIL: i due numeri non sono confrontabili.
Fonti EcosAgile
- Webinar EcosAgile La compliance in azienda: come gestire GDPR, whistleblowing, sicurezza sul lavoro e rischi (registrato nel 2024, 38 minuti, pagina rivista il 28/10/2026), usato solo per i segmenti sulla sicurezza sul lavoro. Capitoli e minuti citati nella guida: capitoli indicati dalla redazione della pagina, non verificati sul video. Registrato prima dell'Accordo del 2025: non è una fonte per le durate dei corsi.
Documentazione di prodotto
- Manuale EcosAgile «Health & Safety - Medicina e Sicurezza del Lavoro», versione 2.11 (2026); risposte dell'assistenza EcosAgile «Assistenza clienti (mail) EHS», versione del 27/10/2026. Le affermazioni sul prodotto si limitano a quanto riportato in questi documenti; non si dichiarano certificazioni né conformità del prodotto.
