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L'evoluzione della Legge 231/01

Evoluzione Normativa 231 Whistleblowing

Con la sempre più centrale questione delle segnalazioni, per via della riforma della disciplina del whistleblowing, il D.Lgs. n.231/2001, norma che ha portato alla rivoluzione del diritto penale nel nostro paese, è stato oggetto nel tempo di numerose integrazioni.

Con il D.Lgs. n.24/2023 il nostro Paese ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 riformando il settore del whistleblowing, che in tal modo ha assunto una portata molto più ampia rispetto alla legge previgente.

L'obbligo di attivare un sistema per segnalare le violazioni è esteso oggi ad enti pubblici e privati, che nell'ultimo anno abbiano impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonchè a quelli che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente.

L'obbligo si applica anche a coloro che abbiano prima adottato Modelli 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Chi si occupa di compliance deve quindi conoscere anche la nuova disciplina, dato che l'ambito di applicazione continua a comprendere gli enti che in passato hanno adottato un Modello 231, che dovranno aggiornare i canali secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. n.24/2023.

COME GESTIRE LE SEGNALAZIONI INTERNE

Tra gli obblighi della normativa sul whistleblowing figura l'istituzione di un canale di segnalazione interna all'azienda, per evitare di incorrere in sanzioni da 10.000 a 50.000 euro. L'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.24/2023 prevede che la gestione dei canali possa essere affidata a una persona o ad un ufficio interno autonomo formato per tale attività, oppure ad un soggetto esterno formato.

Tale soggetto viene individuato a discrezione dell'ente, ma se l'ente stesso è dotato di Modello 231 deve indicare espressamente al suo interno il soggetto o l'ufficio preposto per ricevere le segnalazioni.

Visto che per la normativa 231 l'organismo di vigilanza è un soggetto qualificato potrebbe essere opportuno affidare a questo soggetto la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi della normativa sul whistleblowing. Si trova così un punto di contatto tra l'organismo, il D.Lgs. n.231/2001 e l'istituto del whistleblowing.

Rimangono punti in sospeso e criticità; per questo la questione della gestione delle segnalazioni interne e come raccordarla alla normativa 231 resta questione aperta.

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