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Whistleblowing nei Gruppi di Imprese

Con il recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 in materia di Whistleblowing, è data la possibilità alle imprese PMI private italiane, che hanno una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 unità, di utilizzare canali di segnalazione condivisi sia per il ricevimento delle segnalazioni che per le indagini da svolgere.

Questo, da un lato, per alleggerire gli oneri organizzativi delle PMI nell’adeguamento alla nuova normativa, e, dall’altro, per contenere i costi in capo alle stesse, senza però rinunciare all’obbligo di riservatezza del segnalante, a garantire un riscontro e ad investigare sulla violazione segnalata.

L'ANAC, nelle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni ha anche precisato che:

È necessario garantire che ciascun ente acceda esclusivamente alle segnalazioni di propria spettanza tenuto anche conto della attribuzione della relativa responsabilità. Pertanto, dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

Il dubbio interpretativo della Direttiva n. 2019/1937, aveva portato però numerosi Gruppi societari a introdurre il whistleblowing con canali centralizzati di segnalazione gestiti a livello corporate dalla Holding di Gruppo.

Le associazioni datoriali di alcuni Paesi Membri si sono interrogate a lungo sull’istituzione di canali di segnalazione comuni con l’utilizzo di piattaforme whistleblowing nei Gruppi di Imprese aventi dimensioni maggiori ai 249 ULA (unità lavorative annue).

Su tale materia si è espressa la Commissione Europea con le lettere del 2 e del 29 giugno 2021.

Secondo la Commissione Europea la possibilità di condividere i canali di segnalazione è riservata solo a società piccole e medie (dai 50 ai 249 dipendenti), per garantire efficienza e prossimità dei canali di segnalazione, e non anche a imprese di grandi dimensioni e/o a gruppi di imprese, nell'ambito dei quali, ogni consociata dovrebbe istituire un proprio canale di segnalazione specifico.

Non è esclusa per i gruppi multinazionali l’istituzione di canali di segnalazione centralizzati, a condizione che però essi si affianchino, senza sostituirsi, ai canali presenti presso le società locali.

Alla luce di quanto detto dalla Commissione Europea e in attesa delle Linee Guida ANAC, i gruppi di imprese multinazionali dovranno ripensare le loro attuali politiche e valutare la rinuncia alla procedura centralizzata prevedendo un doppio canale (locale - per le singole società e centrale - per il Gruppo) per far sì che il segnalante si senta protetto e a proprio agio a condividere la segnalazione scegliendo liberamente il canale a cui rivolgersi.

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