NUOVE MISURE CASSA INTEGRAZIONE PER COVID-19

Decreto Cura Italia Cassa Integrazione Aziende

CIG e assegno ordinario: i nuovi ammortizzatori per le imprese

Arrivano, con il decreto “Cura Italia”, le prime misure del Governo a sostegno di imprese, famiglie e lavoratori. Le principali riguardano la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga.

Le domande possono essere presentate per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane con la nuova specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”. A sottolinearlo è l’INPS che, con il messaggio 1287/2020 mette a disposizione delle imprese le procedure per richiedere la cassa integrazione prevista dal decreto.

CIG: CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda di Cassa integrazione ordinaria le imprese che sospendono l’attività a causa dell’emergenza Coronavirus appartenenti ai seguenti settori:
  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
  • imprese addette all'armamento ferroviario
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
  • imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini
  • imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo

ASSEGNO ORDINARIO

L’Assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.
Sono beneficiari dell'assegno ordinario COVID-19:
  • lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi Fondi di solidarietà di settore
  • lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano più di 5 dipendenti
  • i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività

COME FARE DOMANDA

L'INPS ha chiarito che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale" sono disponibili:
  • nel portale INPS nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”
  • nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità

PROCEDURA SEMPLIFICATA

La procedura da seguire per la domanda è semplificata. Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non vengono presi in considerazione i seguenti limiti:
a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
c) limite di 1/3 delle ore lavorabili.
I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. Non occorre nemmeno che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

PER LA CIGO:
Nella domanda va selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende non devono, infatti, fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica.

PER L'ASSEGNO ORDINARIO:
All’inserimento della causale “COVID-19 nazionale” il sistema richiederà di allegare solo l’elenco dei lavoratori beneficiari e nessuna altra documentazione probatoria.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER GLI ALTRI

La Cassa Integrazione in deroga può essere richiesta da tutte le aziende non comprese nelle forme illustrate per CIGO o assegno ordinario: il decreto prevede nove settimane di CIG in deroga per tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La domanda si presenta alle Regioni e Province autonome interessate, le quali le invieranno all’INPS secondo ordine cronologico.

Decreto Cura Italia Cassa Integrazione Aziende

 

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